Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2024, n. 58

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2024, n. 58
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 58
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 450/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. F L Presidente dott.ssa V P Consigliere dr.ssa A A Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 450/2023 promossa in grado d'appello da
del foro di Milano (cod. fisc. ), in qualità di Parte_1 C.F._1
Curatore Speciale delle minori e nate in Ucraina il 25 novembre 2016, Per_1 Persona_2 nominata con decreto dell'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano del 14 settembre 2017 con studio in Milano, via Boccaccio n. 4
APPELLANTE
CONTRO
, C.F.: nato a Milano (MI) il 14.07.1980, CP_1 C.F._2
, C.F.: , nata a Voghera (PV) il 19.02.1983, Parte_2 C.F._3
entrambi residenti in Voghera (PV), Piazza San Bovo n. 36 bis, elettivamente domiciliati in Voghera
(PV), Piazza Duomo n. 29 presso lo studio dell'Avv. G E del Foro di Pavia, C.F.:
che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, in persona della dott.ssa CP_2 che ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal Curatore.
[...]
pagina 1 di 35 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1604/2022 nel procedimento R.G. 4599/2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia decisa in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022 e comunicata alle parti via pec in data 20 dicembre 2022, nella parte in cui deliberando in via definitiva, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta ex art. 263 c.c. dal
Curatore Speciale delle minori Maria e . Parte_3
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Nell'anno 2016 i coniugi e – a seguito di alcuni consulti medici che CP_1 Parte_2
avevano sconsigliato alla moglie una gestazione, a causa di problemi di carattere psicologico, che la costringevano da anni a seguire una terapia farmacologica – si recavano a Kiev (Ucraina), ove ricorrevano alla pratica della maternità surrogata, ritenuta in quello Stato legale, stipulando il relativo contratto, a titolo oneroso, al costo di € 39.000,00.
A seguito del citato contratto, in data 25 novembre 2016, nascevano due gemelle eterozigote, e Per_1
le quali venivano subito consegnate ai genitori committenti con i relativi atti di nascita, formati Pt_1
nel rispetto delle norme in vigore in Ucraina.
In data 8 dicembre 2016 i sigg. e chiedevano all' a Kiev il Per_2 Parte_2 Organizzazione_1
rilascio del titolo di viaggio provvisorio in favore delle minori.
Con comunicazione del 29 dicembre 2016 l' a Kiev inviava nota alla Organizzazione_1 Parte_4
presso il Tribunale di Pavia, formalizzando la richiesta di trascrizione degli atti di nascita
[...]
delle minori nei Registri di stato civile del Comune di Voghera.
A seguito della segnalazione inviata in data 30 dicembre 2016 dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, che riferiva di aver sottoposto a controllo una coppia con due neonate proveniente da Kiev, la cui identificazione presentava elementi di sospetto, e di non aver ricevuto risposta a specifiche domande sulla maternità delle bambine, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiedeva l'apertura di un procedimento ex art. 330 e seguenti c.c.
Con il medesimo ricorso il PM chiedeva la nomina di un Curatore Speciale per le minori e
l'autorizzazione all'“impugnazione del riconoscimento di e effettuato da Parte_3 Parte_5
e da o quanto meno, solo da quest'ultima.”;
chiedeva ex art.252 c.c. CP_1 Parte_2
che venisse valutato se inserire le minori nel nucleo familiare composto dai due coniugi, e in caso affermativo, solo con opportuni controlli e sostegni;
inoltre lo stesso PM, agendo ex art. 330 e ss. c.c., richiedeva di dichiarare decaduta dalla responsabilità genitoriale , con affido delle Parte_2
pagina 2 di 35
minori ai Servizi Sociali e limitazione della responsabilità genitoriale del padre sulle decisioni di collocamento, educazione e cura.
A seguito della medesima segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 21 febbraio 2017 il Pubblico Ministero, dott.ssa A, interrogava i Sig.ri e Per_2 Parte_2 poiché indagati nell'ambito di un procedimento penale ai sensi degli artt. 567 c.p. e 12 co. 6 legge
40/2004
. Nell'ambito di tale procedimento dichiarava di soffrire di disturbo Parte_2 depressivo dell'umore, che richiedeva da anni l'assunzione di diversi farmaci, e che pertanto le era stato sconsigliato di intraprendere una gravidanza propria, in quanto il feto avrebbe potuto riportare gravi malformazioni. Alla luce di ciò, i coniugi affermavano di aver deciso di comune accordo di ricorrere alla tecnica della maternità surrogata, specificando altresì che era genitore CP_1
biologico delle minori e di averne la certezza, considerati i numerosi esami di paternità svolti a Kiev.
Nel procedimento penale, avviato per la violazione delle norme di cui agli artt. 110, 576 co.2 c.p. e 12 co. 6 l.40/2004, il Pubblico Ministero instava per l'archiviazione, così argomentando:
“La condotta tenuta dagli odierni indagati è stata oggetto di differenti qualificazioni giuridiche e di differenti determinazioni in ordine alla rilevanza penale o meno, con emersione di notevoli divergenze di trattamento Ira differenti Tribunali. Anche per tali ragioni, la questione è approdata all'attenzione della Suprema Corte che si è determinata con la sentenza n. 13525 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto proprio un caso analogo a quello riguardante gli odierni indagati ed occorso in Ucraina.
Quanto alla specifica incolpazione oggetto del presente procedimento (art. 567 co. 2 c.p.), la sentenza appena citata ha assunto una posizione estremamente chiara e netta, affermando che per la configurazione del suddetto delitto la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto di attestazione, ossia sul momento genetico dell'atto, sulla prima origine e produzione del medesimo;
ciò, con conseguente esclusione dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000 da parte di cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. […] La Corte ha con precisione evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto in esame

è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione ad un ufficiale di stato civile e che si caratterizzi per la originaria idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale, così peraltro, reiterando una posizione già assunta in precedenza benché non a proposito di questa specifica casistica (Sez. 6, n. 47136 del 17 settembre 2014, P, Rv. 260996). La condotta, per avere rilevanza penale ex art. 567 co. 2 c.p., deve pertanto comportare un'alterazione destinata a riflettersi sulla genesi iniziale dell'atto di nascita, a
pagina 3 di 35 nulla rilevando (anche in questo caso, così come in precedenza già precisato: Cass. Sez. 6, n. 35806 del 5 maggio 2008, G., Rv. 241254) l'eventuale rilascio di false dichiarazioni in un momento successivo alla prima formazione dell'atto destinate a provare lo stato civile, non essendovi più la formale possibilità che le successive dichiarazioni inficino o modifichino quanto attestato in quel certificato.
Applicando tali ferme conclusioni giuridiche al caso in esame - assolutamente accertato in ogni suo profilo fattuale e materiale, peraltro anche grazie alla collaborazione offerta dagli indagati in sede di interrogatorio, non è possibile isolare alcuna materiale alterazione dello stato civile delle minori
e all'atto della loro nascita: anzi, il suddetto atto di nascita risulta Persona_2 Parte_3
perfettamente legittimo alla luce della normativa del luogo ove è stato redatto.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani […] nati all'estero sono rese all'autorità consolare (art. 15 co. I d.P.R. 396/2000) e devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, con trasmissione degli atti, senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare (art. 15 co. 2 d.P.R. 396/2000).
Quella descritta al punto che precede costituisce esattamente la condotta che e CP_1
hanno tenuto: gli stessi hanno infatti esibito all' proprio il Parte_2 Organizzazione_1
certificato di nascita in loro possesso, prodotto proprio dalle autorità amministrative ucraine di riferimento ed a loro direttamente consegnato, proprio nella sua versione originaria, senza che essi dessero seguito ad alcuna alterazione o modificazione materiale del medesimo.
Al contrario, paradossalmente, sarebbe stata la loro mancata immediata produzione dell'atto a rappresentare, eventualmente, un illecito ai sensi della sopra indicata normativa italiana.
La Corte di Cassazione, con la sentenza qui richiamata, si è persino spinta a precisare come non sussista alcun obbligo per coloro che consegnano il suddetto certificato anagrafico di verificare o confermare i contenuti del medesimo documento, dal momento che la provenienza dall'autorità amministrativa stessa ben può produrre nei destinatari dell'atto una aspettativa ed una presunzione di veridicità dei contenuti ivi riportati. Nessun rilievo può essere invece attribuito alla mancata produzione della contrattualistica relativa al contratto con la madre naturale o con la struttura sanitaria ucraina, né all'atto negoziale di rinuncia di maternità sottoscritto da colei che ha fisicamente portato a conclusione la gravidanza: finché nessuna normativa – né locale né italiana – dovesse imporre tale obbligo, la produzione cui si dovrà dare seguito nei
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