Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni - proprietà nella causa iscritta al n. 402 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
RB RM, nata ad [...] il [...], (C.F.
[...]), residente in [...], Loc. Bachile Bertula, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco NI in forza di procura nel giudizio di merito oltre che in quello di legittimità allegata all'atto di citazione in riassunzione;
RICORRENTE
CONTRO
UL NN, nato a [...] il [...], C.F.: MLS GNN
42P21 D665 D;
UL AN, nato a [...] il [...], C.F.:
[...], entrambi residenti a Riola Sardo, Case Sparse s.n., elettivamente domiciliati in Oristano, Via Brunelleschi n. 48 presso lo studio dell'avv. Andreina Diletta Spada che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (come da atto di citazione in riassunzione):
“l'Illustrissima Corte competente ed adita […] voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto di LA NI alla perfetta tenuta e manutenzione del canale che parte dal proprio terreno giunge sul terreno dei convenuti garantisce il regolare deflusso delle acque piovane impedendo
l'allagamento dei terreni della ricorrente, ed il consequenziale obbligo dei convenuti;
2) accertare e dichiarare il diritto della appellante al risarcimento, tutti i danni patiti e patiendi, danni quantificati di € 6.000,00 salva migliore quantificazione in corso di causa, o comunque nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
3) Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'istanza di rimessione in termini rigettata in primo grado con la concessione dei termini istruttori per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Nell'interesse dei resistenti (come da comparsa di costituzione):
“Accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado dinnanzi al tribunale di Oristano n. 1531/14 R.G.: rigettare la domanda proposta dall'attrice perché assolutamente infondata in fatto e diritto;
accogliere le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio davanti alla Corte d'Appello n. 68/2018 R.G.: condannare l'appellante in riassunzione in favore dei convenuti alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., atteso che l'appellante fonda
l'intera sua pretesa su di un assunto del tutto arbitrario e che la sua condotta processualmente azzardata in fase cautelare, di merito, d'appello e di legittimità, ha arrecato un danno agli odierni appellati consistito nel dover sostenere oneri, spese e disagi derivanti dall'intero giudizio.;
- rigettare le domande di merito proposte nel presente grado di giudizio perché del tutto prive di fondamento giuridico e fattuale;
- liquidare le spese e competenze di giudizio, maggiorate per spese generali ed accessori di legge relativamente al processo dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione concluso con l'ordinanza n. R.G. 19684-2020, ponendole a carico dell'odierna appellante in riassunzione, nella misura che la Corte riterrà di giustizia;
- condannare l'odierna appellante in riassunzione al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, nella misura che la Corte riterrà di giustizia, con la distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.£.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale è esaurientemente riassunta nell'ordinanza n.
22038/2023 della Suprema Corte.
“
1. Nell'anno 2014 LA NI conveniva avanti il Tribunale di Oristano LA VA e LA AN, premettendo di condurre in affitto un fondo attraversato da un canale per lo scolo delle acque che tramite un tubo posto sotto una strada di penetrazione agraria (c.d. scavalcafosso) si ricongiunge ad analogo canale realizzato sul terreno di convenuti per consentire il deflusso dell'acqua piovana sino al mare attraverso un sistema di stagni. Asseriva che nell'anno 2013 il fondo da lei condotto in affitto aveva subito un anomalo e abbondante ristagno di acqua causato dall'omessa ripulitura del canale dei LA. Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla perfetta tenuta e manutenzione del detto canale e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
2. Costituendosi in giudizio, LA AN e LA VA contestavano le circostanze allegate dall'attrice.
3. Precedentemente all'instaurazione del procedimento di cognizione ordinaria l'attrice aveva promosso un giudizio cautelare ex art.
700 c.p.c., rigettato dal Tribunale di Oristano che nel successivo procedimento a cognizione piena, concesso alle parti il termine per
l'espletamento
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