Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2024, n. 782
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Testo completo
N.R.G. 3189/2023 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa A P Presidente rel. dott.ssa M S Consigliere dott.ssa M Vicidomini Consigliere
Sentenza
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
(C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Milano il 25.5.1964, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. P
Verga presso il cui studio in Milano, via Corso Vittorio Emanuele II n. 30, ha eletto domicilio
PARTE APPELLANTE
Contro:
(C.F. ), residente a Milano, via Parte_2 C.F._2
Crema n. 9, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. M R presso il cui studio in Milano, via G. Donizetti n. 23, ha eletto domicilio
PARTE APPELLATA
Con l'intervento del P.G. nella persona del dott. R
OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione n. 2910/2023, resa dal
Tribunale di Milano – Sezione IX – in data 29.3.2023, pubblicata il 6.4.2023 e comunicata in data 12.4.2023.
CONCLUSIONI:
- PARTE APPELLANTE: “IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA: per i motivi di cui sopra accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: ammettere le istanze istruttorie presentate in primo grado da parte della difesa oltre all'escussione dei testi signori Parte_1 Tes_1
[...]
e NEL MERITO: per le ragioni di cui sopra,
[...] Testimone_2 accogliere il presente appello e quindi in parziale riforma della sentenza n°
2910/2023 emessa da Tribunale di Milano in data 29 marzo 2023 e depositata in data 12 aprile 2023 revocare l'addebito della responsabilità della separazione ex art. 151 2° comma c.c. al signor e Parte_1 conseguentemente per i motivi di cui sopra addebitare la separazione alla signora Revocare l'affido esclusivo della minore Parte_2 alla madre e la limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale ex art. 337 ter comma 3 c.c. con quanto consegue in tema di decisioni relative alla minore. Affidare la minore Persona_1 congiuntamente ai genitori. Revocare l'assegno di mantenimento di € 300 in favore della signora Ridurre il mantenimento per le figlie non Pt_2 autosufficienti a € 350 ciascuna. Revocare la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in capo a Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente procedimento, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
- PARTE APPELLATA: “(…) in via preliminare: confermare esecutività sentenza 2910/2023 [r.g. nr. 19516/2020] pubblicata dal Tribunale di Milano in data 12 aprile 2023;nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto e in diritto;in via Parte_1 istruttoria: si rimanda alla documentazione allegata. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese e compensi del presente”.
Indice:
FATTO E DIRITTO ........................................................................................................................................ 3
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ........................................................................................................... 3
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ................................................................................... 3
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO ............................................................................ 6
II. MOTIVI DELLA DECISIONE ..................................................................................................................... 8
2.1. LE CONCLUSIONI CONGIUNTE ........................................................................................................ 8
2.3. IL REGIME DELLE SPESE ................................................................................................................... 9
IV. P.Q.M. ......................................................................................................................................................... 9
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FATTO E DIRITTO
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Collegio, al fine di chiarire le ragioni della decisione osserva in premessa:
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Con la sentenza sopra indicata, oggetto del presente appello, emessa in data
29.3.2023, il Tribunale di Milano, Sezione IX, così statuiva “1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2 [...] che hanno contratto matrimonio civile in Milano il Parte_1
16/05/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 2001, atto n. 791, Reg. 01, Parte I;2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 3. Addebita la responsabilità della separazione, ex art.
151 II comma c.c., a 4. Respinge la Parte_1 domanda di addebito della separazione a 5. Affida la figlia Parte_2 minore nata il 6.4.2006 alla madre, con Persona_1 limitazione della responsabilità genitoriale del padre quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.;6. Dispone pertanto che anche le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza della minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dalla madre;7.
Dispone che la figlia minore rimanga collocata presso la madre, presso l'abitazione sita in Milano Via Crema n. 9;
8. Assegna la casa coniugale sita in Milano, Via Crema n. 9 a (la Parte_2 quale ne è peraltro l'esclusiva proprietaria);9. Incarica i Servizi Sociali di Milano di provvedere alla regolamentazione delle frequentazioni fra il padre e la figlia minore
, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate, con Persona_1 possibilità di modificare la regolamentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, tenuto conto della situazione psicofisica della minore e della sua volontà;10. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi di sostegno psicologico a favore di
;11. Conferma che versi a a titolo di assegno di Persona_2 Parte_1 Pt_2 mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, la somma di euro 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria istat;12. Conferma che versi a con decorrenza dalla data Parte_1 Pt_2
pag. 3/10 della domanda, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1500,00 (pari ad euro 750,00 per ciascuna delle Org_ figlie), oltre rivalutazione monetaria oltre al 50% delle spese extra (…); 13.
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della Parte_1 che liquida in euro 6.500,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, Iva e Cpa Pt_2 come per legge”.