Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6 / 2023 R.G. promossa da
IG RO rapp. e difeso dall'Avv.to GAVINO FEDERICO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
ER IMMOBILIARE IN LIQUIDAZIONE SRL rapp. e difesa dall'avv.to CURTI MASSIMO
e dall'Avv.to EVA MANFREDINI presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
"Piaccia alla Corte di Appello di Genova – contrariis reiectis
- in via preliminare autorizzare la produzione documentale come dedotto sub 4) dell'atto di appello
(fattura 92/2009 con certificazione ritenuta di acconto, accatastamento box, ricevuta di pagamento della predetta parcella nonchè i doc 69 e 70 costituiti dai pro-forma emessi dal geom RO, indicati in primo grado ma non depositati in via telematica;
in via istruttoria: ritenere ammissibile la produzione dei documenti specificati, rilevanti e pertinenti le produzioni dei documenti indicati in primo grado e prodotti anche in questo grado di giudizio, ammettere i mezzi di prova tempestivamente dedotti qui di seguito trascritti a modifica della ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Genova,
(“ a) Vero che il geom LU RO ha prestato a partire dal gennaio 2010 la propria attività professionale a favore delle società SC ET PA e DE IM srl di cui erano consigliere amministratore delegato della prima e amm.re delegato della seconda il dr ON
Vincenzo;
b) Vero che il complesso di beni sui quali e a favore dei quali è stata svolta la attività tecnica del geom LU RO, ubicati in Cogoleto località Donegaro, sono stati formalmente ceduti da SC
ET PA a DE IM srl, come da ispezione ipotecaria doc 86 che si esibisce;
c) Vero che in data 12.1.2010 il “Gruppo SC ET PA” di cui faceva parte la DE
IM srl, tramite il medesimo dr ON ha dato incarico al geom LU RO per la
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Cogoleto località Donegaro, come da documenti qui esibite alla parte/teste;
d) Vero che tale attività professionale faceva riferimento a tutte le opere di urbanizzazione e/o sistemazione aree esterne realizzate dalla Società DE IM srl;
e) Vero che il geom LU RO in forza della predetta lettera di incarico che si esibisce – doc 3 – ha provveduto con la stretta collaborazione di entrambe le società a quanto gli veniva richiesto, in particolare all'accatastamento dei box e alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione come da computi metrici e documenti che si esibiscono sub 21-67
f) Vero che per l'esecuzione dell'incarico il geom LU RO si è avvalso come topografo del proprio Collega geom CO RA che ha depositato la documentazione necessaria presso il
Comune di Cogoleto ed è stato retribuito dal geom RO;
g) Vero che, espletato integralmente l'incarico affidatogli, il geom LU RO ha sottoposto la propria richiesta di compenso, secondo accordi interni tra le due società, alla PA SC ET;
h) Vero che a seguito del fallimento della PA SC ET, il Curatore dr Abbondanza ha respinto la domanda di ammissione al passivo affermando che il credito avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della DE IM (si rammostra la documentazione tra cui la lettera di incarico sub 3);
i) Vero che il geom LU RO ha predisposto la richiesta di euro 4.598,19 è 6.166,16 sulla base del tariffario dei geometri come da pro forma che si esibiscono;
i – sub 1 ) Vero che i documenti da 34 a 44 che si esibiscono sono stati trasmessi direttamente da
DE IM al Geom LU RO;
l) Vero che le domande di accatastamento dei box sono state sottoscritte dalla società DE
IM srl e depositate dal geom RO con la collaborazione del geom RA presso
l'Ufficio provinciale del Catasto (si indicano a testi: il dr Vincenzo ON – già amm.re della srl
DE IM res Arenzano, il dr Abbondanza, curatore fall.to SC ET PA sul capitolo
h), il geom RA CO iscritto all'Albo Geometri al n 2866, domiciliato in Campomorone sui capitoli f) ed l).
3) ordinare ex art. 210 -213 cpc all' Ufficio del Catasto di Genova (territorialmente competente)
(ovvero autorizzare l'esponente a richiedere ) di depositare copia delle richieste di accatastamento per i box situati in Cogoleto località Donegaro a firma DE IM srl, a comprova dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte del geom. RO.
4) disporre se del caso idonea consulenza tecnica al fine di valutare la congruità dei compensi richiesti dal geom LU RO nei pro forma prodotti in rapporto alla prestazione effettuata e alle risultanze probatorie.
Sempre in via istruttoria, vista l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 8.2.2021, chiede che il Giudice voglia ammettere per lo meno l'interrogatorio formale della società convenuta in persona del suo amministratore pro tempore (costituendo detto mezzo strumento principe per ottenere la confessione giudiziale utile ai fini della prova)
In via alternativa all'interpello ritualmente dedotto, chiede che il Giudice voglia ammettere il giuramento decisorio/suppletorio ai sensi dell'art. 2736 c.c. n 1 /n 2 , visto che la causa verte su diritti disponibili sulle seguenti circostanze:
a) IU e giurando affermi – o neghi – che il geom LU RO ha prestato a partire dal gennaio
2010 la propria attività professionale a favore delle società SC ET PA e DE IM
2 srl di cui erano consigliere amministratore delegato della prima e amm.re delegato della seconda il dr ON Vincenzo;
b) IU e giurando affermi – o neghi – che in data 12.1.2010 il “Gruppo SC ET PA” di cui faceva parte la DE IM srl, tramite il medesimo dr ON ha dato incarico al geom
LU RO per la redazione di perizie estimatorie riguardanti la individuazione e quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti il complesso RE sito nel
Comune di Cogoleto località Donegaro, come da documenti qui esibite alla parte;
c) IU e giurando affermi – o neghi – che tale attività professionale faceva riferimento a tutte le opere di urbanizzazione e/o sistemazione aree esterne realizzate dalla Società DE IM srl;
d) IU e giurando affermi – o neghi - che il geom LU RO in forza della predetta lettera di incarico che si esibisce – doc 3 – ha provveduto con la stretta collaborazione di entrambe le società
a quanto gli veniva richiesto, in particolare all'accatastamento dei box e alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione come da computi metrici e documenti che si esibiscono sub 21- 67 –
e) IU e giurando affermi - o neghi - che il geom LU RO ha predisposto la richiesta di euro
4.598,19 e di euro 6.166,16 sulla base del tariffario dei geometri come da pro forma che si esibiscono ma non ha ricevuto il pagamento dalla DE RE srl – nel merito annullare la sentenza impugnata, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta all'immediato pagamento della somma di euro 10.957,67 oltre al risarcimento del danno da ritardo ex d. l.vo 231/2002 e successive modifiche ovvero oltre interessi dalla domanda, o diversa somma meglio ritenuta o in forza del vincolo contrattuale ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. - Vinte spese e competenze oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio. Disporre la restituzione all'appellante delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado oltre imposta di registrazione”.
PARTE APPELLATA
“Voglia la Corte d'Appello di Genova,
a)dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 C.p.c. o 348 bis C.p.c.
b)in subordine rigettare integralmente l'appello ed in ogni caso rigettare le domande tutte proposte nei confronti della DE IM S.r.l. in quanto, inammissibili, proposte nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati nel presente atto.
Con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari."
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato IG RO conveniva in giudizio a Srl ER
IMMOBILIARE in liquidazione al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale di Genova – contrariis reiectis – previo interrogatorio formale dell'amm.re della società convenuta sulle circostanze dedotte in parte narrativa da intendersi quivi come integralmente trascritte precedute dalle parole “Vero che” nonché per testi (a teste salvo altri il dr.
ON già amm.re della predetta società), previa se del caso c.t.u. al fine di accertare la congruità delle somme richieste, nel merito dichiarare tenuta e condannare la convenuta all'immediato pagamento della somma di euro 10.764,35 oltre al risarcimento del danno da ritardo ex d.l.vo
231/2002 e succ. modifiche o diversa somma meglio ritenuta o in forza del vincolo contrattuale ovvero in via subordinata ex art. 2041 c.c. , anche in via equitativa.
Vinte spese e competenze oltre accessori”.
3
L'attore esponeva di aver prestato la propria attività professionale in favore delle società SC ET
PA e DE IM Srl. per lo svolgimento di tale attività era stato designato da Vincenzo
ON, il quale era consigliere di amministrazione nella prima società e amministratore nella seconda come risultante dalle visure camerali prodotte.
L'attore deduceva:
- che il complesso di beni di cui era divenuta intestataria la DE IM Srl siti nel Comune di Cogoleto - Località Donegaro - erano pervenuti alla stessa in forza di formale cessione dalla SC
ET PA;
- che in data 12.01.2010, il “Gruppo SC ET PA” di cui faceva parte la predetta IM
DE Imm. Srl, tramite ON, aveva incaricato l'esponente della redazione di perizie estimatorie riguardanti l' individuazione e quantificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria inerenti al