Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2024, n. 1498

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 08/01/2024, n. 1498
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1498
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Viviana Urso Consigliere dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 917/2021 R.G., promossa da
LA EP (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. V. Pirracchio appellante contro
PS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G. A. Marchese appellato
OGGETTO: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e indennità di disoccupazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.17/2021 del 27.1.2021, il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da AG SE con il quale il ricorrente - premettendo di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda “La Preferita
s.r.l.” con la qualifica di bracciante agricolo nel periodo intercorrente dal 2 gennaio
2011 al 31 dicembre 2011 per complessive 111 giornate – conveniva l'Inps deducendo
l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento di tali giornate e dei predetti periodi lavorativi e conseguentemente ne chiedeva il riconoscimento, nonché la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di disoccupazione, degli assegni familiari, del rimborso IRPEF relativi all'anno 2011.
Il giudicante, nel rigettare la domanda riteneva che incombesse sul ricorrente
l'onere di provare l'esistenza dell'asserito rapporto di lavoro disconosciuto dall'istituto convenuto e che non fosse sufficiente la generica asserzione di avere prestato attività lavorativa presso una determinata azienda o l'indicazione del numero dei giorni lavorati, trattandosi di elementi non determinanti ai fini della prova della natura subordinata del rapporto. Dichiarava, sulla scorta delle complessive deduzioni delle parti, nonché della documentazione agli atti, irrilevante e inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente.
Reputava, altresì, non decisiva sul piano probatorio la documentazione versata in atti dal ricorrente (unilav, dmag, buste paga) trattandosi di documentazione di formazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il soccombente con atto depositato in data 26 luglio 2021. Resisteva al gravame l'Istituto previdenziale.
La causa, espletata istruttoria orale, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 novembre 2023, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, parte appellante censura la decisione per avere ritenuto carente il ricorso introduttivo delle necessarie allegazioni in ordine alla natura subordinata della prestazione lavorativa. Rileva che l'attività di lavoratore subordinato, bracciante agricolo e segnatamente addetto alla raccolta di prodotti ortofrutticoli, contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, è stata specificatamente indicata in ricorso e non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte avversa.
Osserva che con il provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale richiesta in primo grado, è stato privato della possibilità di provare in altro
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