Corte d'Appello Torino, sentenza 26/03/2024, n. 287
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Tiziana Maccarrone -Presidente relatore dott. Gian Andrea Morbelli -Consigliere dott. Roberta Bonaudi -Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello n.233/2022 trattenuto in decisione all'udienza collegiale, svolta con trattazione scritta, del 23.5.2023, promosso da:
RD s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Liccardo del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n.20, –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax: 0812481268;
indirizzo PEC: federicoliccardo@avvocatinapoli.legalmail.it- come da delega in atti,
-appellante, appellata in via incidentale- nei confronti di
SR s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Reale del Foro di Alessandria, elettivamente domiciliata in Novi
Ligure corso Marenco n.24/11, presso il suo studio –per gli avvisi e le comunicazioni di rito, indirizzo PEC: alessandroreale@puntopec.it-, come da delega in atti,
-appellata, appellante in via incidentale- oggetto: appalto di opere pubbliche
Conclusioni delle parti costituite:
L'avv. F. Liccardo per l'appellante ha così concluso: “Voglia l'Eccellentissimo
Collegio adito, in riforma parziale della sentenza n. 55 del 24.01.2022, emessa dal Tribunale di Alessandria (R.G. n. 98/17), depositata in Cancelleria data
26.01.2022: 1) Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare la legittimità dell'escussione della Polizza fideiussoria n. 929645 rilasciata in data 29 luglio
2016 da EL Assicurazioni S.p.A. in misura pari ad Euro 29.001,45 ovverossia nei limiti dell'ammontare dei danni effettivamente sofferti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento della EDILNORD S.r.l.;
2) In via
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gradata, nella denegata ipotesi di conferma della statuizione di cui al punto 2) lett.
b) della parte dispositiva della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che
l'escussione e l'incameramento integrale della Polizza fideiussoria n. 929645 rilasciata in data 29 luglio 2016 da EL Assicurazioni S.p.A. integra esecuzione della statuizione di condanna al risarcimento dei danni di cui punto 3) delle medesima parte dispositiva, con conseguente insussistenza di qualsivoglia ulteriore obbligo, a tale titolo, della EDILNORD S.r.l. nei confronti della stazione appaltante. 3) Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
L'avv. A. Reale per l'appellata, appellante incidentale ha così concluso: “SR
S.P.A., ut supra identificata, rappresentata e domiciliata, chiede all'Illustrissima
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti conclusioni: I.
In via cautelare: dichiarare infondata ovvero inammissibile l'istanza ex art. 283
c.p.c. presentata dall'appellante RD S.r.l., per i motivi dedotti nel presente atto. II. Nel merito: respingere l'appello di RD S.r.l., per le motivazioni dedotte nella comparsa di costituzione e risposta. III. Accogliere l'appello incidentale di SR S.P.A. per le motivazioni dedotte nel presente atto e per
l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata: -accertare che il credito di
SR s.p.a. in conseguenza dell'inadempimento di RD s.r.l., ammonta a complessivi € 172.907,45 (S.E. & O.) oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge;
-per l'effetto, impregiudicata la legittimità della richiesta di SR
S.P.A. di escussione della Polizza fideiussoria n. 929645 rilasciata da EL
Assicurazioni S.P.A. in data 29/07/2016 per la somma di € 87.383,70, debitore principale RD S.r.l., beneficiario SR S.P.A., condannare RD S.r.l. a corrispondere a SR S.P.A. anche l'ulteriore somma di € 85.523,75.(S.E. & O.), oltre interessi di mora e rivalutazione come per legge, per maggio danno, ovvero la maggior o minore somma accertata in corso di causa;
IV. Condannare
RD S.r.l. a rimborsare a SR S.P.A. le spese da questa versate per la consulenza tecnica d'ufficio (pari al 50% del costo complessivo). V. Con vittoria di spese e competenze professionali anche di questo grado di giudizio, da distrarsi
a favore del difensore intestatario”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato RD s.r.l. ha convenuto in giudizio SR s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di
Alessandria in data 26.1.2022 che, respinte le domande di RD s.r.l., accolte in parte le domande riconvenzionali di SR s.p.a. e ritenuta legittima da parte di
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questa l'escussione della polizza fideiussoria-cauzione definitiva per € 87.383,70, ha condannato l'appellante a pagare a titolo di risarcimento dei danni €
29.001,45, oltre accessori, spese di lite e il 50% delle spese di CTU: l'appellante ha instato affinchè sia accertata la legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria nella sola misura del danno accertato, pari a € 29.001,45 o, in subordine, affinchè l'escussione e l'incameramento della polizza esaurisca la statuizione di condanna a carico di RD s.r.l., con le pronunce conseguenti in punto spese processuali.
La situazione di fatto che emerge documentalmente e che ha dato origine al presente contenzioso si può ricostruire come segue.
S.R.T. s.p.a. è una società interamente pubblica, il cui capitale sociale è detenuto da centosedici Comuni del bacino dell'area, e quantomeno fino al 31/12/2021 era stata affidataria in house del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
con delibera del C.d.A. del 16/06/2016 la S.R.T. aveva affidato a
RD s.r.l. i lavori di “potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona – sopraelevazione a + 7 m – Settori F1 e F2”;
in data
29/07/2016 la EL Assicurazioni s.p.a. aveva rilasciato la polizza fideiussoria n.
929645 per l'importo previsto -che, in applicazione della normativa di riferimento, si era ridotto all'epoca della risoluzione del contratto ad € 87.383,70-
, polizza rispetto alla quale era debitore principale RD s.r.l. e beneficiario
S.R.T. s.p.a.;
l'affidamento era stato formalizzato in data 5/09/2016 mediante la stipula del contratto di appalto con il quale RD s.r.l. si era impegnata ad eseguire i lavori per un importo complessivo pari a € 194.186,00 oltre IVA;
in data 21/09/2016, a fronte dell'assenza dal cantiere di RD s.r.l., la Direzione dei Lavori aveva emesso l'ordine di servizio n. 2, provvedimento con valore equivalente alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.;
in data 3/10/2016 a seguito di formale convocazione era stato eseguito sopralluogo in cantiere per verificare, in contraddittorio, gli effetti dell'intimazione impartita con l'ODS n. 2, cui era seguito verbale di constatazione;
con nota consegnata a mano portante la data del
3/10/2016 RD s.r.l. aveva comunicato che le lavorazioni sarebbero partire o nel pomeriggio stesso o il giorno successivo;
scaduto il termine contrattuale relativo alla prima fase (9/11/2016), con verbale di constatazione del 21/11/2016 il Direttore dei Lavori aveva rilevato il grave e reiterato inadempimento dell'impresa appaltatrice, che a quella data aveva realizzato una parte minima dell'intervento previsto;
con nota del 23/11/2016 il Responsabile del
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Procedimento aveva proposto alla stazione appaltante la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice;
con delibera dell'1/12/2016 il C.d.A. di S.R.T. s.p.a. aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto e l'escussione della cauzione definitiva prestata da RD
s.r.l. mediante polizza fideiussoria n. 929645;
in data 8/02/2017 S.R.T. s.p.a. aveva provveduto in concreto a richiedere alla garante EL Assicurazioni S.p.A.
l'escussione della polizza in misura pari a € 85.051,60, tenuto conto del parziale svincolo della cauzione in ragione del valore delle lavorazioni effettivamente eseguite da RD per € 5.257,38 su complessivi € 194.186,00 (corrispondenti al 2,71% del totale, come da verbale di accertamento tecnico contabile del
10/01/2017).
RD s.r.l. aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria
S.R.T. s.p.a. chiedendo: in via principale, che fosse dichiarato illegittimo e infondato il provvedimento della convenuta in data 1/12/2016 in merito alla risoluzione del contratto di appalto, con conseguente sua disapplicazione;
in subordine che fosse accertato che sia il comportamento della S.A. sia
l'impossibilità di eseguire opere nei giorni di maltempo erano state concausa del ritardo e che, di conseguenza, il ritardo imputabile a RD non aveva rivestito gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto;
in ogni caso, che la richiesta di escussione della cauzione definitiva fosse dichiarata illegittima, dovendo comunque essere essa limitata al solo danno effettivamente subito, quantificato e dimostrato dalla convenuta;
che fosse accertato che le condotte poste in essere dalla stazione appaltante costituivano ipotesi di inadempimento contrattuale giustificante la sua condanna al risarcimento dei danni da quantificarci in € 72.384,21.
Si era ritualmente costituita S.R.T. s.p.a. chiedendo di respingere le domande dell'attrice e, in via riconvenzionale, di condannare la stessa al risarcimento dei danni per l'importo di € 248.925,00, ovvero nella maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
Esperita una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Alessandria aveva respinto le domande di RD s.r.l. e aveva accolto in parte le domande riconvenzionali di S.R.T. s.p.a., accertando la legittimità della risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice e riconoscendo la legittimità dell'escussione della polizza fideiussoria e l'esistenza di danni provati per € 29.001,45, sulla base delle seguenti considerazioni: -RD s.r.l. ha
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iniziato i lavori dopo quasi due mesi dalla consegna degli stessi per motivi del tutto estranei al preteso maltempo agostano ed ascrivili a fatti esclusivamente ad essa addebitabili, quali le difficoltà e i ritardi negli approvvigionamenti necessari ai lavori;
-la sospensione dei lavori o, meglio, il ritardo nell'iniziarli non può essere imputato al fatto che