Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2024, n. 782

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 14/03/2024, n. 782
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 782
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N.R.G. 3189/2023 Cont.


LA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa A P Presidente rel. dott.ssa M S Consigliere dott.ssa M Vicidomini Consigliere
Sentenza
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, tra:
(C.F. ), nato Parte_1 C.F._1
a Milano il 25.5.1964, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. P
Verga presso il cui studio in Milano, via Corso Vittorio Emanuele II n. 30, ha eletto domicilio
PARTE APPELLANTE


Contro

:
(C.F. ), residente a Milano, via Parte_2 C.F._2
Crema n. 9, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'avv. M R presso il cui studio in Milano, via G. Donizetti n. 23, ha eletto domicilio
PARTE APPELLATA
Con l'intervento del P.G. nella persona del dott. R

OGGETTO: appello avverso la sentenza di separazione n. 2910/2023, resa dal
Tribunale di Milano – Sezione IX – in data 29.3.2023, pubblicata il 6.4.2023 e comunicata in data 12.4.2023.

CONCLUSIONI:
- PARTE APPELLANTE:IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA: per i motivi di cui sopra accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 c.p.c. SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE: ammettere le istanze istruttorie presentate in primo grado da parte della difesa oltre all'escussione dei testi signori Parte_1 Tes_1
[...]

[...]
e NEL MERITO: per le ragioni di cui sopra,
[...] Testimone_2 accogliere il presente appello e quindi in parziale riforma della sentenza n°
2910/2023 emessa da Tribunale di Milano in data 29 marzo 2023 e depositata in data 12 aprile 2023 revocare l'addebito della responsabilità della separazione ex art. 151 2° comma c.c. al signor e Parte_1 conseguentemente per i motivi di cui sopra addebitare la separazione alla signora Revocare l'affido esclusivo della minore Parte_2 alla madre e la limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale ex art. 337 ter comma 3 c.c. con quanto consegue in tema di decisioni relative alla minore. Affidare la minore Persona_1 congiuntamente ai genitori. Revocare l'assegno di mantenimento di € 300 in favore della signora Ridurre il mantenimento per le figlie non Pt_2 autosufficienti a € 350 ciascuna. Revocare la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in capo a Con vittoria di spese, Parte_1 diritti ed onorari del presente procedimento, oltre il 15% per spese generali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
- PARTE APPELLATA: “(…) in via preliminare: confermare esecutività sentenza 2910/2023 [r.g. nr. 19516/2020] pubblicata dal Tribunale di Milano in data 12 aprile 2023;
nel merito, in via principale: respingere l'appello proposto dal signor perché infondato in fatto e in diritto;
in via Parte_1 istruttoria: si rimanda alla documentazione allegata. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese e compensi del presente”.



Indice:
FATTO E DIRITTO ........................................................................................................................................ 3
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ........................................................................................................... 3


1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
................................................................................... 3


1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
............................................................................ 6
II. MOTIVI DELLA DECISIONE ..................................................................................................................... 8


2.1. LE CONCLUSIONI CONGIUNTE ........................................................................................................ 8


2.3. IL REGIME DELLE SPESE ................................................................................................................... 9
IV.

P.Q.M

.
......................................................................................................................................................... 9
pag. 2/10
FATTO E DIRITTO
I.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Collegio, al fine di chiarire le ragioni della decisione osserva in premessa:


1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO



1. Con la sentenza sopra indicata, oggetto del presente appello, emessa in data

29.3.2023, il Tribunale di Milano, Sezione IX, così statuiva “

1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_2 [...] che hanno contratto matrimonio civile in Milano il Parte_1

16/05/2001, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 2001, atto n. 791, Reg. 01, Parte I;

2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;

3. Addebita la responsabilità della separazione, ex art.

151 II comma c.c., a

4. Respinge la Parte_1 domanda di addebito della separazione a

5. Affida la figlia
Parte_2 minore nata il 6.4.2006 alla madre, con Persona_1 limitazione della responsabilità genitoriale del padre quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza del minore ex art. 337 ter comma 3 c.c.;

6. Dispone pertanto che anche le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla residenza della minore ex art. 337 ter comma 3 c.c. vengano assunte dalla madre;
7.

Dispone che la figlia minore rimanga collocata presso la madre, presso l'abitazione sita in Milano Via Crema n. 9;



8. Assegna la casa coniugale sita in Milano, Via Crema n. 9 a (la Parte_2 quale ne è peraltro l'esclusiva proprietaria);

9. Incarica i Servizi Sociali di Milano di provvedere alla regolamentazione delle frequentazioni fra il padre e la figlia minore

, inizialmente in Spazio Neutro e con modalità osservate, con Persona_1 possibilità di modificare la regolamentazione nel modo ritenuto più rispondente all'interesse della minore, tenuto conto della situazione psicofisica della minore e della sua volontà;
10. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e negli interventi di sostegno psicologico a favore di

;
11. Conferma che versi a a titolo di assegno di Persona_2 Parte_1 Pt_2 mantenimento, con decorrenza dalla data della domanda, la somma di euro 300,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria istat;12. Conferma che versi a con decorrenza dalla data Parte_1 Pt_2

pag. 3/10 della domanda, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1500,00 (pari ad euro 750,00 per ciascuna delle Org_ figlie), oltre rivalutazione monetaria oltre al 50% delle spese extra (…); 13.
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della Parte_1 che liquida in euro 6.500,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, Iva e Cpa Pt_2 come per legge”.
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