Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 621
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Testo completo
R.G. n. 368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
G A Presidente
P T Consigliere
L P Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 17 luglio 2024, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. N Parte_1 P.IVA_1
N, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori avv. M C
e Avv. M G C, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante/appellata incidentale contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (c.f. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._6 CP_7 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_8 C.F._8 CP_9
), C.F._9
tutti rappresentati e difesi giusta procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec: , Email_2 appellati/appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
1
Venezia n. 13/2024 d.d. 17.01.2024, non notificata.-
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno e/o Controparte_10
CONCLUSIONI:
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnata sentenza, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI:
“- nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1 riformare la sentenza appellata n. 13/2024 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data
17/01/2024 nella parte in cui limita la retribuzione “europea” alle 4 settimane di calendario
l'anno anziché alle 4 settimane da intendersi come 28 giorni;
confermare per il resto la sentenza appellata
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 e considerando le 4 settimane di ferie come di “calendario” e non di lavoro effettivo - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di e/o al pagamento Parte_1 Per_1 CP_10 delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della lavoratrice , di nullità del ricorso essendo le voci retributive Controparte_5 esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il
2
diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i lavoratori ricorrenti (Capotreno e Macchinisti) esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità Cont di Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza”, l'”indennità di scorta vetture eccedenti” nonché “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di Capotreno o
Macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di
€ 4,50 per i Capotreni e € 12,80 per i Macchinisti).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per
i giorni di ferie (effettivi) intesi “come 4 settimane di calendario e non come 28 giorni di lavoro effettivo” delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione
(tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) al pagamento “per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle “Indennità di Utilizzazione Professionale
3 variabile”, nelle specifiche componenti dell'”indennità di scorta” e dell' “indennità di riserva”, previste dall'art. 31, co. 4 Tabella B e co. 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (macchinisti e capi treno/capi servizio) nonché dell'“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77 co 2 CCNL
2012 (e 2016) (macchinisti e capitreno/capiservizio) oltre che dell'“indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art.32 CCA (capi treno/capi servizio) e delle “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” di cui all'art.36.5 CCA (capi treno/capi servizio), retribuzione media calcolata, come indicato in parte motiva, sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero, avuto riguardo al limite massimo di 4 settimane di calendario l'anno e salvo quanto previsto al punto 52, nei limiti della prescrizione cinquennale dal
18/7/2012 (18/7/2007)”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al 18.07.2012) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. mentre dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284 comma 4° a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Impugna la sentenza formulando cinque (5) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'accoglimento dell'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della ricorrente in data 26.10.2021. Parte_2
2.2. Con il secondo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.3. Con il terzo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.4. Con il quarto articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia
4
di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie);
una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
G A Presidente
P T Consigliere
L P Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 17 luglio 2024, da
(p.i. ), in persona dell'Institore Avv. N Parte_1 P.IVA_1
N, giusto procure allegati agli appelli con i procuratori avv. M C
e Avv. M G C, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante/appellata incidentale contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._2 Controparte_3
), (c.f. , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(c.f. , (c.f. Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
, (c.f. ), C.F._6 CP_7 C.F._7
(c.f. , (c.f. Controparte_8 C.F._8 CP_9
), C.F._9
tutti rappresentati e difesi giusta procure allegate al ricorso di primo grado dall'avv. Domenico Nastari (pec: , Email_2 appellati/appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
1
Venezia n. 13/2024 d.d. 17.01.2024, non notificata.-
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno e/o Controparte_10
CONCLUSIONI:
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE:
“nel merito
- In riforma dell'impugnata sentenza, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di
Venezia, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. in via subordinata e salvo gravame
Con rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI:
“- nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1 riformare la sentenza appellata n. 13/2024 pubblicata dal Tribunale di Venezia in data
17/01/2024 nella parte in cui limita la retribuzione “europea” alle 4 settimane di calendario
l'anno anziché alle 4 settimane da intendersi come 28 giorni;
confermare per il resto la sentenza appellata
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto
- nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012 e considerando le 4 settimane di ferie come di “calendario” e non di lavoro effettivo - le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di e/o al pagamento Parte_1 Per_1 CP_10 delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti dalla società.
Il giudice rigettava l'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della lavoratrice , di nullità del ricorso essendo le voci retributive Controparte_5 esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il
2
diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i lavoratori ricorrenti (Capotreno e Macchinisti) esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità Cont di Utilizzazione Professionale” [acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza”, l'”indennità di scorta vetture eccedenti” nonché “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di Capotreno o
Macchinista anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di
€ 4,50 per i Capotreni e € 12,80 per i Macchinisti).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per
i giorni di ferie (effettivi) intesi “come 4 settimane di calendario e non come 28 giorni di lavoro effettivo” delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione
(tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) al pagamento “per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle “Indennità di Utilizzazione Professionale
3 variabile”, nelle specifiche componenti dell'”indennità di scorta” e dell' “indennità di riserva”, previste dall'art. 31, co. 4 Tabella B e co. 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 (macchinisti e capi treno/capi servizio) nonché dell'“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77 co 2 CCNL
2012 (e 2016) (macchinisti e capitreno/capiservizio) oltre che dell'“indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art.32 CCA (capi treno/capi servizio) e delle “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” di cui all'art.36.5 CCA (capi treno/capi servizio), retribuzione media calcolata, come indicato in parte motiva, sulla sommatoria dei soli compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero, avuto riguardo al limite massimo di 4 settimane di calendario l'anno e salvo quanto previsto al punto 52, nei limiti della prescrizione cinquennale dal
18/7/2012 (18/7/2007)”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive (nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al 18.07.2012) oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. mentre dal deposito del ricorso il saggio degli interessi legali è pari ex art. 1284 comma 4° a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
2. Impugna la sentenza formulando cinque (5) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'accoglimento dell'eccezione di res transacta in relazione alla posizione della ricorrente in data 26.10.2021. Parte_2
2.2. Con il secondo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.3. Con il terzo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.4. Con il quarto articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia
4
di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie);
una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il
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