Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 167
CA Bari
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
0
0
05:06:40
CA Bari
Sentenza
10 febbraio 2025
Sentenza
10 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 694/2020
N. R.G. 694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 694 del 2020
TRA
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., ora SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. e ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, ora E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Anna Melcarne ed elettivamente domiciliati in Trani al Corso Italia n.50, nonché in Bari alla via Calefati n. 316 (c/o Avv.
Sergio Salvemini);
- APPELLANTI -
E
pagina 1 di 12 ER ZO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, al Viale Pio XI
n.40/38;
- APPELLATO –
All'udienza collegiale del 19.4.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 29.2.2016, ZO RC, intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica erogata presso l'esercizio commerciale di cui è titolare in
Molfetta, chiedeva al Tribunale di Trani la condanna di Enel Servizio Elettrico S.p.A. alla restituzione dell'importo di € 9.196,94, in precedenza corrisposti ratealmente in favore della società fornitrice, in pagamento della fattura di conguaglio n. 722930500231032 del 9.3.2015, di importo pari a €
17.972,38 e relativa al periodo 30.9.2013 – 6.3.2015. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica al fine di determinare la somma effettivamente dovuta;
con vittoria di spese del giudizio.
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver contestato la suddetta fattura, mediante reclamo scritto del 9.3.2015, chiedendone lo storno ed evidenziando il malfunzionamento del contatore;
- che la società fornitrice, prima ancora del reclamo, aveva provveduto autonomamente all'emissione di altre due fatture con importi da portare in detrazione rispetto a quello della fattura contestata, pari ad € -
3.636,32 ed € - 5.139,42; in seguito al reclamo, veniva detratto l'ulteriore importo di € - 715, 25;
- che anche l'importo di € 9.196,94, per come ridimensionato in seguito alle detrazioni, era assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi storici e non giustificabile sulla base di dati oggettivi e reali, a causa delle errate misurazioni effettuate dal contatore difettoso;
contestava, inoltre,
l'inattendibilità delle letture successivamente effettuate in data 6.3.2015 e 1.4.2015, come dimostrato pagina 2 di 12
dalla circostanza che la fattura di conguaglio precedente a quella contestata, risalente a novembre 2013
e relativa al periodo 3.9.2011- 30.9.2013, recava un importo sensibilmente inferiore, pari a € 748,07;
- che in seguito al suddetto reclamo Enel Servizio Elettrico disponeva una verifica dello strumento di misurazione, poi sostituito in data 1.4.2015, circostanza che confermava la lamentata inaffidabilità
dello strumento.
Con comparsa del 16.09.2016, si costituivano in giudizio la società resistente Enel Servizio Elettrico
S.p.A., nonché, in qualità di intervenuta volontaria, la società Enel Distribuzione spa, in quanto soggetto legittimato ad eseguire la lettura, verifica e sostituzione dei contatori, nonché la ricostruzione dei consumi;
entrambe le società contestavano le avverse pretese, sostenendo la conformità e congruità
dei consumi registrati e fatturati, anche a seguito delle operazioni contabili di conguaglio e note di credito, rispetto alla media dei consumi registrati successivamente;
chiedevano, a seguito del mutamento del rito, l'ammissione della prova testimoniale, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
A seguito del mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del perito industriale Antonio Valerio Bellapianta, il quale, “...verificata l'impossibilità di
ispezionare il vecchio contatore installato sull'impianto, per non essere più nelle disponibilità della
Società convenuta, procedeva ad implementare il monitoraggio del consumo di energia elettrica per
108 giorni consecutivi.” e concludeva che “Verosimilmente a seguito della sostituzione da parte del
personale della convenuta ENEL Distribuzione S.p.A., del “vecchio” misuratore installato
sull'impianto dell'attore effettuato in data 01.04.2015 a seguito delle doglianze di quest'ultimo, si sono
verificate delle discrasie dei consumi rilevati, così come emergenti dalla fattura numero
7222930500231032 di importo improprio pari ad € 17.972,38, per un consumo totale nelle varie fasce
orarie di 87.445 Kw/h, peraltro oggetto di storno con note di credito da parte della convenuta ENEL
Servizio Elettrico S.p.A. (cfr. doc. 3 allegato nel fascicolo di parte attrice). [...] Alla luce di tutti i
rilievi, dei monitoraggi e delle analisi condotte, lo scrivente riferisce che le operazioni contabili dei
pagina 3 di 12 consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli effettivamente consumati
registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di energia elettrica.” (pag. 14 relazione)
All'esito, la causa è stata decisa con sentenza n. 715/2020, pubblicata il 28.4.2020, con la quale il
Tribunale di Trani così provvedeva: “ - dichiara legittimo ed ammissibile l'intervento volontario di
Enel Distibuzione Spa;
- in accoglimento della domanda, dichiara non dovuta dall'attore la somma di
€ 9.196, 94 per le ragioni espresse in par te motiva e, per l'effetto, dispone la restituzione da parte di
Enel Servizio Elettrico spa in favore di RC ZO della somma, indebitamente percepita, di €
9.202,56 oltre interessi dal giorno della domanda fino al soddisfo;
- condanna, altresì, in solido, parte
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, e parte intervenuta Enel Distribuzione
Spa, ora E Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di
lite in favore di RC ZO , che liquida nella complessiva somma di € 4.835,00 (applicando gli
onorari ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media prevista dallo scaglione del valore da € 5.201,00
a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ), oltre 527,96 per spese
borsuali documentate, rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-
pone definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuto, in solido, le spese della ctu;
- rigetta
ogni altra richiesta.”
In particolare, il giudice, ritenuta l'ammissibilità dell'intervento volontario di Enel Distribuzione S.p.A.
e individuato l'oggetto del giudizio nella domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, ha ritenuto di aderire alle risultanze dell'espletata CTU, dalla quale emergeva che “le
operazioni contabili dei consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli
effettivamente consumati registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di di energia elettrica”.
Dunque, il giudice ha condannato Enel Servizio Elettrico S.p.A. alla restituzione della somma di €
9.202,56 indebitamente percepita – medio tempore
N. R.G. 694/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE Presidente - relatore
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 694 del 2020
TRA
ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A., ora SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. e ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, ora E-DISTRIBUZIONE SPA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Anna Melcarne ed elettivamente domiciliati in Trani al Corso Italia n.50, nonché in Bari alla via Calefati n. 316 (c/o Avv.
Sergio Salvemini);
- APPELLANTI -
E
pagina 1 di 12 ER ZO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. Giacomo Salvemini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Molfetta, al Viale Pio XI
n.40/38;
- APPELLATO –
All'udienza collegiale del 19.4.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 29.2.2016, ZO RC, intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica erogata presso l'esercizio commerciale di cui è titolare in
Molfetta, chiedeva al Tribunale di Trani la condanna di Enel Servizio Elettrico S.p.A. alla restituzione dell'importo di € 9.196,94, in precedenza corrisposti ratealmente in favore della società fornitrice, in pagamento della fattura di conguaglio n. 722930500231032 del 9.3.2015, di importo pari a €
17.972,38 e relativa al periodo 30.9.2013 – 6.3.2015. In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica al fine di determinare la somma effettivamente dovuta;
con vittoria di spese del giudizio.
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di aver contestato la suddetta fattura, mediante reclamo scritto del 9.3.2015, chiedendone lo storno ed evidenziando il malfunzionamento del contatore;
- che la società fornitrice, prima ancora del reclamo, aveva provveduto autonomamente all'emissione di altre due fatture con importi da portare in detrazione rispetto a quello della fattura contestata, pari ad € -
3.636,32 ed € - 5.139,42; in seguito al reclamo, veniva detratto l'ulteriore importo di € - 715, 25;
- che anche l'importo di € 9.196,94, per come ridimensionato in seguito alle detrazioni, era assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi storici e non giustificabile sulla base di dati oggettivi e reali, a causa delle errate misurazioni effettuate dal contatore difettoso;
contestava, inoltre,
l'inattendibilità delle letture successivamente effettuate in data 6.3.2015 e 1.4.2015, come dimostrato pagina 2 di 12
dalla circostanza che la fattura di conguaglio precedente a quella contestata, risalente a novembre 2013
e relativa al periodo 3.9.2011- 30.9.2013, recava un importo sensibilmente inferiore, pari a € 748,07;
- che in seguito al suddetto reclamo Enel Servizio Elettrico disponeva una verifica dello strumento di misurazione, poi sostituito in data 1.4.2015, circostanza che confermava la lamentata inaffidabilità
dello strumento.
Con comparsa del 16.09.2016, si costituivano in giudizio la società resistente Enel Servizio Elettrico
S.p.A., nonché, in qualità di intervenuta volontaria, la società Enel Distribuzione spa, in quanto soggetto legittimato ad eseguire la lettura, verifica e sostituzione dei contatori, nonché la ricostruzione dei consumi;
entrambe le società contestavano le avverse pretese, sostenendo la conformità e congruità
dei consumi registrati e fatturati, anche a seguito delle operazioni contabili di conguaglio e note di credito, rispetto alla media dei consumi registrati successivamente;
chiedevano, a seguito del mutamento del rito, l'ammissione della prova testimoniale, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
A seguito del mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del perito industriale Antonio Valerio Bellapianta, il quale, “...verificata l'impossibilità di
ispezionare il vecchio contatore installato sull'impianto, per non essere più nelle disponibilità della
Società convenuta, procedeva ad implementare il monitoraggio del consumo di energia elettrica per
108 giorni consecutivi.” e concludeva che “Verosimilmente a seguito della sostituzione da parte del
personale della convenuta ENEL Distribuzione S.p.A., del “vecchio” misuratore installato
sull'impianto dell'attore effettuato in data 01.04.2015 a seguito delle doglianze di quest'ultimo, si sono
verificate delle discrasie dei consumi rilevati, così come emergenti dalla fattura numero
7222930500231032 di importo improprio pari ad € 17.972,38, per un consumo totale nelle varie fasce
orarie di 87.445 Kw/h, peraltro oggetto di storno con note di credito da parte della convenuta ENEL
Servizio Elettrico S.p.A. (cfr. doc. 3 allegato nel fascicolo di parte attrice). [...] Alla luce di tutti i
rilievi, dei monitoraggi e delle analisi condotte, lo scrivente riferisce che le operazioni contabili dei
pagina 3 di 12 consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli effettivamente consumati
registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di energia elettrica.” (pag. 14 relazione)
All'esito, la causa è stata decisa con sentenza n. 715/2020, pubblicata il 28.4.2020, con la quale il
Tribunale di Trani così provvedeva: “ - dichiara legittimo ed ammissibile l'intervento volontario di
Enel Distibuzione Spa;
- in accoglimento della domanda, dichiara non dovuta dall'attore la somma di
€ 9.196, 94 per le ragioni espresse in par te motiva e, per l'effetto, dispone la restituzione da parte di
Enel Servizio Elettrico spa in favore di RC ZO della somma, indebitamente percepita, di €
9.202,56 oltre interessi dal giorno della domanda fino al soddisfo;
- condanna, altresì, in solido, parte
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, e parte intervenuta Enel Distribuzione
Spa, ora E Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di
lite in favore di RC ZO , che liquida nella complessiva somma di € 4.835,00 (applicando gli
onorari ai sensi del D.M 55/2014, nella misura media prevista dallo scaglione del valore da € 5.201,00
a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ), oltre 527,96 per spese
borsuali documentate, rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
-
pone definitivamente a carico della convenuta e dell'intervenuto, in solido, le spese della ctu;
- rigetta
ogni altra richiesta.”
In particolare, il giudice, ritenuta l'ammissibilità dell'intervento volontario di Enel Distribuzione S.p.A.
e individuato l'oggetto del giudizio nella domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta, ha ritenuto di aderire alle risultanze dell'espletata CTU, dalla quale emergeva che “le
operazioni contabili dei consumi addebitati non sono da ritenersi compatibili ed allineati con quelli
effettivamente consumati registrati prima e dopo la sostituzione del misuratore di di energia elettrica”.
Dunque, il giudice ha condannato Enel Servizio Elettrico S.p.A. alla restituzione della somma di €
9.202,56 indebitamente percepita – medio tempore
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi