Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 6
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1201/2021 promossa da:
NG SC (C.F. [...]) e IE ID (C.F. [...]), entrambi con l'Avvocato VACCARO CARMINE con domicilio eletto in VIA R. LEVI MONTALCINI 216 MODENA
APPELLANTE/I contro
NC RI (C.F. [...]) con l'Avvocato CASADIO ORESTE, FREGNI RUGGERO ([...]) C/O CASADIO ORESTE VIA D'AZEGLIO, 47 40123 BOLOGNA;
AN AR ([...]) C/O CASADIO ORESTE VIA D'AZEGLIO, 47 40123 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA D'AZEGLIO N.47 40123 BOLOGNA;

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. con l'Avvocato PANNI FRANCESCO e l'Avvocato SIRENA ANDREA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 9 ottobre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

pagina 1 di 8
Con atto di citazione notificato in data 6/3/2018 AN IA e DD ES adivano il
Tribunale di Modena per sentir condannare il Rag. AR RI al risarcimento del danno derivante
da responsabilità professionale.
A fondamento della domanda deducevano di essere stati soci della società Clizia Due s.r.l. che era stata
cancellata dal Registro delle Imprese in data 12/11/2022.
Riferivano che la predetta società aveva un credito IVA maturato nell' anno 2001 pari ad € 53.905,00,
che a seguito della cancellazione detto credito era stato loro trasferito in quanto soci ed in forza del
bilancio di liquidazione della società e che in relazione a tale credito in data 7/2/2002 il liquidatore
della società aveva presentato istanza di rimborso.
Affermavano che il Rag. AR RI, cui era stato conferito dalla società incarico professionale per
gli adempimenti contabili e fiscali della stessa, aveva omesso di interrompere la prescrizione con
conseguente estinzione del loro diritto alla percezione del rimborso.
La causa veniva iscritta al nr. 2096/18 del Ruolo Generale del Tribunale di Modena.
Si costituiva il Rag. AR RI il quale contestava la fondatezza della domanda e chiedeva ed
otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di Assicuratrice Milanese s.p.a. con la quale aveva
stipulato polizza per l'assicurazione della responsabilità professionale.
La compagnia si costituiva instando per il rigetto della domanda attorea evidenziando in ogni caso i
limiti della garanzia, sia in punto alla franchigia di € 500,00 che in punto alla non operatività della
stessa in caso di dolo dell'assicurato ovvero di consapevolezza della condotta lesiva in epoca
antecedente alla sottoscrizione della polizza.
Ritenuta la causa di natura documentale, con Sentenza nr. 685/21 il Tribunale di Modena respingeva la
domanda affermando che il RI non aveva ricevuto alcun incarico professionale dai soci della società
cancellata dal Registro delle Imprese.
Avverso detta Sentenza proponevano appello IA e ES. pagina 2 di 8
Si costituivano le parti appellate le quali instavano per il rigetto della domanda.
Con Ordinanza del 7-14/12/2021 la Corte ammetteva la prova per testimoni dedotta dalla parte attrice
in primo grado, limitatamente ai capitoli nnrr. 11-12-13-14-15-20 della memoria ex art. 183 comma 6
nr. 2, e fissava per l'espletamento della prova l'Udienza del 12/4/2023.
La causa veniva trattenuta in decisione all'Udienza sopra indicata sulle conclusioni precisate dalle
parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione riproposta dall'appellato relativamente all'invocata
prescrizione della domanda azionata nei suoi confronti.
Tale eccezione non può essere condivisa.
Anche senza voler considerare l'effetto interruttivo della prescrizione del credito IVA conseguente al
rimborso richiesto dalla società prima della cancellazione dal Registro delle Imprese, si deve
considerare che detto diritto, sorto in relazione all'anno di
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