Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/10/2024, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/10/2024, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Cagliari
Numero : 8
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera – rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 269/2022 VG promossa da:
GESTO SRL IN LIQUIDAZIONE (P.I. 01154800914), in persona del legale rappresentante pro tempore (con l'Avv. SANNIO LUCA)
Parte reclamante
Contro
FALLIMENTO GESTO S.R.L - in persona del curatore dott.ssa Francesca Piu
(c.f. [...]), in persona del legale rappresentante pro tempore
(con l'Avv. MASCIA GIUSEPPE)
Parte reclamata
E contro SA.RI.MAR. RL, p.iva 01693600924, con sede legale in Quartu S. Elena, via
Fiume n. 230, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig.
Vincenzo Puddu, elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 42 della via Dante
Alighieri, presso lo studio dell'Avv.Sandro Piseddu
Parte reclamata
Oggetto: reclamo ex art. 18 R.D. 267/1942
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte reclamante: “ricorre alla Corte d'Appello affinché,
esperito il procedimento ex art. 18 L.F. , voglia, in totale riforma della sentenza impugnata n. 4/2022 del Tribunale Ordinario di Nuoro, sezione fallimentare, pubblicata in data 10 ottobre 2022, notificata in data 11 Ottobre 2022, accogliere le seguenti conclusioni revocare il fallimento di TO RL, emanando ogni conseguente provvedimento di legge, condannare SA.RI.MAR. RL alla rifusione delle spese del procedimento
istruttorio prefallimentare e del giudizio di impugnazione.”
Nell'interesse della parte reclamata Fallimento TO RL: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia rigettare l'avverso reclamo

1. in via preliminare accertando e dichiarando l'inammissibilità per violazione del
termine perentorio di 30 giorni ex art. 18 L. Fall.

2. nel merito poiché infondato sia in fatto sia in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;



3. in ogni caso con condanna al pagamento delle spese e dei compensi professionali CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia rigettare l'avverso reclamo

1. in via preliminare accertando e dichiarando l'inammissibilità per violazione del termine perentorio di 30 giorni ex art. 18 L. Fall.

2. nel merito poiché infondato sia in fatto sia in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;

3. in ogni caso con condanna al pagamento delle spese e dei compensi professionali”
Nell'interesse della parte reclamata SA.RI.MAR RL: “affinché l'Ecc.ma
Corte d'Appello Voglia: in via preliminare:
-dichiarare la TO RL in scioglimento e liquidazione decaduta dal diritto di proporre il reclamo;
nel merito:
-rigettare integralmente il reclamo proposto dalla TO RL in scioglimento e liquidazione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 4/2022 del Tribunale
Fallimentare di Nuoro con la quale è stato dichiarato il Fallimento della predetta società;
in ogni caso:
-con condanna della società TO RL in liquidazione, in solido con il suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Con sentenza n. 4/2022 il Tribunale Ordinario di Nuoro dichiarava il fallimento di TO RL.
Avverso tale pronuncia ha proposto reclamo la TO RL, affidandolo ai seguenti
motivi: i) difetto della condizione di procedibilità e di legittimazione attiva;
ii) assenza della condizione d'insolvenza.
Si sono costituiti il Fallimento di TO RL e la Sa.Ri.Mar. e hanno resistito al reclamo, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Ammissibilità

La sentenza è stata notificata in data 10 ottobre 2022 ed il reclamo è stato depositato, sia pure con trasmissione dell'atto al registro Contenzioso Civile in luogo di quello corretto Volontaria Giurisdizione, in data 9/11/2022, giusta attestazione della Cancelleria in data 20/2/2023 e, pertanto, tempestivamente.


2. Merito. Del motivo sub i)

Nel merito, il reclamo è infondato.
Con il motivo di cui al punto i) la reclamante si è doluta dell'assenza della condizione di procedibilità per la mancanza di titolo esecutivo. La TO si è tuttavia limitata a contestare la natura di titolo esecutivo genericamente per assenza dei presupposti di legge senza specificamente contestare la statuizione della sentenza oggetto di gravame del seguente tenore:
«Sussiste, del pari, al contrario di quanto affermato dalla società resistente, la legittimazione attiva della ricorrente, la quale ha depositato copia analogica dell'assegno conforme
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