Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 133
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Maria Cristiano Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 2405 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento numero 1041 pubblicata il 4 maggio 2022 e notificata in pari data, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
NE LE (cf [...]), RE CA AN
OV, rappresentata e difesa dall'Avv. Altea CA (cf
[...]), elettivamente domiciliata nello studio del difensore in
Avella (AV), Via Casagnotta, 41, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado (per le comunicazioni: pec altea.capriglione@avvocatiavellinopec.it);
appellante
e
Provincia Religiosa di San Pietro – Ordine Ospedaliero di San
OV di Dio EF (cf 00443370580), in persona del procuratore speciale, fra Luigi Gagliardotto, per atto Notaio Elio Bergamo in
Roma del 29 marzo 2022, rep. 24430, racc. 12259, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Raffaele Troncone (cf [...]) e Maurizio Barbatelli (cf
[...]), elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in
1
Napoli, Piazza G. Bovio, 22 giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec raffaeletroncone@avvocatinapoli.legalmail.it - mauriziobarbatelli@avvocatinapoli.legalmail.it);
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 giugno 2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
NE LE, vedova CA AN OV, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la Provincia Religiosa di San Pietro –
Ordine Ospedaliero di San OV di Dio EF onde ottenere il risarcimento dei danni iure hereditatis nonché iure proprio, conseguenti al decesso del coniuge, avvenuto per sepsi in data 12 maggio 2019, da ascrivere al comportamento negligente dei sanitari del nosocomio che lo avevano sottoposto nel marzo 2019 a intervento di protesi dell'anca, non tenendo conto della condizione di fragilità del paziente, immunodepresso e già sottoposto a trapianto renale nell'anno 2004, e non gestendo, successivamente all'operazione chirurgica, correttamente l'infezione post-operatoria che insorgeva.
L'Ospedale si costituiva in giudizio e, all'esito della ctu, il Tribunale rigettava la domanda con la seguente motivazione: “I sanitari hanno correttamente adempiuto la loro obbligazione di mezzi fotografando e monitorando correttamente il quadro clinico del paziente di volta in volta e dall'esame della
CTU si evidenzia che non ci sono state condotte censurabili da parte del personale medico sanitario dell'Ospedale EF, essendosi gli ausiliari del giudice espressi in termini di inequivocabile assenza di colpa dei medici, evidenziando, di contro, le numerose comorbilità del paziente e le sue condizioni di enorme fragilità.
A riprova delle scadute condizioni pregresse del paziente i CTU hanno scritto che ”…. il paziente era un soggetto fragile, in quanto trapiantato di rene ed immunodepresso” e che, ciò nonostante ”Secondo le linee guida e buone pratiche mediche del tempo non era bandito l'intervento, ancorché il soggetto fosse
2 fragile, ovvero immunodepresso ché trapiantato. Se vi era la necessità clinica di sostituire l'anca, ragione di valutazione ortopedica che in questa sede si conferma, la protesizzazione dell'anca era da effettuare, nella consapevolezza di un rischio maggiore”. La valutazione del comportamento dei sanitari del
EF, in ambito strettamente ortopedico, è risultato, dunque, essere appropriato nei tempi e nell'esecuzione. Infatti, nei controlli ambulatoriali, alla presenza della secrezione dalla ferita, veniva correttamente prescritta una terapia antibiotica e nella successiva fase di ricovero del 8.4.2019 veniva effettuato un lavaggio della ferita con successivo esame colturale ed antibiogramma. Da quest'ultimo esame risultava una infezione da CH
OL che veniva aggredita con terapia antibiotica mirata. I ctu, in particolare, hanno evidenziato che “l'infezione della protesi è da considerarsi sia cronologicamente che casualmente, conseguente all'intervento ortopedico” e
“con gestione della ferita anche in tema di profilassi antibiotica post-operatoria, non censurabile”.
Invero è noto che l'infezione della ferita è tra le più comuni complicanze di tali tipi di interventi chirurgici, come riferito dai ctu, che hanno scritto che “risulta essere tra le complicazioni più frequenti (circa 2%) negli interventi di protesi di anca”-. Lo stato pregresso del paziente che, come detto, era immunocompromesso da trapianto renale, ha inciso in modo determinante nelle concause che hanno condotto il paziente al decesso, senza che tale evento sia in alcun modo collegabile a mal practice sanitaria.
La stessa presunta parziale insufficienza del consenso informato, per non essere stato segnalato un maggior grado di rischio settico nel consenso sottoscritto dal paziente, non è ritenuto sussistente da questo giudice, in quanto nel modulo sottoscritto si faceva riferimento al rischio settico e non rileva che non fosse stato specificato il grado, certamente più elevato in funzione delle condizioni pregresse del paziente. Le informazioni circa i rischi dell'intervento, rifiutato da altri nosocomi, furono rese correttamente ed in ogni caso non è nemmeno immaginabile che il paziente non conoscesse le sue condizioni pregresse di cui era portatore da diversi anni e che aggravavano il rischio delle normali complicanze tipiche di ogni intervento chirurgico anche semplice (la sepsi è una di tali complicanze).
3 Ciò posto, viste e condivise le logiche e approfondite argomentazioni e conclusioni svolte dai ctu dottori Fernando Panarese – medico legale – e Walter
Giorgione – chirurgo ortopedico esperto di settore – anche in risposta ai rilievi di parte, che qui si richiamano integralmente, la domanda attorea non va accolta.
La dubbiezza dell'esito della lite induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio”.
Avverso la sentenza proponeva appello NE LE, con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1 giugno 2022, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
- che la domanda è fondata e va accolta e nello specifico
-- in via preliminare condannare parte convenuta al versamento in favore dell'Ufficio Entrate dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato pari a € 1.214,00 dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs.28/10
- ammettere la prova per testi così come articolata ritualmente in primo grado ovvero indicando i capi per i quali si ammettono i già citati testi;
- nominare una nuova CTU medico legale che risponda a TUTTE LE
DOGLIANZE PROSPETTATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO E NELLE
MEMORIE EX ART. 183 C.P.C.-;
- nel merito, in accoglimento della presente domanda, condannare la convenuta
a risarcire tutti i danni patiti e patiendi alla sig.ra NE iure proprio e iure hereditatis per quanto subito dal sig. CA AN OV sia in considerazione al decesso e sia in considerazione a tutta la degenza ospedaliera
e la negligenza medica operata, ovvero tutti i danni a qualunque titolo ravvisabili sia di natura patrimoniale che non patrimoniale di cui se ne chiede il risarcimento conseguenti all'errata diagnosi, prognosi e interventi medici di sorta (ivi compreso mancanza di completo, chiaro e corretto consenso informato) sia essi consistiti in azioni o omissioni di cui in narrativa degli atti di primo grado e nella misura risultante dall'istruttoria per la somma €
500.000,00 o nella maggiore o minore somma e comunque
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