Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/11/2024, n. 2096
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 780/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
A D Presidente
A O Consigliere
C L S Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CALMONTE RENZO con domicilio eletto in VIA FURLOTTI N. 8,
43121 PARMA, appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. FERRUA PIER PAOLO e dall'avv. PIRAGINE MARIA
CHIARA ( ) C/O AVV. FERRUA IN VIA DANTE C.F._3
ALIGHIERI 3 PARMA;
con domicilio eletto in VIA DANTE
ALIGHIERI 3, PARMA,
appellato
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 10.08.2020 presso il Tribunale di Parma, Pt_1
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da
[...] CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data
[...]
06.10.2012, con addebito alla moglie, affido esclusivo al padre dei due figli minori (06.08.2013) e (05.01.2017), con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, da assegnare a lui, e con obbligo in capo alla di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 6.11.2020 la , chiedendo l'addebito al marito;
CP_1
l'affido condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé, assegnazione alla madre della casa familiare e regolamentazione delle visite paterne;
l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento Pt_1
dei minori con assegno mensile di € 1.500,00, oltre il 100% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie con € 1.000,00 mensili.
In corso di causa veniva svolta CTU.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 01.12.2022 il Tribunale di Parma dichiarava la separazione personale dei coniugi.
pag. 2/11
Con sentenza definitiva n.630/2024 pubblicata il 18.04.2024, il Tribunale di Parma così decideva: confermava l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di
Soragna;
collocava i minori in via prevalente presso il padre;
assegnava a la casa familiare sita in Soragna, perché vi abitasse Parte_1
con i figli minori;
prevedeva il seguente calendario di visita della madre: prima settimana dal termine dell'orario scolastico del martedì al riaccompagnamento a scuola il successivo mercoledì;
dal venerdì al termine dell'orario scolastico al rientro
a scuola il successivo lunedì mattina;
seconda settimana dal termine dell'orario scolastico del martedì all'ingresso a scuola il successivo giovedì mattina. Durante il periodo estivo, con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non;
durante le festività natalizie, con un genitore dal 24 al
25 dicembre ore 10:00 e con l'altro genitore dal 25 dicembre alle 10:00 al
31 dicembre alle ore 17:30;
con il primo genitore dalle 17:30 del 31 dicembre alle 17:30 del 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, con un genitore la domenica di Pasqua, con l'altro il lunedì di Pasquetta. Periodi invertiti
l'anno successivo e così ad anni alterni;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento dei minori, la somma di € 600,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma Pt_1 CP_1
mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento personale;
autorizzava l'espatrio dei minori con la madre con consenso scritto del padre;
pag. 3/11
compensava le spese di lite tra le parti.
2.- ha impugnato detta sentenza, chiedendo, in via pregiudiziale Parte_1
e cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento in riferimento alla previsione a suo carico del contributo al mantenimento personale della moglie nella misura di € 800,00 mensili, e nel merito,
l'addebito della separazione alla moglie;
l' affido esclusivo dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé e regolazione delle visite materne secondo le modalità e i tempi indicati in C.t.u., previo accertamento da parte degli organi sanitari preposti (CSM Fidenza) del proseguimento del percorso terapeutico da parte della ;
CP_1
l'eliminazione del contributo al mantenimento personale della moglie;
in subordine, l'affido dei minori ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso sé e calendario visite della madre come delineato dalla
C.t.u., con delega di ogni decisione sanitaria dei minori al padre. In ogni caso, chiedeva che la fosse tenuta alla metà delle spese CP_1
straordinarie dei figli, con vittoria delle spese di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie, deducendo che nel 2019 la crisi coniugale non era definitiva, tanto che egli aveva desistito dal proseguire la procedura di separazione avviata, e che la volontà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 780/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
A D Presidente
A O Consigliere
C L S Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CALMONTE RENZO con domicilio eletto in VIA FURLOTTI N. 8,
43121 PARMA, appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. FERRUA PIER PAOLO e dall'avv. PIRAGINE MARIA
CHIARA ( ) C/O AVV. FERRUA IN VIA DANTE C.F._3
ALIGHIERI 3 PARMA;
con domicilio eletto in VIA DANTE
ALIGHIERI 3, PARMA,
appellato
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 10.08.2020 presso il Tribunale di Parma, Pt_1
chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da
[...] CP_1
, con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in data
[...]
06.10.2012, con addebito alla moglie, affido esclusivo al padre dei due figli minori (06.08.2013) e (05.01.2017), con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, da assegnare a lui, e con obbligo in capo alla di CP_1
contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in data 6.11.2020 la , chiedendo l'addebito al marito;
CP_1
l'affido condiviso dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé, assegnazione alla madre della casa familiare e regolamentazione delle visite paterne;
l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento Pt_1
dei minori con assegno mensile di € 1.500,00, oltre il 100% delle spese straordinarie, e al mantenimento della moglie con € 1.000,00 mensili.
In corso di causa veniva svolta CTU.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 01.12.2022 il Tribunale di Parma dichiarava la separazione personale dei coniugi.
pag. 2/11
Con sentenza definitiva n.630/2024 pubblicata il 18.04.2024, il Tribunale di Parma così decideva: confermava l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali del Comune di
Soragna;
collocava i minori in via prevalente presso il padre;
assegnava a la casa familiare sita in Soragna, perché vi abitasse Parte_1
con i figli minori;
prevedeva il seguente calendario di visita della madre: prima settimana dal termine dell'orario scolastico del martedì al riaccompagnamento a scuola il successivo mercoledì;
dal venerdì al termine dell'orario scolastico al rientro
a scuola il successivo lunedì mattina;
seconda settimana dal termine dell'orario scolastico del martedì all'ingresso a scuola il successivo giovedì mattina. Durante il periodo estivo, con ciascuno dei genitori due settimane consecutive o non;
durante le festività natalizie, con un genitore dal 24 al
25 dicembre ore 10:00 e con l'altro genitore dal 25 dicembre alle 10:00 al
31 dicembre alle ore 17:30;
con il primo genitore dalle 17:30 del 31 dicembre alle 17:30 del 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali, con un genitore la domenica di Pasqua, con l'altro il lunedì di Pasquetta. Periodi invertiti
l'anno successivo e così ad anni alterni;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di Pt_1 CP_1
mantenimento dei minori, la somma di € 600,00 mensili, oltre il 70% delle spese straordinarie;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma Pt_1 CP_1
mensile di € 800,00 a titolo di mantenimento personale;
autorizzava l'espatrio dei minori con la madre con consenso scritto del padre;
pag. 3/11
compensava le spese di lite tra le parti.
2.- ha impugnato detta sentenza, chiedendo, in via pregiudiziale Parte_1
e cautelare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento in riferimento alla previsione a suo carico del contributo al mantenimento personale della moglie nella misura di € 800,00 mensili, e nel merito,
l'addebito della separazione alla moglie;
l' affido esclusivo dei due figli minori, con collocazione prevalente presso sé e regolazione delle visite materne secondo le modalità e i tempi indicati in C.t.u., previo accertamento da parte degli organi sanitari preposti (CSM Fidenza) del proseguimento del percorso terapeutico da parte della ;
CP_1
l'eliminazione del contributo al mantenimento personale della moglie;
in subordine, l'affido dei minori ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso sé e calendario visite della madre come delineato dalla
C.t.u., con delega di ogni decisione sanitaria dei minori al padre. In ogni caso, chiedeva che la fosse tenuta alla metà delle spese CP_1
straordinarie dei figli, con vittoria delle spese di giudizio.
Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di addebito della separazione alla moglie, deducendo che nel 2019 la crisi coniugale non era definitiva, tanto che egli aveva desistito dal proseguire la procedura di separazione avviata, e che la volontà
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