Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 4162

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 4162
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4162
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa A C C Presidente dr.ssa R B C Consigliere dr.ssa F R A Consigliere rel. all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 24 ottobre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn.3625/2021- 1173/2022 R.G. vertenti
TRA
( , via Crocillo, P.co Cafasso n. 53/B, Parte_1 C.F._1
Quarto), ( , Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ) quale erede C.F._3 Parte_4 C.F._4 di , ( ), Persona_1 Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ), ( , tutti rapp.ti e C.F._6 Parte_7 C.F._7 difesi dal prof. avv. G F ( - Fax 081/662050 - C.F._8 pec , presso lo studio del quale elett.te Email_1 domiciliano in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE nel proced. N. 3625/2021 R.G.
– già APPELLANTI ed APPELLATI

( , via Crocillo n. 53, Quarto), CP_1 C.F._9 [...]
( , eredi di , CP_2 C.F._10 Parte_1 Parte_2
( , ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ) quale erede di C.F._4 Persona_1 CP_3
( ), ( ), C.F._11 CP_4 C.F._12 CP_5
( ), quali eredi di , C.F._13 Parte_7 Controparte_6
( ), ( ), C.F._14 Controparte_7 C.F._15 CP_8
[..
[...]

[...]
( ), ( ), eredi
[...] C.F._16 CP_9 C.F._17 di tutti rapp.ti e difesi dal prof. avv. G F Parte_5
( - Fax 081/662050 - pec C.F._8
, presso lo studio del quale elett.te Email_1 domiciliano in Napoli alla via del Rione Sirignano n. 10, in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado e, ai fini della revocazione, in calce all'atto di riassunzione,
- RESISTENTI nel procedimento n. 1173/2022 RG
– già APPELLANTI ed APPELLATI
e nella qualità di eredi di CP_10 CP_11 Parte_6
- RESISTENTI contumaci nel procedimento n. 1173/2022 R.G.
E
(C.F. , quale incorporante Controparte_12 P.IVA_1 CP_13
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del dott.
[...] [...]
in forza dei poteri conferiti con procura speciale del 14.12.2017 n. CP_14
3931/2690 del Notaio Dr.ssa rappresentata e Persona_2 difesa dai prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo (C.F. - telefax C.F._18 per comunicazioni e notifiche: 0817614453 - email:
e Paolo Tosi (C.F. Email_2
- telefax per comunicazioni e notifiche: 028692301 - email: C.F._19
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_3 prof. avv. Raffaele De Luca Tamajo in Napoli, Viale Gramsci n. 14 giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato, della quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la memoria -
-RESISTENTE nel proced. N. 3625/2021 R.G.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE nel procedimento n. 1173/2022 R.G.
– già APPELLATA ed APPELLANTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2008 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni ricorrenti in riassunzione ed i loro danti causa, unitamente ad altri pensionati, chiesero la quantificazione delle somme loro dovute in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera 17.1.1983 del relativamente al periodo gennaio 2005 - giugno 2008. CP_15
Ripercorrendo la storia giudiziale della vicenda, esposero in premessa che con sentenza del 7.11.1994 n. 17809, il Pretore di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il diritto dei medesimi ricorrenti, già dipendenti del
[...]
andati in pensione prima del 31.12.1990, a conservare il sistema Controparte_16 di variabilità delle pensioni (cd. perequazione automatica di adeguamento pensionistico degli assegni di pensione alle retribuzioni dei pari grado in servizio), così come preesistente all'entrata in vigore del decreto delegato del 30.12.1992, n.
2
503, art. 9;
nella stessa sentenza, il Pretore aveva condannato il a CP_15 corrispondere ricorrenti, con decorrenza 1.1.1994, gli incrementi degli assegni di pensione via via maturati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La citata sentenza era stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 1957 dell'1.4.1999, n. 1957, e successivamente dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 9024 del 3.7.2001, che aveva riconosciuto il diritto al meccanismo di perequazione aziendale ai pensionati ante 31.12.1990, tra cui i ricorrenti, sino alla data del 26.7.1996, e ciò per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, D.L. n. 394/1996, conv. in l. n. 588/1996, e dell'art. 59, co. 4, l. n. 449/1997, sospensivo il primo ed abolitivo il secondo dei sistemi di perequazione aziendale sino a quella data operanti.
La decisione era stata altresì confermata dalla Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio, con sentenza n. 1521 del 30.4.2003, per l'individuazione dei pensionati ante 31.12.1990 e, a seguito di ulteriore impugnazione della società, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19937 del 19.5.2004, che aveva respinto il ricorso principale della società ed accoglieva quello incidentale dei pensionati in merito al diritto alla rivalutazione monetaria, acquistando così autorità di cosa giudicata.
Tuttavia, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la pronuncia non era stata mai applicata dal costringendo gli stessi, sulla base del predetto CP_16 giudizio di accertamento e di condanna generica e stante l'inottemperanza della società nonostante le reiterate richieste, ad agire periodicamente in giudizio per la corresponsione dell'equivalente del credito via via maturato, sulla base di analitici conteggi redatti in applicazione dei criteri contabili costantemente applicati dal
Dai medesimi conteggi risultava evidente che il meccanismo di CP_15 perequazione aziendale veniva applicato soltanto sino alla data del luglio 1996, mentre, nei periodi successivi, la pensione raggiunta a quella data era stata congelata e non più incrementata.
successore del costituitasi in Controparte_17 Controparte_16 giudizio, contestò integralmente le pretese avversarie. Eccepì, in particolare, che con l'entrata in vigore del comma 55, art. 1, L. n. 243/04 sarebbe stata reinterpretata in termini ad essa favorevoli la normativa posta a base della sentenza del Pretore di Napoli del 1994, così annullando l'intervenuto giudicato;
inoltre, avendo una parte dei ricorrenti accettato l'offerta del Fondo Pensione - nel frattempo subentrato al in virtù di un'operazione di esternalizzazione con la CP_15 costituzione di un autonomo soggetto giuridico - di convertire la pensione erogata dal Fondo in una somma capitaria con estinzione di ogni rapporto con lo stesso, sarebbe venuta ad estinguersi anche l'obbligazione a carico del ancorché CP_15 non ottemperata.
Il Tribunale, con sentenza n. 6423 del 4.3.2010, accolse le domande di alcuni ricorrenti;
rilevò – per quanto di interesse in questa fase - per Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
che era stata esercitata l'opzione di cui all'art. 47 co. I tett. A) dello Parte_7
Statuto del precisando per e quale limite CP_16 Parte_1 CP_18 temporale, la data dell'accettazione della capitalizzazione dell'offerta del Fondo di 3
capitalizzazione della pensione integrativa, con riferimento al periodo successivo alla predetta capitalizzazione. Quindi liquidata per e le somme Parte_1 Pt_7 rivendicate, limitatamente al periodo gennaio 2005/giugno 2006 per la prima e gennaio 2005/luglio 2006 per il secondo, dichiarò invece l'infondatezza della domanda degli altri istanti sopra citati.
Avverso la sentenza, con ricorso a questa Corte d'Appello di Napoli del 3.9.2010 aveva proposto appello chiedendone la riforma nella parte Controparte_12 ad essa sfavorevole.
Con successivo ricorso avevano proposto appello, altresì, i ricorrenti originari che avevano visto limitata la domanda alla data della intervenuta capitalizzazione, odierni ricorrenti in riassunzione.
Riuniti i giudizi, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 7816/2013, rigettò il ricorso promosso da ed accolse integralmente il ricorso Controparte_12 promosso dai pensionati, condannando l'Istituto di credito al pagamento in loro favore delle somme per ciascuno precisate in dispositivo, oltre accessori e spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha promosso ricorso per cassazione Controparte_12 con riferimento a quella parte della sentenza di accoglimento dell'appello
[...] promosso dai pensionati, affidato a tre motivi di censura: per quanto di interesse in questa sede devono essere presi in considerazione i motivi accolti, il secondo ed il terzo con i quali sono state eccepite violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.);
violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).
Nel costituirsi in giudizio, i pensionati hanno contestato quanto dedotto da controparte, concludendo per l'improcedibilità e il rigetto del ricorso.
Con Ordinanza sez- L. n. 30518 del 2021 depositata il 28 ottobre 2021, la Corte ha accolto il ricorso di cassando la sentenza impugnata e Controparte_12 rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per il governo delle spese. Con ricorso a questa Corte depositato il 21.12.2021, gli originari ricorrenti hanno riassunto il giudizio chiedendo, preliminarmente, la revocazione dell'ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c. e 395 c.p.c. per essere l'effetto di errori di fatto risultanti dagli atti e documenti della causa, nonché per violazione di giudicato, non avendo l'ordinanza in contestazione tenuto conto né del giudicato formatosi per il periodo 1994/2004, né del successivo giudicato sviluppatosi nell'arco temporale 2015/2021, che ha riguardato tutti i ricorrenti, in virtù del quale era stato riconosciuto il loro diritto a mantenere una cifra fissa mensile a carico del
mai corrisposta. CP_15
Hanno quindi riproposto la domanda originaria, chiedendone l'accoglimento sulla scorta delle medesime argomentazioni della sentenza della Corte
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