Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 703
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Testo completo
R.G. N. 460/2023 (che riunisce R.G. N. 461/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite promosse con ricorso in appello
da
(P.IVA ), in persona dell'Institore Avv. Patrizia Tessitore, Parte_1 P.IVA_1
corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa 1, a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Marco
Cappelletto (C.F. ) e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._1
, pec: , i quali dichiarano di voler ricevere le C.F._2 Email_1
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Email_2
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante
contro
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 31100 CP_1 CodiceFiscale_3
Treviso alla via Caduti di Cefalonia n. 5/A;
, c.f. , nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_4
DO di AV (VE) il 06/03/1967 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 30020 CP_3 CodiceFiscale_5
1
MA (VE) alla via F.lli Cervi n. 12;
, c.f. , nato Controparte_4 CodiceFiscale_6
a Venezia il 27/01/1998 e residente in 30173 Venezia Carpenedo alla A. Camporese n. 77;
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 31100 Controparte_5 CodiceFiscale_7
Treviso alla via P. Tron n. 28/A;
, c.f. , nato a [...] Controparte_6 CodiceFiscale_8
il 29/07/1990 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in 30031 Controparte_7 CodiceFiscale_9
Dolo alla via Monte Asolone n. 14;
, c.f. , nato a [...] il CP_8 CodiceFiscale_10
10/01/1989 e residente in [...];
, c.f. Controparte_9 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 25;
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente CP_10 CodiceFiscale_12
in 31050 Vedelago (TV) alla via Montello n. 62 D;
, c.f. , nato CP_11 CodiceFiscale_13
a RD (TV) il 23/01/1982 e residente in [...];
, c.f. , nato a [...] il [...] e residente in CP_12 CodiceFiscale_14
30022 Ceggia (VE) in vicolo Veronese n. 23;
, c.f. , nato a Controparte_13 CodiceFiscale_15
RA TO (TV) il 24/03/1975 e residente in [...];
tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari, c.f. e tutti CodiceFiscale_16
domiciliati presso lo studio dell'avvocato Domenico Nastari sito in 30174 Venezia Mestre, Calle del Gambero
n. 6, giuste procure in atti
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso le sentenze n. 79/2023 e n. 80/2023 del Tribunale di VENEZIA –
sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza …. resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del
giudizio … accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.”
Per parti appellate:
“- nel merito:
rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi
2 di appello proposti da Parte_1
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Con le sopra indicate sentenze il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori, volte
all'accertamento del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile
a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura
di un terzo, e condannato la società per la restante parte.
1.1. I ricorrenti sono dipendenti di , assunti con mansione di macchinista e Parte_1
inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie 2016. Negli anni
hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando
che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute – o non sono state riconosciute
integralmente - alcune indennità (c.d. IUP e indennità di assenza dalla residenza) e dunque hanno
percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico corrisposto nei
periodi lavorati.
Il primo giudice, rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di
sufficiente allegazione e prova, ha accolto le domande dei lavoratori nei limiti della prescrizione (per
le differenze retributive maturate prima del 18.7.2007), richiamando in particolare la giurisprudenza
sovranazionale e la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e ritenendo che, nell'ambito
delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle
giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che sono intrinsecamente legate alle
mansioni affidate, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba
tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro,
altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un
diritto che è invece irrinunciabile.
Sicchè il primo giudice ha ritenuto che ai fini della retribuzione c.d. feriale debba tenersi
conto anche dell'integrale indennità di utilizzazione professionale (IUP), e dell' indennità di assenza
dalla residenza.
3 2. Per la riforma delle sentenze ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui il
primo giudice non ha accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza nella parte in cui
il giudice non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive
maturate antecedentemente al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso.
L'appellante afferma che non pare accoglibile l'orientamento espresso da Cass. n.
26246/2022 e la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve
ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970
come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento
della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e
l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle
giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto nulle
le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità IUP e di assenza dalla residenza
dalla c.d. retribuzione feriale.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i
princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea né ha considerato che le
specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie
ai sensi della medesima giurisprudenza.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza con riguardo al
calcolo delle differenze retributive.
Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie
deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle
pretese indennità. Sostiene che il diritto
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