Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2024, n. 191
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Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AL, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa AR Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro NC Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 7 marzo 2024, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 404/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
HI NA (O EL), nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.
[...], HI RI, nata a [...] il [...], residente in Battipaglia, alla via San. Lucia, parco “Trezza”, cod. fisc.
[...], rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in revocazione, dagli avv.ti Giovanni Clemente ed Enrico Giovine ed elettivamente domiciliate in Eboli, al viale Amendola, n. 84, presso lo studio del primo;
attrici in revocazione
E
HI NA, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...], residente in Battipaglia, alla via Fasanara, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco della Ventura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via
Plava, n. 6;
convenuta in revocazione
1 NONCHE'
NO NA, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...],
HI DAMIANO, nato a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. [...], HI
CARMINE, nato a [...] l'[...], residente in [...], località Magazzeno, cod. fisc. [...],
HI CARMELA, nata a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. [...],
HI NA, nata ad [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...], quali eredi di CA NS;
convenuti in revocazione contumaci
AVENTE AD OGGETTO: REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 306/2023
DELLA CORTE D'APPELLO DI NO – SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per le attrici (come da atto di citazione in revocazione) – “pronunciare la revocazione – per i motivi esposti in assertiva – art.395 punti 3 e 4 - c.p.c. - della sentenza n°306/2023 resa inter partes da codesta Corte, pubblicata il 2-3-2023, e notificata in data 8-3-2023.
Conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate sia nell'atto introduttivo del giudizio di I grado che in quello di appello, ovvero: 1) procedersi allo scioglimento della comunione incidentale anche sul piano formale con l'attribuzione definitiva delle quote a ciascun condividente - come previsto nella scrittura privata del 1968 o - in subordine - secondo un comodo progetto di divisione tenendo conto della situazione di fatto. 2)
Procedere allo scioglimento della comunione tra i coeredi di CA MI relativamente al podere de quo ed attribuire a ciascun coerede la porzione di terreno e di fabbricato rurale già in suo possesso, determinandone ad oggi il valore venale e disponendo, se necessario, conguaglio in danaro a favore delle parti la cui quota dovesse risultare lesa. 3) Assumere tutti i provvedimenti necessaria ad individuare e cedere a ciascun condividente la quota di bene immobile che sarà attribuita in piena proprietà. 4)
Ordinare la trascrizione dell'emittenda sentenza con esonero da ogni responsabilità dell'Ufficiale dei RR.II. 5) In via istruttoria - si chiede la nomina di c.t.u. per la formazione del progetto di divisione. Contestualmente si chiede che l'Ecc.ma Corte disponga - ai sensi
2
dell'art.401 c.p.c. - la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata che ope legis si sostituisce a quella di I grado (Cass.2009 n°7537) perché, dalla stessa, può derivare alle attrici grave ed irreparabile danno, in caso di esecuzione, non solo per recuperare le spese di giudizio sia di I che di II grado ma anche per eventuale trascrizione. Vittoria di spese e competenze di lite”;
per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto della domanda di revocazione per le motivazioni di cui in assertiva ad ogni effetto di legge con vittoria di spese ed onorari con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1408/2021, il Tribunale di AL, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da CA BA (o Sabatella, classe 1940) e CA
AR nei confronti di CA NN nonché di AL NN, CA MI,
CA IN, CA CA e CA BA (classe 1973), quali eredi di CA NS, con atto di citazione del 10 marzo 2013, così provvedeva:
1) rigettava la domanda con la quale le attrici, sul presupposto della cessazione del vincolo di indivisibilità stabilito dall'art. 1 legge n. 191/1992, avevano chiesto lo scioglimento della comunione intercorrente con i convenuti in relazione al fondo censito nel Comune di Battipaglia al foglio 15, particelle 19 e 188, assegnato al defunto genitore CA
MI come podere n. 516 dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria con atto pubblico del 5 aprile 1956;
2) condannava le attrici alla refusione delle spese processuali.
Con sentenza n. 306/2023, questa Corte rigettava l'appello spiegato da CA
BA e CA AR, condannandole alla refusione delle spese del grado.
Nell'impugnare la sentenza n. 306/2023 ai sensi dell'art. 395, n. 3 e n. 4, c.p.c. con atto di citazione notificato a CA NN il 5 aprile 2023 e agli eredi di CA
NS il 6 aprile 2023, CA BA e CA AR assumevano che: 1) quali appellanti, con le note di trattazione depositate per l'udienza del 27 gennaio 2022, avevano prodotto agli atti del giudizio di gravame sia il verbale del 2 novembre 1992, in cui CA NN aveva dichiarato al funzionario dell'Ufficio Sisma del Comune di
Battipaglia di essere divenuta proprietaria, unitamente ai germani BA, AR e
NS, del podere n. 516, per aver provveduto, anche su loro delega, a riscattarlo dall'
“E.R.S.A.C.” e a liberarlo dal patto di riservato dominio, sia la nota del 2 novembre 1992, con la quale l'appellata aveva trasmesso al Sindaco, tra l'altro, la quietanza necessaria per la sua cancellazione;
tali documenti, decisivi per dimostrare che CA NN era divenuta comproprietaria del fondo controverso, non erano stati depositati in primo grado,
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giacché conosciuti soltanto in data 20 dicembre 2021, vale a dire quando erano stati rilasciati dal Comune di Battipaglia a seguito di richiesta di accesso agli atti;
tuttavia, la
Corte d'Appello non si era espressa sull'ammissibilità di tali documenti, né, comunque, li aveva valutati;
altro documento determinante per comprovare l'acquisto, da parte di
CA NN, della contitolarità del fondo in oggetto, era costituito dalla nota di trascrizione della dichiarazione di successione di CA MI del 26 febbraio
2004, conosciuta solo il 29 marzo 2023, data in cui era stata rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate di AL – Servizio di Pubblicità Immobiliare;
2) la Corte d'Appello, nel ritenere vincolante il giudicato derivante dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, con la quale era stato sancito il subingresso di CA NN al defunto genitore
CA MI nell'assegnazione del fondo riportato nel catasto terreni del
Comune di Battipaglia al foglio 15, particelle 19 e 188, ai sensi dell'art. 7 legge n.
379/1967, non si era avveduta che la predetta pronuncia era nulla, giacché resa nei confronti dell'E.R.S.A.C., Ente sciolto nell'anno 2007 e privo della titolarità del podere sin dal 1983 per effetto del pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, a norma dell'art. 10 legge n. 386/1976, o, comunque, dal 1993, anno del rilascio della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, sicché non era possibile alcun subentro di uno dei coeredi nel rapporto concessorio facente capo al de cuius;
l'ulteriore errore di percezione commesso dalla Corte d'Appello era stato quello di ritenere sussistente il vincolo di indivisibilità perpetua del fondo in questione, irrilevante il riscatto esercitato da CA NN e prevalente il giudicato scaturente dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, sebbene tale convincimento fosse incentrato su elementi contraddetti dalle risultanze processuali;
infatti, gli atti del giudizio dimostravano che l' “E.R.S.A.C.”, poi Regione Campania dall'anno 2007, non era più proprietario del fondo sin dal 1983, ex art. 10 legge n. 386/1976, e, in ogni caso, dal 1993, epoca della rimozione del patto di riservato dominio, che comportava, oltre al trasferimento del cespite in capo ai coeredi di CA MI, l'insorgenza della comunione incidentale tra essi, rendendo, di conseguenza, non realizzabile la designazione ottenuta da CA NN a norma dell'art. 7 legge n. 379/1967.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22 maggio 2023,
CA NN contestava la fondatezza della domanda di revocazione sul presupposto dell'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 395, n. 3 e 4,
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di AL, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa AR Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro NC Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 7 marzo 2024, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 404/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
HI NA (O EL), nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc.
[...], HI RI, nata a [...] il [...], residente in Battipaglia, alla via San. Lucia, parco “Trezza”, cod. fisc.
[...], rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in revocazione, dagli avv.ti Giovanni Clemente ed Enrico Giovine ed elettivamente domiciliate in Eboli, al viale Amendola, n. 84, presso lo studio del primo;
attrici in revocazione
E
HI NA, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...], residente in Battipaglia, alla via Fasanara, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco della Ventura, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via
Plava, n. 6;
convenuta in revocazione
1 NONCHE'
NO NA, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...],
HI DAMIANO, nato a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. [...], HI
CARMINE, nato a [...] l'[...], residente in [...], località Magazzeno, cod. fisc. [...],
HI CARMELA, nata a [...] l'[...], residente in [...], cod. fisc. [...],
HI NA, nata ad [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...], quali eredi di CA NS;
convenuti in revocazione contumaci
AVENTE AD OGGETTO: REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 306/2023
DELLA CORTE D'APPELLO DI NO – SCIOGLIMENTO DI COMUNIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per le attrici (come da atto di citazione in revocazione) – “pronunciare la revocazione – per i motivi esposti in assertiva – art.395 punti 3 e 4 - c.p.c. - della sentenza n°306/2023 resa inter partes da codesta Corte, pubblicata il 2-3-2023, e notificata in data 8-3-2023.
Conseguentemente accogliere le conclusioni già rassegnate sia nell'atto introduttivo del giudizio di I grado che in quello di appello, ovvero: 1) procedersi allo scioglimento della comunione incidentale anche sul piano formale con l'attribuzione definitiva delle quote a ciascun condividente - come previsto nella scrittura privata del 1968 o - in subordine - secondo un comodo progetto di divisione tenendo conto della situazione di fatto. 2)
Procedere allo scioglimento della comunione tra i coeredi di CA MI relativamente al podere de quo ed attribuire a ciascun coerede la porzione di terreno e di fabbricato rurale già in suo possesso, determinandone ad oggi il valore venale e disponendo, se necessario, conguaglio in danaro a favore delle parti la cui quota dovesse risultare lesa. 3) Assumere tutti i provvedimenti necessaria ad individuare e cedere a ciascun condividente la quota di bene immobile che sarà attribuita in piena proprietà. 4)
Ordinare la trascrizione dell'emittenda sentenza con esonero da ogni responsabilità dell'Ufficiale dei RR.II. 5) In via istruttoria - si chiede la nomina di c.t.u. per la formazione del progetto di divisione. Contestualmente si chiede che l'Ecc.ma Corte disponga - ai sensi
2
dell'art.401 c.p.c. - la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata che ope legis si sostituisce a quella di I grado (Cass.2009 n°7537) perché, dalla stessa, può derivare alle attrici grave ed irreparabile danno, in caso di esecuzione, non solo per recuperare le spese di giudizio sia di I che di II grado ma anche per eventuale trascrizione. Vittoria di spese e competenze di lite”;
per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude per il rigetto della domanda di revocazione per le motivazioni di cui in assertiva ad ogni effetto di legge con vittoria di spese ed onorari con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1408/2021, il Tribunale di AL, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da CA BA (o Sabatella, classe 1940) e CA
AR nei confronti di CA NN nonché di AL NN, CA MI,
CA IN, CA CA e CA BA (classe 1973), quali eredi di CA NS, con atto di citazione del 10 marzo 2013, così provvedeva:
1) rigettava la domanda con la quale le attrici, sul presupposto della cessazione del vincolo di indivisibilità stabilito dall'art. 1 legge n. 191/1992, avevano chiesto lo scioglimento della comunione intercorrente con i convenuti in relazione al fondo censito nel Comune di Battipaglia al foglio 15, particelle 19 e 188, assegnato al defunto genitore CA
MI come podere n. 516 dalla Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria con atto pubblico del 5 aprile 1956;
2) condannava le attrici alla refusione delle spese processuali.
Con sentenza n. 306/2023, questa Corte rigettava l'appello spiegato da CA
BA e CA AR, condannandole alla refusione delle spese del grado.
Nell'impugnare la sentenza n. 306/2023 ai sensi dell'art. 395, n. 3 e n. 4, c.p.c. con atto di citazione notificato a CA NN il 5 aprile 2023 e agli eredi di CA
NS il 6 aprile 2023, CA BA e CA AR assumevano che: 1) quali appellanti, con le note di trattazione depositate per l'udienza del 27 gennaio 2022, avevano prodotto agli atti del giudizio di gravame sia il verbale del 2 novembre 1992, in cui CA NN aveva dichiarato al funzionario dell'Ufficio Sisma del Comune di
Battipaglia di essere divenuta proprietaria, unitamente ai germani BA, AR e
NS, del podere n. 516, per aver provveduto, anche su loro delega, a riscattarlo dall'
“E.R.S.A.C.” e a liberarlo dal patto di riservato dominio, sia la nota del 2 novembre 1992, con la quale l'appellata aveva trasmesso al Sindaco, tra l'altro, la quietanza necessaria per la sua cancellazione;
tali documenti, decisivi per dimostrare che CA NN era divenuta comproprietaria del fondo controverso, non erano stati depositati in primo grado,
3
giacché conosciuti soltanto in data 20 dicembre 2021, vale a dire quando erano stati rilasciati dal Comune di Battipaglia a seguito di richiesta di accesso agli atti;
tuttavia, la
Corte d'Appello non si era espressa sull'ammissibilità di tali documenti, né, comunque, li aveva valutati;
altro documento determinante per comprovare l'acquisto, da parte di
CA NN, della contitolarità del fondo in oggetto, era costituito dalla nota di trascrizione della dichiarazione di successione di CA MI del 26 febbraio
2004, conosciuta solo il 29 marzo 2023, data in cui era stata rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate di AL – Servizio di Pubblicità Immobiliare;
2) la Corte d'Appello, nel ritenere vincolante il giudicato derivante dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, con la quale era stato sancito il subingresso di CA NN al defunto genitore
CA MI nell'assegnazione del fondo riportato nel catasto terreni del
Comune di Battipaglia al foglio 15, particelle 19 e 188, ai sensi dell'art. 7 legge n.
379/1967, non si era avveduta che la predetta pronuncia era nulla, giacché resa nei confronti dell'E.R.S.A.C., Ente sciolto nell'anno 2007 e privo della titolarità del podere sin dal 1983 per effetto del pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione, a norma dell'art. 10 legge n. 386/1976, o, comunque, dal 1993, anno del rilascio della quietanza per la cancellazione del patto di riservato dominio, sicché non era possibile alcun subentro di uno dei coeredi nel rapporto concessorio facente capo al de cuius;
l'ulteriore errore di percezione commesso dalla Corte d'Appello era stato quello di ritenere sussistente il vincolo di indivisibilità perpetua del fondo in questione, irrilevante il riscatto esercitato da CA NN e prevalente il giudicato scaturente dalla sentenza n. 19498/2011 della Corte di Cassazione, sebbene tale convincimento fosse incentrato su elementi contraddetti dalle risultanze processuali;
infatti, gli atti del giudizio dimostravano che l' “E.R.S.A.C.”, poi Regione Campania dall'anno 2007, non era più proprietario del fondo sin dal 1983, ex art. 10 legge n. 386/1976, e, in ogni caso, dal 1993, epoca della rimozione del patto di riservato dominio, che comportava, oltre al trasferimento del cespite in capo ai coeredi di CA MI, l'insorgenza della comunione incidentale tra essi, rendendo, di conseguenza, non realizzabile la designazione ottenuta da CA NN a norma dell'art. 7 legge n. 379/1967.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 22 maggio 2023,
CA NN contestava la fondatezza della domanda di revocazione sul presupposto dell'insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 395, n. 3 e 4,
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