Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 994

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2024, n. 994
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 994
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliera est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliera
All'esito dell'udienza del 07/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 310 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
STUDIO SERRI ODONTOIATRIA E SALUTE S.R.L., CLINICA DRM CAORLE
S.R.L., AMBULATORIO DENTISTICO ORTODONTICO S.R.L., CLINICA DR.
MARCON MESTRE S.R.L., CLINICA DR. MARCON PADOVA S.R.L., CLINICA DR. MARCON ROVIGO S.R.L., CLINICA DRM TRENTO S.R.L., CLINICA DR.
MARCON VICENZA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in atti, dall'avv. Gioacchino De Luca e dall'avv. Elisabetta Maria Montagna e domiciliate presso lo studio dei difensori in Milano Corso di Porta Vittoria n. 8;

Appellanti
E
FONDAZIONE ENPAM
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8208/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 12/10/2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Studio Serri Odontoiatria e Salute s.r.l., Clinica DRM Caorle s.r.l., Ambulatorio Dentistico Ortodontico s.r.l., Clinica Dr. Marcon Mestre s.r.l.,
1


Clinica Dr. Marcon Padova s.r.l., Clinica Dr. Marcon Rovigo s.r.l., Clinica DRM
Trento s.r.l., Clinica Dr. Marcon Vicenza s.r.l., con distinti ricorsi successivamente riuniti, premesso di aver inviato alla Fondazione PA una diffida di contestazione della legittimità del contributo di cui all'art. 1, comma 442, legge n. 205/2017 nonché la comunicazione di aver sospeso il versamento di detto contributo, hanno agito in giudizio contro la predetta
Fondazione rassegnando le seguenti conclusioni: “In Via pregiudiziale: A.
L'Ill.mo Tribunale, a norma dell'art. 23 della L.11 marzo 1953 n. 87, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la superiore questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 442, della Legge 205/2017 per contrasto con il dettato costituzionale previsto dagli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost nella parte in cui prevede che solamente le società commerciali operanti nel settore odontoiatrico di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 siano soggette al contributo previdenziale 0.5% con irragionevole esclusione degli odontoiatri in forma individuale ed in forma associata, delle società polispecialistiche nonché della categoria dei medici che svolgono la professione in forma individuale, associata e societaria 8 come nel caso delle società tra cardiologi), che irragionevolmente non sono chiamati al versamento pur beneficiando degli introiti derivanti dallo 0,5% (in quanto facenti parte del Fondo Quota B, ove confluirebbero le entrate derivanti dal contributo in argomento con contestuale sperequazione contributiva) determinando, in questo modo, un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente paritetiche, senza che possa ritenersi sussistente una ragionevole giustificazione, ostacolando, altresì, la libera iniziativa economica, a danno delle società de quibus, Voglia disporre, con ordinanza,
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio a quo ed ordinando le notificazioni e comunicazioni previste dalla legge. Conseguentemente, in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma de qua, con contestuale espunzione della stessa dall'ordinamento, Voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che nulla è dovuto
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