Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 10

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 07/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 10
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 308/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 37892/2022 della Corte di Cassazione promosso da:

CA NE, rappresentata e difesa, dall'Avv. Alessandro Buscaglia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sanremo, Via Feraldi n. 6, come da mandato in atti
Attrice in riassunzione

contro
IS NA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Solerio e Alessandro Mager, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sanremo, via Roma 176, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per l'attrice in riassunzione CA NE:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in ossequio alla all'ordinanza n.
37892/2022 del 28/12/2022 della Corte di Cassazione di Roma, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra NE CA a parziale riforma dell'impugnata sentenza
n. 231/13 del 23/04/2013 del Tribunale di Sanremo, - rigettate le istanze di riunione e di sospensione formulate dalla sig.ra NA IS in corso di causa e già non accolte da
Questa Corte con ordinanza del 7/02/2024 (benchè datata 13/09/2023), - condannare la sig.ra NA IS alla demolizione anche della soprelevazione dell'edificio realizzata in Sanremo Via Goethe 545;
- rideterminare l'importo dovuto dalla sig.ra NA per i danni cagionati alla sig.ra NE a seguito delle opere di ampliamento del proprio immobile in Via Goethe n. 545 Sanremo e conseguentemente condannare la sig.ra NA al pagamento a favore della sig.ra NE della maggior somma così determinata;
- con vittoria delle spese di lite dei gradi di appello e di cassazione. In via istruttoria disporre, occorrendo, CTU volta alla quantificazione dei danni occorsi alla proprietà NE a seguito delle opere edilizie di ampliamento del proprio alloggio di Via Goethe n. 545 Sanremo realizzate dalla sig.ra NA;
rigettare la CTU richiesta da controparte riguardante un tema, ovvero la demolizione dell'ampliamento abusivo a lato del fabbricato, già definitivamente deciso dalla Corte di Cassazione ed estraneo all'oggetto del presente giudizio, delimitato dalla Cassazione ai residui temi della sopraelevazione dell'edificio e del risarcimento dei danni. Con opposizione all'ammissione dei nuovi documenti allegati all'atto di appello di controparte con i n.ri 3) 4) e 6) e riproposti in questa sede quanto tardivi e comunque estranei all'oggetto del processo così come delimitato dalle deduzioni delle parti in primo grado.”.


Per la convenuta in riassunzione IS NA:
“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Genova, in via preliminare, pregiudiziale e processuale, dato atto che, con le note di cui all'udienza del 12 settembre 2023, la dott.ssa
NA IS ha prodotto in causa: 7) Sentenza del Tribunale di Imperia del 12 dicembre 2023 n. 776, intervenuta tra IS NA e NE CA;
8) Citazione in appello della Sig.ra NE CA per l'udienza del 30 aprile 2024;
9) Comparsa di risposta della Sig.ra NA IS, provvedere alla riunione alla presente causa del processo R.G. N.36/2024, pendente tra le stesse parti, in ossequio al disposto di cui all'art.274 c.p.c., trattandosi di cause collegate da pregiudizialità e connesse, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In subordine, piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello di Genova,
sospendere exart.337 c.p.c., il presente processo sino al passaggio in giudicato della ordinanza del Tribunale di Imperia del 12 dicembre 2023 n. 776, ora pendente davanti alla
Corte d'Appello, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 15 aprile 2024.
In via preliminare e pregiudiziale, respinta ogni avversa deduzione, eccezione e domanda, dato atto che parte appellante non accetta il contraddittorio su domande, eccezioni e difese nuove e che vi è opposizione alle produzioni avvenute in sede di precisazione delle conclusioni del secondo grado, di cui eccepisce la tardività e inammissibilità e contesta la loro conferenza, provenienza e riferibilità all'oggetto del contendere. Dichiarare inammissibile la domanda di liquidazione, in forma specifica del danno, fondata su una causa petendi diversa, rispetto a quella fatta valere nel primo grado, in secondo grado e nelle conclusioni della citazione in riassunzione. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della dott. IS NA, rispetto alla domanda di risarcimento danni. Nel merito respingere tutte le domande svolte dalla sig.ra NE CA, quali infondate, per i motivi di cui alla comparsa di risposta. Nello specifico, respingere la domanda di eliminazione delle tubazioni inserite nell'intercapedine, dato atto che essa è stata, di fatto, abbandonata, e, comunque, è infondata nel merito. Respingere la domanda di arretramento o riduzione in pristino stato della trasformazione del terrapieno in terravuoto, al primo piano fuori terra, dato atto che il muro, frontistante l'immobile di proprietà dell'attrice realizzato, è nella stessa posizione di quello demolito, alla luce dell'intervenuto ius supervenies. (D.L.16 luglio 2020 n. 76) In subordine condannare alla rimessione in pristino stato, mediante ricostruzione del terrapieno. Respingere la domanda di arretramento o riduzione in pristino dell'opera, realizzata al piano secondo fuori terra, dato atto dell'intervenuta sentenza del Tribunale di Imperia del 12 dicembre 2023 n. 776, considerata, sulla base di una valutazione prognostica, fondata e non riformabile. Dato atto che la sentenza di primo grado non ha accolto tale domanda nel dispositivo, per i motivi esposti nella comparsa di risposta. Vinte le spese e gli onorari di causa del primo, del secondo grado, del giudizio davanti alla Corte di Cassazione e del presente, oltre spese generali nella misura del 15% delle competenze. In via istruttoria, chiede ammettersi CTU deferendo al tecnico il seguente quesito: “Esaminati gli atti di causa e le consulenze d'ufficio depositate agli atti, redatte nel primo e nel secondo grado del processo, accerti il CTU se la sopraelevazione, consistente nella trasformazione di un sottotetto in una mansarda abitabile, avvenuta in data antecedente al 30 gennaio 2003 e marzo 2003, (cfr. CTU
Borghese pag. 19) ha inciso o meno sulla staticità dell'edificio di cui è causa, denominato
“Villa Margherita”, sito in Sanremo – Via Goethe 541 – 543 e 545 e se risulta depositata all'Ufficio Cemento Armato della Provincia di Imperia, in data 04/07/2003, apposita
“Denuncia dei lavori ai sensi dell'art.17 della Legge 02/02/1974 n.64” completa di tutti gli elaborati previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche a firma del progettista
e direttore dei lavori della struttura Ing. Fabio Martini. Dica se sussitono problemi di staticità attuali e se essi sono stati causati dalla sopraelevazione realizzata, o da fatti successivi, ivi compresi il decorso del tempo, i naturali agenti atmosferici ed eventuali scosse di terremoto”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato CA NE conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Sanremo, Marina NA per sentirla condannare a demolire tutte le opere,
i manufatti e le tubazioni di scarico abusivamente realizzate nella palazzina sita in Sanremo alla via Goethe n. 543, perché edificate senza il consenso della comproprietaria CA
NE, nonché a risarcirle tutti i danni dalla stessa subiti, con refusione delle spese di giudizio.
L'attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era intestataria di un alloggio al primo piano e di una rimessa al piano terreno nella palazzina ubicata in Sanremo via Goethe, censiti al N.C.E.U. al Foglio 45 mappali 1019 sub. 3 e sub. 2, acquistati con atto del
15.12.1992, rogato dal Notaio Antonio Insolia di Sanremo;
-IS NA era proprietaria nella medesima palazzina dell'alloggio al secondo piano e di un'altra autorimessa al piano terreno, censita al N.C.E.U. al Foglio 45 mappali 1019 sub. 4 e sub. 1, nonché di altri due mappali confinanti individuati al N.C.T. ai n.ri 1792 e 1783, il tutto per averli acquistati con atto del 11.10.2000, rogato dal Notaio Marco Aveta di Sanremo;
-la copertura del fabbricato condominiale era costituita in parte da un tetto a falde e in parte da lastrico solare, mentre il terreno intorno al fabbricato era sistemato a terrazze, sostenute da muri in pietra;
-IS NA, senza il consenso della condomina CA NE, si era appropriata del sottotetto comune della palazzina e del lastrico solare di copertura, ed aveva edificato in sopraelevazione una nuova unità immobiliare, ampliando anche il suo alloggio sito al secondo piano;
-nell'eseguire i lavori, la stessa non si era preoccupata del consolidamento statico dell'edificio, ne aveva variato l'estetica esterna e aveva gravemente danneggiato la proprietà di CA NE sotto ogni profilo, anche per quanto riguardava le pareti esterne, la pavimentazione dei marciapiedi e dei terrazzi, il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi