Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/02/2024, n. 194
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. L B - Presidente relatore -
Dott. G B - Consigliere -
Dott. A D - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 21 del Ruolo 2023, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 2/2/2023
da
(C.F. )), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
A V in forza di procura alle liti, valida per ogni grado di giudizio, tra-
smessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine
su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(P.IVA , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, nella sua qualità di and HSE Director, rappre-
[...] Controparte_3
sentata e difesa dagli Avv. E M, G R e U S, quest'ultimo
anche domiciliatario in Trieste, in forza di mandato alla lite, valido per ogni grado di
giudizio, trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva e di costitu-
zione in primo grado, come copia per immagine su supporto informatico di originale
analogico
- appellata - Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.103/2022 del Tribunale
di Udine - accertamento del diritto agli scatti di anzianità e pagamento differenze re-
tributive.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 21/12/2023.
Conclusioni
Per l'appellante: nel merito: - accertare e dichiarare che, al momento dell'assunzione
a tempo indeterminato, la sig.ra aveva già maturato 37 mesi e 27 giorni di Pt_1
anzianità di servizio e quindi il suo diritto al riconoscimento del 1° scatto di anzianità
a decorrere dal 01.09.2000, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.12.2008, del
3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.12.2010, del 4° scatto di anzianità a decorrere
dal 01.12.2012, del 5° scatto di anzianità congiuntamente allo scatto di anzianità di
livello a decorrere dal 01.12.2014, del 6° scatto di anzianità a decorrere dal 01.12.
2016, del 7° scatto di anzianità a decorrere dal 01.12.2018, dell'8° scatto di anzianità
a decorrere dal 01.12.2020 e del 9° scatto di anzianità a decorrere dal 01.12.2022, o
dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
- conseguente- mente condannare in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra
quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del
riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi
alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli isti-
tuti contrattuali diretti e indiretti dalla data di assunzione a tempo indeterminato o, in
ogni caso, a far data dal mese di giugno 2007, stante la pronuncia della Corte di Cas-
sazione, sez. lavoro, n. 26246/2022 del 06/09/2022, oltre a rivalutazione monetaria
ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo;
- con vittoria
di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale
del legale rappresentante pro-tempore della Società resistente e per testi sui capitoli
numerati di cui alla parte in fatto del ricorso ex art. 414 c.p.c., ove non siano ritenuti
già comprovati documentalmente, da intendersi qui integralmente trascritti premessa
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la formula “Vero che” e dedotto ogni giudizio di merito, indicandosi a testi, tanto a
prova diretta quanto a prova contraria sulle circostanze eventualmente capitolate da
controparte i sig.ri: , Persona_1 Persona_2
Per l'appellata: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ogni con-
traria eccezione e deduzione disattesa, in via incidentale, in riforma della sentenza
del Tribunale di Udine n. 103/2022, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ. per avere la si-
gnora sottoscritto il verbale di conciliazione dinanzi alla Parte_1 [...]
di Udine in data 12 marzo 2008 e, in precedenza, la scrittura Organizzazione_1
privata in data 1 febbraio 2008;
in via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e/o quella decennale ex art.
2946 cod. civ. del preteso diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e, co-
munque, ad ogni pretesa economica derivante;
comunque respingere le domande pro-
poste con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso rigettare il ricorso in appello proposto dalla signora in Parte_1
quanto infondato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 6/9/2021 la sig.ra esponeva di essere dipen- Parte_1
dente di avendo lavorato dapprima sulla base di una serie Controparte_1
di contratti a tempo determinato, iniziata l'1/7/1995 e conclusa il 14/1/2008, ed
essendo poi stata assunta a tempo indeterminato l'1/2/2008.
Ciò premesso la ricorrente deduceva che, nonostante l'anzianità maturata du-
rante i rapporti di lavoro a termine, gli aumenti di anzianità previsti dall'art.26 del
C.C.N.L. le erano stati riconosciuti solo dal momento dell'assunzione a tempo inde-
terminato;
che il 19/6/2020 aveva quindi inviato, tramite il suo legale, una lettera alla
società datrice di lavoro diffidandola a riconoscerle le differenze retributive derivanti
dai pregressi scatti di anzianità;
che infatti la normativa sia nazionale che comunitaria
vietava di applicare ai lavoratori assunti a termine un trattamento economico e norma-
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tivo deteriore rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato;
e che per effetto dell'an-
zianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine ella aveva accumulato, alla da-
ta di assunzione a tempo indeterminato, un'anzianità complessiva, al netto degli inter-
valli fra un rapporto e l'altro, di 37,89 mesi e quindi il diritto ai conseguenti scatti, fi-
no al 10° e ultimo raggiunto a decorrere dall'1/12/2022.
Costituendosi in giudizio eccepiva in via prelimi- Controparte_1
nare l'inammissibilità della domanda per effetto della conciliazione stipulata dalla
sig.ra il 12/3/2008;
e l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa azionata dalla Pt_1
ricorrente ai sensi dell'art.2948 n.4 c.c., rilevando che il primo valido atto interruttivo
era costituito dalla notifica del ricorso.
Nel merito la società convenuta deduceva che dall'1/2/2008 al 14/4/2014 la
sig.ra aveva lavorato a part time verticale di 80 ore mensili, mentre a partire Pt_1
dal 15/4/2014 in poi aveva lavorato a part time orizzontale di 5 ore settimanali;
che
nel marzo 2017 gli scatti maturati dalla ricorrente erano stati riproporzionati a seguito
dell'attribuzione del superiore livello B1;
che la disciplina del C.C.N.L. invocata dalla
ricorrente a fondamento della sua pretesa è applicabile solo ai dipendenti assunti a
tempo indeterminato;
che ciò non produce alcuna discriminazione in danno dei la-
voratori assunti a termine;
che in ogni caso l'anzianità maturata dalla ricorrente dove-
va essere quantificata tenendo conto che i mesi lavorati per meno di 15 giorni non so-
no utili ai fini del computo e che i periodi di lavoro a part time vanno considerati solo
nella percentuale del 60% (elevata al 70% dal C.C.N.L. del 2016 per i rapporti a part
time con orario maggiore di 80 ore mensili);
che pertanto, considerati i 35 mesi di an-
zianità connessi ai rapporti a termine, l'anzianità convenzionale della ricorrente pote-
va risalire al più all'ottobre 2005, risultando perciò maturati a suo favore, all'attualità,
solo 6,6292 scatti.
Con sentenza di data 9/5/2022 il Tribunale di Udine, respinta l'eccezione pre-
liminare di inammissibilità della domanda per intervenuta conciliazione, accoglieva
in parte la domanda, accertando che alla data di assunzione a tempo indeterminato la
ricorrente aveva già maturato 35 mesi di anzianità e che pertanto aveva diritto al rico-
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noscimento degli scatti contrattuali computando i bienni a ciò occorrenti a partire da
ottobre 2005;
condannava quindi a pagare le conseguenti diffe- Controparte_1
renze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale computata a ritroso dal
19/6/2020.
Contro questa decisione ha proposto appello la sig.ra rilevando che Pt_1
il Giudice di primo grado ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione avver-
saria ed ha altresì errato nel calcolo dell'anzianità da lei maturata al momento dell'as-
sunzione a tempo indeterminato.
ha proposto appello incidentale riproponendo l'eccezio- Controparte_1
ne di inammissibilità della domanda per effetto della rinuncia contenuta nell'accordo
conciliativo dell'1/2/2008;
e l'eccezione di prescrizione in quanto solo parzialmente
accolta dal Giudice di primo grado, osservando l'appellante che il termine doveva es-
sere fatto decorrere dalla notifica del ricorso, attesa l'inidoneità come atto interruttivo
della lettera inviata dal difensore della ricorrente, e che la prescrizione riguardava il
diritto e non solo le differenze retributive.
Nel merito ha censurato la sentenza rilevando che il Controparte_1
Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile l'art.26 C.C.N.L. anche ai rapporti di
lavoro a termine, richiamando una inesistente disparità di trattamento in danno dei
lavoratori a tempo determinato.
1. La prima questione da affrontare e risolvere è certamente quella relativa alla
ammissibilità della domanda, nuovamente contestata da Controparte_1
con il primo motivo del suo appello incidentale.
1.1. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'azione della sig.ra non sia Pt_1
preclusa dalla conciliazione stipulata dalle parti il 12/3/2008 avanti alla
[...]
di Udine osservando che l'accordo ivi Organizzazione_2
contenuto non fa
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