Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 266

CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Catanzaro
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 266
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 266
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. 2135/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2135/2018 R.G. vertente tra
AO EP (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. IU Capogreco;
appellante
e
GA IU (C.F.: [...]), IO
NT (C.F.: C.F.: [...]) e IO
CE (C.F.: [...]), rappresentati e difesi dall'avv.
IO Nisticò; appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 982/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 06.06.2018, avente ad oggetto pagamento canoni di locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate negli atti
e nei verbali di causa da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza: - in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per
1 essere stato proposto in violazione dell'art. 348-bis c.p.c (c.d. filtro sostanziale), come specificato in narrativa;
nel merito: - rigettare l'appello proposto, in quanto infondato sia in fatto e che in diritto, confermando la sentenza oggetto del presente giudizio di gravame;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, come per legge
”.
FATTO e DIRITTO
§ 1.Il giudizio di primo e secondo grado

1.1.Con atto di citazione in riassunzione NT IU evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro LA IO, LA
NC e LE NA, n.q. di eredi di LA IU, per sentirli condannare al pagamento della somma di €1.533,88 a titolo di canoni di locazione, oltre interessi e spese.
Deduceva, al riguardo, che con atto di citazione notificato in data 07.03.1989 aveva convenuto in giudizio dinanzi all'ex Pretura di Badolato il sig. LA
IU per sentirlo condannare al pagamento della somma di £2.970.000,00 a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti in relazione al magazzino sito in Guardavalle, via Campanella 2/A, concessogli in locazione dal mese di maggio 1983 al mese di gennaio 1986 per la vendita di beni di antiquariato;
che il convenuto si costituiva rilevando che il contratto di locazione era stato concluso dal sig. NT LA e non dall'attore e che il bene era stato detenuto in locazione dal fratello LA IO;
che veniva espletata prova testimoniale che confermava l'esistenza del contratto di locazione tra l'attore e il convenuto;
che a seguito della soppressione degli Uffici di Pretura la causa veniva assegnata al
Giudice di Pace di Chiaravalle che, con sentenza n. 404/03, accoglieva la domanda condannando il convenuto LA IU al pagamento della somma di
€1.533,88 oltre interessi e spese;
che il convenuto aveva proposto appello avverso detta sentenza eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per materia in favore del Tribunale trattandosi di controversia in materia di locazione e nel merito il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa;
che il Tribunale con sentenza n. 108/12 aveva accolto l'appello dichiarando la nullità della sentenza per difetto di competenza del Giudice di Pace.
Il Tribunale, adito in riassunzione, rigettava la domanda osservando che l'attore aveva agito in forza di un contratto di locazione intercorso con il sig. LA
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IU e che tuttavia dagli atti di causa non risultava l'esistenza di tale contratto, sicchè l'attore avrebbe potuto al più agire per occupazione sine titulo.

1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
26.11.2018, NT IU lamentando che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda con motivazione del tutto inesistente;
che invero già il Giudice di Pace, con la sentenza n. 404/03, aveva positivamente valutato gli elementi istruttori espletati davanti al Pretore di Badolato ed aveva accertato che tra le parti era stato sicuramente concluso un contratto di locazione, in ordine al quale il sig.
LA IU, dante causa degli appellati, non aveva corrisposto i dovuti canoni a fronte dell'utilizzo dell'immobile di via Campanella 2/A per la vendita di beni di antiquariato.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza, venisse accertato e dichiarato che aveva concesso in locazione al sig. LA IU il magazzino sito in Guardavalle via Campanella n. 2/A
e che conseguentemente gli eredi del predetto erano tenuti al pagamento della somma di €1.533,88 a titolo di canoni non corrisposti dal loro dante causa.
Con comparsa depositata in data 04.04.2018 si costituivano in giudizio
LA IO, LA NC e LE NA i quali eccepivano in via preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e nel merito chiedevano la conferma della sentenza impugnata, avendo il giudice di primo grado fatto buon governo delle emergenze istruttorie atteso che le prove offerte dall'attore erano risultate vaghe, ambigue e comunque inidonee a dimostrare sia la proprietà del magazzino in capo al NT, sia l'esistenza del rapporto di locazione con LA IU;
che invero il rapporto era intercorso con il fratello IO e che la presenza di IU, fuori dai suoi impegni lavorativi di
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