Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1159

CA Napoli
Sentenza
10 marzo 2025
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CA Napoli
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1159
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 1159
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 1848 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del
Tribunale di Napoli Nord resa nel procedimento rg 4301/2020, cron. 1584/2020, comunicata il 22 marzo 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
ZO TA (cf [...]), ZO LE (cf
[...]), ZO GI (cf [...]) e NE
NN (cf [...]), in proprio e nella qualità di eredi ZO
CI, rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Costanzo (cf [...]), elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA), Via C. Pezzullo, 53, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec giuliocostanzo@avvocatinapoli.legalmail.it.);
appellanti
e
AmTrust Assicurazioni spa (cf e p. iva 01917540518), in persona del legale rappresentante, Alessandro Battinelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mugnano
(cf [...]) elettivamente domiciliata nello studio del difensore in
Napoli, Via dei Fiorentini, 61, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec
1
annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it); appellata nonché
OL ST (cf [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Domenico Pagliuca (cf [...]), elettivamente domiciliato in Aversa
(CE), Via Ettore Corcioni, 78, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec avv.domenicopagliuca@legalmail.it) appellato nonché
Clinica Villa Fiorita - Aversa spa (p. iva 00306340613), in persona dell'Amministratore Delegato, Dr. Falco Maurizio, rappresentata e difesa dall'Avv.
Steve Fucci (cf [...]), elettivamente domiciliata in S. Maria Capua
Vetere, Corso Garibaldi, 8, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec steve.fucci@avvocatismcv.com); appellato nonché
YDs Insurance Company sa (cf e p. iva 10548370963), Rappresentanza
Generale per l'Italia, in persona del procuratore speciale, Dott.ssa Nicoletta Andreotti, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli (cf [...]) elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Padova, Galleria Alcide De
Gasperi, 4, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it); appellata nonché
Assicuratrice ES spa (cf 08589510158), in persona del legale rappresentante, Avv. Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Panni (cf [...]) e Luigi
Cacciatore (cf [...]), elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv.
Cacciatore in Salerno, Via Leopoldo Cassese, 12, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec francesco.panni@ordineavvmodena.it avvluigicacciatore@pec.giuffre.it); appellata
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 settembre 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli eredi ZO CI convenivano in giudizio, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Clinica Villa Fiorita spa, dopo aver esperito accertamento tecnico preventivo, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dal congiunto a causa dell'omessa stadiazione e conseguente inidoneo trattamento della neoplasia della ghiandola parotide destra patita dal Sig. ZO, il quale decedeva in data 13 novembre 2011, con conseguente perdita di chance e peggiori condizioni di vita nel corso della malattia.
La Clinica si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il chirurgo che aveva operato nonché AmTrust che la assicurava per la responsabilità civile. Entrambi si costituivano in giudizio e il medico,
a sua volta, chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa Assicuratrice ES e
YDs Insurance per essere dalle compagnie manlevato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Tribunale con la gravata ordinanza, rigettava la domanda così motivando: “Nonostante le risultanze della CTU rese in sede di ATP, sulla base della documentazione in atti, ritiene questo giudicante che non possa essere affermata la responsabilità della Struttura sanitaria resistente.
In data 24/11/2010 ZO CI giungeva alla Clinica Villa Fiorita di Aversa per una tumefazione alla parotide destra, ed in data 25/11/2020 veniva sottoposto ad escissione chirurgica della lesione in anestesia locale che dava esito a diagnosi istologica di frammenti di un carcinoma scarsamente differenziato di natura da definire (diagnosi istologica del 13/12/2010).
In seguito, effettuava, in data 15/12/2010 presso il Centro Igea di S. Antimo una
RM Cranio Encefalo che evidenziava “voluminosa tumefazione della regione pterigoidea di destra … a crescita espansiva”, definendo così una malattia localmente avanzata.
Si rivolgeva quindi all'IRCCS Pascale di Napoli dove, in data 7/2/2011 (all'incirca dopo 40 gg dalla diagnosi istologica) effettuava Tac Total Body, che confermava
l'estensione locoregionale della malattia.
Pertanto, il percorso diagnostico e terapeutico finalizzato alla diagnosi ed alla stadiazione della malattia risultata localmente avanzata subito dopo la diagnosi
3 istologica, è stato correttamente seguito dal personale della Casa di Cura.
Non vi è stato alcun ritardo diagnostico da parte della Clinica, dal momento che, dopo due giorni dalla redazione dell'esame istologico che ha definito la diagnosi di una malattia neoplastica scarsamente differenziata e, quindi, molto aggressiva e con un esito infausto per il paziente, è stata effettuato un ulteriore esame diagnostico (RM
Cranio Encefalo), per definire l'estensione locale della malattia a fini di stadiazione.
Nonostante non vi sia in atti una documentazione proveniente dalla Clinica che indichi quale esame il paziente avrebbe dovuto effettuare ai fini della stadiazione della neoplasia, risulta agli atti il referto di un esame specialistico (RM Cranio Encefalo), effettuato dopo appena due giorni, e finalizzato proprio alla
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