Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 4556
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 6 dicembre 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3416/2021 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI
INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Pandolfo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
MO IC PE con gli Avv.ti M.P. Gentili e D. Losi giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6440/2021, pubblicata in data 16 agosto 2020 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc CO PP OR chiedeva:
“1) In via principale, per i motivi esposti in narrativa, previa eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 24 bis del NRGP di Inarcassa e disapplicazione dello stesso nel caso di specie, accertare il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 e s.m.i., con decorrenza dal 1°.3.2017
(o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), calcolato, anche con riferimento alla quota di pensione di competenza di Inarcassa e per le annualità sino al 2012 (oltre che con riferimento alla quota di competenza dell'INPS), sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dai relativi regimi previdenziali;
2) per l'effetto, condannare gli Enti previdenziali convenuti alla liquidazione ed erogazione, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, del suddetto trattamento pensionistico, calcolato come sopra, con decorrenza dal 1°. 3.2017 (o da altra data che dovesse essere ritenuta di giustizia), e dei ratei di pensione maturati e non erogati dalla suddetta data di decorrenza;
3) in via subordinata, per i motivi di cui in narrativa, condannare Inarcassa al risarcimento dei danni subiti, nella misura pari ad euro 255.495,93 od alla diversa misura, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari”.
2. Nel contraddittorio con l'INPS e con l'INARCASSA, il Tribunale, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l'INPS giusta la sentenza parziale n. 11456/2019, con la sentenza in oggetto così decideva:
“Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della quota di pensione di vecchiaia di competenza di INARCASSA in regime di cumulo gratuito di cui alla L. n. 228/2012 con decorrenza dall' 1°.
3.2017 sulla base del sistema di calcolo pro quota retributivo previsto dal relativo regime previdenziale e, per l'effetto, condanna INARCASSA alla riliquidazione del trattamento pensionistico come sopra calcolato con decorrenza dall'
1°.
3.2017 e dei ratei di pensione maturati;
condanna INARCASSA al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
4000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
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- per effetto delle modifiche apportate alla L. n. 228/2012 dalla L. n. 232/2016 ed entrate in vigore dall'1 gennaio 2017 è consentito anche a coloro che sono iscritti agli enti previdenziali privatizzati di cui al D.Lgs. n. 509/1994, tra cui INARCASSA, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine di conseguire un'unica pensione. Tale facoltà di cumulo può essere esercitata in presenza dei requisiti anagrafici e/o di anzianità contributiva previsti dalla c.d. Riforma Fornero;
- al momento della domanda amministrativa di pensione del 23 febbraio 2017, il ricorrente
possedeva i requisiti richiesti dalla legge, in specie il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, nonché il requisito di anzianità contributiva, avendo maturato, com'è pacifico in giudizio, 43 anni 6 mesi e 2 settimane di servizio con assicurazione presso il Fondo
Pensione Lavoratori Dipendenti dell'INPS, poi presso la Gestione ex Dipendenti Pubblici dell'INPS e quindi presso INARCASSA dall'1 settembre 1997;
- in data 29 marzo 2017 INARCASSA ha comunicato al ricorrente che aveva accettato con riserva la sua domanda di pensione in attesa dell'emanazione da parte dell'INPS di disposizioni attuative della normativa sul cumulo gratuito e in data 20 aprile 2018 gli ha comunicato che la decorrenza della pensione era confermata dall'1 marzo 2017, precisando altresì che il sistema di calcolo della quota a proprio carico applicato al caso di specie era quello contributivo stabilito dal Nuovo Regolamento dell'ente, in forza del quale
INARCASSA liquida il pro rata con il ridetto sistema giusta gli artt. 19 e 26 del citato
Regolamento, mentre lo liquida con il sistema di calcolo retributivo stabilito dall'art. 20 unicamente ove l'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata presso la sola cassa sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia unificata ordinaria, ossia 32 anni, requisito non soddisfatto dal OR;
- tuttavia, in forza dell'art. 1, co. 239 della L. n. 228/2012 il trattamento pensionistico in regime di cumulo gratuito spettante al soggetto che è in possesso dei requisiti di legge va determinato pro quota secondo il sistema di calcolo previsto da ciascuna delle gestioni interessate dal cumulo, da individuare tenuto conto dell'anzianità complessivamente maturata nelle gestioni stesse. È pertanto condivisibile la tesi attorea, secondo cui la quota della pensione in regime di cumulo gratuito a carico di INARCASSA va liquidata con il sistema di calcolo retributivo per le annualità ante 2012 giusta l'art. 20 del NRGP relativo alla pensione di vecchiaia unificata, se l'assicurato ha maturato tra tutte le gestioni interessate al cumulo l'anzianità contributiva minima per l'accesso al ridetto trattamento pensionistico, pari nel 2017 a 32 anni, mentre va liquidata con il sistema di calcolo contributivo solo in caso contrario;
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- il nuovo Regolamento INARCASSA non si applica alla fattispecie controversa, perché è stato emanato nel febbraio 2018 con efficacia dal 15 marzo 2018, quindi da epoca successiva al momento in cui il ricorrente ha maturato i requisiti per l'accesso a pensione e ha presentato la domanda di pensione;
- tale Regolamento non si applica anche perché l'art. 24 bis è in contrasto con i commi 245 e
246 dell'art. 1 della L. n. 228/2012, in quanto stabilisce che, per calcolare le pensioni in regime di cumulo gratuito, non si tiene conto della complessiva anzianità contributiva maturata presso tutte le gestioni previdenziali interessate, a meno che l'interessato non abbia maturato presso INARCASSA un autonomo diritto alla pensione di vecchiaia unificata;
- non è fondata la tesi di INARCASSA, secondo cui, in virtù dei commi 245 e 246 citati, gli enti previdenziali privatizzati sono legittimati a disciplinare autonomamente il sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito e secondo cui, prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, non vi era una normativa regolamentare attuativa della L.
n. 228/2012 applicabile al ricorrente. Infatti, l'art. 1 citato è d'immediata applicazione e, comunque, non consente l'emanazione di norme regolamentari contrastanti;
- non è fondata, per difetto di adeguata prova, la difesa di INARCASSA, secondo cui il
nuovo Regolamento deve essere applicato al caso di specie in quanto le sue disposizioni garantiscono l'equilibrio di bilancio dell'ente;
- al contrario di quanto sostenuto da INARCASSA, l'art. 24 bis del nuovo Regolamento non tiene conto dei principi, di sistema, del pro rata e di gradualità pensionistica, atteso che tale norma è stata applicata nei confronti del ricorrente sebbene fosse stata emanata dopo
l'insorgenza del suo diritto a pensione e con valutazione della sua anzianità contributiva, maturata a decorrere dal 1997, secondo un sistema di calcolo contributivo sino a quel momento applicato dall'ente soltanto per le annualità successivo al 2012;
- pertanto al ricorrente, il quale possiede il requisito contributivo necessario per conseguire la pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20 del NRGP di INARCASSA, considerando al fine l'anzianità contributiva maturata tra tutte le gestioni previdenziali interessate dal cumulo, spetta la quota di pensione di vecchiaia in regime di cumulo gratuito di competenza di INARCASSA determinata secondo il relativo sistema di calcolo;
- sussiste quindi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della ridetta quota di pensione, come richiesto, e per l'effetto INARCASSA deve essere condannata in conformità.
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3. In data 12 novembre 2021 INARCASSA depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art.
434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, lamentava in sintesi:
a) la violazione: della L. n. 228/2012, che ha introdotto l'istituto della pensione in cumulo gratuito;
del D.Lgs. n. 509/1994, di privatizzazione delle casse previdenziali di categoria;
della L. n. 232/2016, che all'art.1, commi 195 -198 ha introdotto modifiche alla disciplina dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi, prevedendone l'applicazione ai soggetti iscritti agli enti previdenziali privatizzati;
dell'art. 3, co. 12 della L. n. 335/1995, che impone alle casse previdenziali privatizzate di garantire la stabilità di bilancio nel medio
e lungo periodo;
dell'art.1, co. 736 della L. n. 246/2003, che al ridetto fine attribuisce alle casse il potere di autoregolamentazione;
del Nuovo Regolamento dell'ente, adottato con delibera 12-13 ottobre 2017, espressione