Corte d'Appello Milano, sentenza 10/01/2024, n. 58
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N. R.G. 450/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. F L Presidente dott.ssa V P Consigliere dr.ssa A A Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 450/2023 promossa in grado d'appello da
del foro di Milano (cod. fisc. ), in qualità di Parte_1 C.F._1
Curatore Speciale delle minori e nate in Ucraina il 25 novembre 2016, Per_1 Persona_2 nominata con decreto dell'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano del 14 settembre 2017 con studio in Milano, via Boccaccio n. 4
APPELLANTE
CONTRO
, C.F.: nato a Milano (MI) il 14.07.1980, CP_1 C.F._2
, C.F.: , nata a Voghera (PV) il 19.02.1983, Parte_2 C.F._3
entrambi residenti in Voghera (PV), Piazza San Bovo n. 36 bis, elettivamente domiciliati in Voghera
(PV), Piazza Duomo n. 29 presso lo studio dell'Avv. G E del Foro di Pavia, C.F.:
che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, in persona della dott.ssa CP_2 che ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal Curatore.
[...]
pagina 1 di 35 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1604/2022 nel procedimento R.G. 4599/2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia decisa in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022 e comunicata alle parti via pec in data 20 dicembre 2022, nella parte in cui deliberando in via definitiva, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta ex art. 263 c.c. dal
Curatore Speciale delle minori Maria e . Parte_3
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Nell'anno 2016 i coniugi e – a seguito di alcuni consulti medici che CP_1 Parte_2
avevano sconsigliato alla moglie una gestazione, a causa di problemi di carattere psicologico, che la costringevano da anni a seguire una terapia farmacologica – si recavano a Kiev (Ucraina), ove ricorrevano alla pratica della maternità surrogata, ritenuta in quello Stato legale, stipulando il relativo contratto, a titolo oneroso, al costo di € 39.000,00.
A seguito del citato contratto, in data 25 novembre 2016, nascevano due gemelle eterozigote, e Per_1
le quali venivano subito consegnate ai genitori committenti con i relativi atti di nascita, formati Pt_1
nel rispetto delle norme in vigore in Ucraina.
In data 8 dicembre 2016 i sigg. e chiedevano all' a Kiev il Per_2 Parte_2 Organizzazione_1
rilascio del titolo di viaggio provvisorio in favore delle minori.
Con comunicazione del 29 dicembre 2016 l' a Kiev inviava nota alla Organizzazione_1 Parte_4
presso il Tribunale di Pavia, formalizzando la richiesta di trascrizione degli atti di nascita
[...]
delle minori nei Registri di stato civile del Comune di Voghera.
A seguito della segnalazione inviata in data 30 dicembre 2016 dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, che riferiva di aver sottoposto a controllo una coppia con due neonate proveniente da Kiev, la cui identificazione presentava elementi di sospetto, e di non aver ricevuto risposta a specifiche domande sulla maternità delle bambine, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiedeva l'apertura di un procedimento ex art. 330 e seguenti c.c.
Con il medesimo ricorso il PM chiedeva la nomina di un Curatore Speciale per le minori e
l'autorizzazione all'“impugnazione del riconoscimento di e effettuato da Parte_3 Parte_5
e da o quanto meno, solo da quest'ultima.”;chiedeva ex art.252 c.c. CP_1 Parte_2
che venisse valutato se inserire le minori nel nucleo familiare composto dai due coniugi, e in caso affermativo, solo con opportuni controlli e sostegni;inoltre lo stesso PM, agendo ex art. 330 e ss. c.c., richiedeva di dichiarare decaduta dalla responsabilità genitoriale , con affido delle Parte_2
pagina 2 di 35
minori ai Servizi Sociali e limitazione della responsabilità genitoriale del padre sulle decisioni di collocamento, educazione e cura.
A seguito della medesima segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 21 febbraio 2017 il Pubblico Ministero, dott.ssa A, interrogava i Sig.ri e Per_2 Parte_2 poiché indagati nell'ambito di un procedimento penale ai sensi degli artt. 567 c.p. e 12 co. 6 legge
40/2004. Nell'ambito di tale procedimento dichiarava di soffrire di disturbo Parte_2 depressivo dell'umore, che richiedeva da anni l'assunzione di diversi farmaci, e che pertanto le era stato sconsigliato di intraprendere una gravidanza propria, in quanto il feto avrebbe potuto riportare gravi malformazioni. Alla luce di ciò, i coniugi affermavano di aver deciso di comune accordo di ricorrere alla tecnica della maternità surrogata, specificando altresì che era genitore CP_1
biologico delle minori e di averne la certezza, considerati i numerosi esami di paternità svolti a Kiev.
Nel procedimento penale, avviato per la violazione delle norme di cui agli artt. 110, 576 co.2 c.p. e 12 co. 6 l.40/2004, il Pubblico Ministero instava per l'archiviazione, così argomentando:
“La condotta tenuta dagli odierni indagati è stata oggetto di differenti qualificazioni giuridiche e di differenti determinazioni in ordine alla rilevanza penale o meno, con emersione di notevoli divergenze di trattamento Ira differenti Tribunali. Anche per tali ragioni, la questione è approdata all'attenzione della Suprema Corte che si è determinata con la sentenza n. 13525 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto proprio un caso analogo a quello riguardante gli odierni indagati ed occorso in Ucraina.
Quanto alla specifica incolpazione oggetto del presente procedimento (art. 567 co. 2 c.p.), la sentenza appena citata ha assunto una posizione estremamente chiara e netta, affermando che per la configurazione del suddetto delitto la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto di attestazione, ossia sul momento genetico dell'atto, sulla prima origine e produzione del medesimo;ciò, con conseguente esclusione dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000 da parte di cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. […] La Corte ha con precisione evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto in esame
è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione ad un ufficiale di stato civile e che si caratterizzi per la originaria idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale, così peraltro, reiterando una posizione già assunta in precedenza benché non a proposito di questa specifica casistica (Sez. 6, n. 47136 del 17 settembre 2014, P, Rv. 260996). La condotta, per avere rilevanza penale ex art. 567 co. 2 c.p., deve pertanto comportare un'alterazione destinata a riflettersi sulla genesi iniziale dell'atto di nascita, a
pagina 3 di 35 nulla rilevando (anche in questo caso, così come in precedenza già precisato: Cass. Sez. 6, n. 35806 del 5 maggio 2008, G., Rv. 241254) l'eventuale rilascio di false dichiarazioni in un momento successivo alla prima formazione dell'atto destinate a provare lo stato civile, non essendovi più la formale possibilità che le successive dichiarazioni inficino o modifichino quanto attestato in quel certificato.
Applicando tali ferme conclusioni giuridiche al caso in esame - assolutamente accertato in ogni suo profilo fattuale e materiale, peraltro anche grazie alla collaborazione offerta dagli indagati in sede di interrogatorio, non è possibile isolare alcuna materiale alterazione dello stato civile delle minori
e all'atto della loro nascita: anzi, il suddetto atto di nascita risulta Persona_2 Parte_3
perfettamente legittimo alla luce della normativa del luogo ove è stato redatto.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani […] nati all'estero sono rese all'autorità consolare (art. 15 co. I d.P.R. 396/2000) e devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, con trasmissione degli atti, senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare (art. 15 co. 2 d.P.R. 396/2000).
Quella descritta al punto che precede costituisce esattamente la condotta che e CP_1
hanno tenuto: gli stessi hanno infatti esibito all' proprio il Parte_2 Organizzazione_1
certificato di nascita in loro possesso, prodotto proprio dalle autorità amministrative ucraine di riferimento ed a loro direttamente consegnato, proprio nella sua versione originaria, senza che essi dessero seguito ad alcuna alterazione o modificazione materiale del medesimo.
Al contrario, paradossalmente, sarebbe stata la loro mancata immediata produzione dell'atto a rappresentare, eventualmente, un illecito ai sensi della sopra indicata normativa italiana.
La Corte di Cassazione, con la sentenza qui richiamata, si è persino spinta a precisare come non sussista alcun obbligo per coloro che consegnano il suddetto certificato anagrafico di verificare o confermare i contenuti del medesimo documento, dal momento che la provenienza dall'autorità amministrativa stessa ben può produrre nei destinatari dell'atto una aspettativa ed una presunzione di veridicità dei contenuti ivi riportati. Nessun rilievo può essere invece attribuito alla mancata produzione della contrattualistica relativa al contratto con la madre naturale o con la struttura sanitaria ucraina, né all'atto negoziale di rinuncia di maternità sottoscritto da colei che ha fisicamente portato a conclusione la gravidanza: finché nessuna normativa – né locale né italiana – dovesse imporre tale obbligo, la produzione cui si dovrà dare seguito nei confronti dell'autorità diplomatica italiana resterà unicamente rappresentata dal suddetto atto di nascita che, nel caso specifico, attestava con chiarezza ed univocità la maternità e la paternità degli indagati.
pagina 4 di 35 Ritiene la scrivente che la fattispecie di cui all'art. 567 comma 2 c.p. sia inapplicabile nel caso in esame difettandone l'elemento oggettivo.
La pronuncia sin qui richiamata si rivela peraltro estremamente interessante non solo per quanto sinora evidenziato in relazione all'insussistenza del reato ex art. 567 co. 2 c.p. (contestazione originaria alla luce della quale è stata eseguita l'attività di indagine oggetto del presente procedimento), ma anche perché prende in esame anche tutte le ipotesi di contestazione minore, costituite da quelle previste e punite: dall'art. 12 co. 6 L. 40/2004, dagli artt. 48 - 476 c.p. e dall'art.
495 c.p.
Quanto alla violazione del divieto di maternità surrogata art. 12 co. 6 L. 40/2004 entra in gioco la questione avente ad oggetto il se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero, sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (cosiddetta doppia incriminabilità).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha espressamente chiarito che al di là delle contrapposizioni dottrinali, la suddetta questione è controversa anche presso la stessa giurisprudenza, così insistendo per valorizzare la forte possibilità che – data tale complessiva incertezza giuridica – l'errore sulla rilevanza penale o meno della condotta ben possa essere considerata "scusabile" secondo i criteri della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 ("l'errore sul precetto è inevitabile nei casi
d'impossibilità, di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato, aggiungendo che tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità, della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure alle incertezze di interpretazione giurisprudenziale"
(come nel caso in esame).
Per tali ragioni, appare evidente – per stessa precisazione offerta dalla Corte di Cassazione – che gli autori delle condotte analoghe a quelle attuate dai coniugi già ritenuti incolpevoli del reato CP_1
ex art. 567 co. 2 c.p., non possono certo essere ritenuti responsabili di quello previsto dall' art. 12 co. 6
L. 40/2004, per impossibilità per gli stessi di comprendere preventivamente e con certezza se la commissione all'estero di attività punite all'interno dei confini nazionali potesse essere comunque rilevante dal punto di vista penale interno.
Quanto alle fattispecie ancora minori, occorre valutare l'eventuale responsabilità degli indagati rispetto agli artt. 48 -476 c.p., benché non originariamente contestati.
Anche in questo caso, grazie alla chiave di lettura fornita dalla Corte di Cassazione, appare evidente come non sia sussistente l'elemento oggettivo del reato indicato, in quanto l'ufficiale di stato civile italiano presso l'anagrafe del Comune di VOGHERA non ha – nel caso specifico – formato alcun alto
pagina 5 di 35 falso, ma si è limitato a procedere alla trascrizione di un atto riguardante un cittadino italiano già completo e preesistente, benché formato all'estero.
Infine, occorre valutare l'eventuale integrazione del reato di cui all'art. 495 c.p., che punisce chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.
Già nella ricostruzione fattuale della presente vicenda la scrivente ha ricordato come sia dinnanzi alle
Autorità italiane che di fronte al PM gli indagati non abbiano mentito sulla vicenda in esame, limitandosi a non rispondere ai primi ovvero descrivendo alla sottoscritta tutta la loro storia senza riserve.
Ciò posto, è assolutamente verosimile che coloro – italiani o ucraini che siano – che hanno coadiuvato
e veicolato i coniugi al compimento di questo iter, abbiano avuto cura di consigliare loro CP_1
come comportarsi al momento delle richieste integrative presentate dall'Ambasciata contestualmente alla ricezione ed al deposito dell'atto di nascita in Ucraina.
La possibilità o meno di censurare questo particolare aspetto della condotta degli indagati costituisce una valutazione di natura etica e morale che non può trovare spazio in questa sede, così come non può trovarlo ogni altro aspetto non prettamente giuridico evidentemente emergente dalla complessiva considerazione della vicenda in esame.
Dal punto di vista della obiettiva valutazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 495 c.p., la circostanza della – pur – intenzionale mancata risposta alla richiesta del funzionario consolare di chiarire se fossero davvero loro i genitori naturali delle due gemelle non integra in alcun modo la condotta descritta dalla norma incriminatrice in questione: l'atto con il quale sono state attestate la maternità e la paternità delle neonate era, infatti, rappresentato dal documento prodotto, che costituiva un certificato cartaceo valido ed a sé stante, in alcun modo necessitante di integrazioni dichiarative suppletive.
Pertanto, essendo il certificato di per sé sufficiente ad attestare i suoi contenuti, avendo gli indagati soddisfatto, con il mero deposito del medesimo, ogni obbligo a loro imposto dalla legge e non avendo gli stessi effettivamente rilasciato alcuna falsa dichiarazione integrativa (essendosi infatti limitati – per stessa ammissione dell'Ambasciata – a non rispondere alle domande proposte, senza invece rilasciare affermazioni mendaci), non risulta in alcun modo che i coniugi abbiano fatto ricorso a false CP_1 dichiarazioni ad un pubblico ufficiale per attestare la verità circa l'ascendenza delle bambine. […]”.
***
Il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 14 settembre 2017, ritenuta l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi tra le minori e i genitori, riteneva necessaria la nomina del curatore
pagina 6 di 35
speciale – attuale appellante – che rappresentasse le minori;inoltre, disponeva l'esecuzione di una
C.T.U. genetica sui genitori e sulle minori e ordinava la comparizione delle parti per il giorno 10 ottobre 2017.
Qualche giorno prima della comparizione avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, esattamente in data 6 ottobre 2017, la coppia chiedeva al Comune di Voghera di provvedere alla trascrizione dell'atto di nascita delle due minori e formatosi a Kiev, dal quale risultavano entrambi Per_1 Persona_2
genitori delle minori.
La CTU, di seguito, confermava “una piena compatibilità genetica tra il profilo di e CP_1 quello relativo a e ”: veniva pertanto confermato che le due minori erano Persona_2 Parte_3
figlie biologiche di CP_1
In data 12 gennaio 2018, accogliendo la specifica istanza del Curatore nominato, datata 20 dicembre
2017, il Tribunale per i Minorenni disponeva di procedersi a CTU per la valutazione psicodiagnostica della famiglia (nella richiesta del P.M. si rappresentavano le criticità legate alle motivazioni che avevano indotto la madre a ritenere di non poter procreare e la sostanziale fragilità delle motivazioni portate dai genitori per giustificare l'accesso alla maternità surrogata) e sulla loro capacità genitoriale.
Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione da cui emergeva che “la coppia CP_1
e può/deve continuare a svolgere il compito genitoriale per queste bambine, Parte_2
risultando questo il principale fattore protettivo per queste bambine nel loro complesso, essendosi definite precise e ricorsive strategie di attaccamento/accudimento genitori-figlie e dinamiche ricorsive protettive nella famiglia;le vulnerabilità riscontrate soprattutto con , possono essere prese in Pt_2 considerazione e corrette considerando la “risorsa coppia”, che si presenta attualmente come elettivo punto di forza a parziale (non completa) riparazione delle vulnerabilità di . Riteniamo perciò Pt_2
che debba essere preso in considerazione un percorso di supporto psicologico rivolto alla coppia genitoriale (e non alla sola ) cosicché le risorse già esistenti tra i due adulti possano essere di Pt_2
stimolo e protettive verso un ulteriore cambiamento (soprattutto di come madre), che ci Pt_2
aspettiamo per consentire alle bambine di essere meno ambivalenti e più dirette nelle loro esplorazioni…. Il percorso suggerito dovrebbe accompagnare la coppia fino al raggiungimento di una più chiara consapevolezza dei due genitori rispetto alle dinamiche relazionali con le loro bambine”.
Invero, il Tribunale per i Minorenni, nel decreto definitivo del 18 febbraio 2020, dava conto che “La consulenza svolta non ha evidenziato profili di pregiudizio con riferimento alle capacità genitoriali e alla relazione con le bambine atteso che “le bambine presentano strategie funzionali di attaccamento con entrambi i genitori ed entrambi i genitori presentano strategie funzionali di accudimento”, e osservava che all'esito dell'indicazione da parte del CTU della opportunità di un percorso psicologico
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per la coppia genitoriale, i coniugi avevano dato indicazioni non del tutto veritiere circa l'avvio di una effettiva e seria presa in carico psicologica.
Il Tribunale si determinava pertanto, definendo il procedimento, a limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ad affidare le minori all'Ente, valutata la mancata comprensione da parte degli odierni appellanti di aspetti di fragilità personale e genitoriale, soprattutto nella madre, che potevano avere ricadute negative sul rapporto con le bambine, se non adeguatamente supportate da una presa in carico psicologica, nonché tenuto conto delle motivazioni che avevano indotto alla scelta della maternità surrogata e delle difficoltà di ordine emotivo che sarebbero derivate dall'affrontare il procedimento giudiziario in corso, nonché dell'approssimarsi del momento in cui sarebbe stato necessario spiegare alle bambine le modalità con cui erano state procreate. Indicava, pertanto, all'Ente di monitorare la situazione, con riferimento allo stato psicoemotivo delle minori e rispetto a presa in carico e sostegno genitoriale per i genitori.
In data 7 giugno 2019 veniva anticipata alla coppia l'instaurazione del procedimento di disconoscimento avanti il Tribunale ordinario di Pavia, richiesto anche dal PM con la richiesta di apertura del procedimento.
Il curatore speciale, pertanto, instaurava con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2019, il procedimento di prime cure, diretto a rimuovere lo status acquisito dalle minori in quanto difforme dal vero, rammentando che nel nostro ordinamento il divieto di maternità surrogata è espressione di un principio di ordine pubblico, come confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 8 maggio 2019, n. 12193), che ha ravvisato nell'istituto dell'adozione in casi particolari la corretta strada per tutelare, comunque, l'interesse delle minori alla conservazione della “famiglia degli affetti”.
Parte convenuta aveva invece chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la preminenza, nel caso in esame, dello status filiationis sul favor veritatis, in sintonia, in tesi, con recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei;in altri termini, parte convenuta reputava sussistenti i presupposti per ritenere prevalente l'interesse delle minori e al mantenimento del Pt_1 Parte_3 loro status di figlie legittime della Sig.ra su quello all'affermazione della verità Parte_2
biologica, con conseguente rigetto della domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, richiamando anche l'esito della CTU psicodiagnostica espletata presso il Tribunale per i
Minorenni.
Nel corso del procedimento veniva svolto l'interrogatorio libero dei coniugi e e Per_2 Parte_2
disposto che i Servizi affidatari delle bambine trasmettessero relazioni di aggiornamento.
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I Servizi affidatari più volte relazionavano in ordine all'evoluzione della vicenda familiare, dando conto di un netto miglioramento della situazione, rispetto alle motivazioni che avevano indotto il
Tribunale per i Minorenni a limitare la responsabilità genitoriale dei signori ed sia Per_2 Parte_2
dal punto di vista del percorso evolutivo delle minori, sia della serietà con cui i genitori si erano affidati agli operatori per una presa in carico sia a livello di percorso genitoriale che, per la sig. a Parte_2
livello personale.
La sentenza n. 1604/2022 nel procedimento R.G. 4599/2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Pavia decisa in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022 così statuiva:
“[…] In definitiva, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, occorre assicurare anche al minore nato da maternità surrogata una tutela dei suoi diritti costituzionali non deteriore, (come attualmente risulta essere) rispetto ai diritti della donna gestante e dell'adottato. Demolire uno status di figlio in modo astratto ed automatico per il fatto stesso che il minore sia nato da surrogazione di maternità, poiché tale condotta è giustamente sanzionata penalmente, pur quando nessuna condanna sia di fatto intervenuta in concreto verso il genitore intenzionale - come appunto nel caso in esame - finirebbe ad esempio per porre il figlio nato da maternità surrogata la cui madre d'intenzione non abbia subito alcuna sanzione penale, in posizione diversa e deteriore rispetto (anche) a quella del figlio la cui madre sia stata condannata per alterazione di stato e per la quale non potrebbe essere applicata quale conseguenza automatica la decadenza dalla responsabilità genitoriale (cfr. sent. Corte Cost. n.
31/2012 e n. 7/2013). Il Collegio osserva dunque che la soluzione della prevalenza automatica del favor veritatis in caso di maternità surrogata, sostenuta da Corte Costituzionale 272/2017 con riferimento all'azione di stato oggetto del presente procedimento, non potendo l'interesse del minore essere adeguatamente tutelato dall'adozione in casi particolari, non appare più sostenibile, proprio alla luce della evoluzione giurisprudenziale (parere CEDU e Corte Costituzionale 33/2021) sopra rammentata. Proprio con riferimento all'adozione in casi particolari, occorre menzionare anche la recente ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 28.3.2022 n. 79) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. F L Presidente dott.ssa V P Consigliere dr.ssa A A Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 450/2023 promossa in grado d'appello da
del foro di Milano (cod. fisc. ), in qualità di Parte_1 C.F._1
Curatore Speciale delle minori e nate in Ucraina il 25 novembre 2016, Per_1 Persona_2 nominata con decreto dell'Ill.mo Tribunale per i Minorenni di Milano del 14 settembre 2017 con studio in Milano, via Boccaccio n. 4
APPELLANTE
CONTRO
, C.F.: nato a Milano (MI) il 14.07.1980, CP_1 C.F._2
, C.F.: , nata a Voghera (PV) il 19.02.1983, Parte_2 C.F._3
entrambi residenti in Voghera (PV), Piazza San Bovo n. 36 bis, elettivamente domiciliati in Voghera
(PV), Piazza Duomo n. 29 presso lo studio dell'Avv. G E del Foro di Pavia, C.F.:
che li rappresenta e difende giusta procura versata in atti C.F._4
APPELLATI
Con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano, in persona della dott.ssa CP_2 che ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto dal Curatore.
[...]
pagina 1 di 35 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1604/2022 nel procedimento R.G. 4599/2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Pavia decisa in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022 e comunicata alle parti via pec in data 20 dicembre 2022, nella parte in cui deliberando in via definitiva, così provvedeva: “rigetta la domanda proposta ex art. 263 c.c. dal
Curatore Speciale delle minori Maria e . Parte_3
IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Nell'anno 2016 i coniugi e – a seguito di alcuni consulti medici che CP_1 Parte_2
avevano sconsigliato alla moglie una gestazione, a causa di problemi di carattere psicologico, che la costringevano da anni a seguire una terapia farmacologica – si recavano a Kiev (Ucraina), ove ricorrevano alla pratica della maternità surrogata, ritenuta in quello Stato legale, stipulando il relativo contratto, a titolo oneroso, al costo di € 39.000,00.
A seguito del citato contratto, in data 25 novembre 2016, nascevano due gemelle eterozigote, e Per_1
le quali venivano subito consegnate ai genitori committenti con i relativi atti di nascita, formati Pt_1
nel rispetto delle norme in vigore in Ucraina.
In data 8 dicembre 2016 i sigg. e chiedevano all' a Kiev il Per_2 Parte_2 Organizzazione_1
rilascio del titolo di viaggio provvisorio in favore delle minori.
Con comunicazione del 29 dicembre 2016 l' a Kiev inviava nota alla Organizzazione_1 Parte_4
presso il Tribunale di Pavia, formalizzando la richiesta di trascrizione degli atti di nascita
[...]
delle minori nei Registri di stato civile del Comune di Voghera.
A seguito della segnalazione inviata in data 30 dicembre 2016 dalla Polizia di Frontiera presso lo scalo aeroportuale di Malpensa, che riferiva di aver sottoposto a controllo una coppia con due neonate proveniente da Kiev, la cui identificazione presentava elementi di sospetto, e di non aver ricevuto risposta a specifiche domande sulla maternità delle bambine, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano chiedeva l'apertura di un procedimento ex art. 330 e seguenti c.c.
Con il medesimo ricorso il PM chiedeva la nomina di un Curatore Speciale per le minori e
l'autorizzazione all'“impugnazione del riconoscimento di e effettuato da Parte_3 Parte_5
e da o quanto meno, solo da quest'ultima.”;chiedeva ex art.252 c.c. CP_1 Parte_2
che venisse valutato se inserire le minori nel nucleo familiare composto dai due coniugi, e in caso affermativo, solo con opportuni controlli e sostegni;inoltre lo stesso PM, agendo ex art. 330 e ss. c.c., richiedeva di dichiarare decaduta dalla responsabilità genitoriale , con affido delle Parte_2
pagina 2 di 35
minori ai Servizi Sociali e limitazione della responsabilità genitoriale del padre sulle decisioni di collocamento, educazione e cura.
A seguito della medesima segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in data 21 febbraio 2017 il Pubblico Ministero, dott.ssa A, interrogava i Sig.ri e Per_2 Parte_2 poiché indagati nell'ambito di un procedimento penale ai sensi degli artt. 567 c.p. e 12 co. 6 legge
40/2004. Nell'ambito di tale procedimento dichiarava di soffrire di disturbo Parte_2 depressivo dell'umore, che richiedeva da anni l'assunzione di diversi farmaci, e che pertanto le era stato sconsigliato di intraprendere una gravidanza propria, in quanto il feto avrebbe potuto riportare gravi malformazioni. Alla luce di ciò, i coniugi affermavano di aver deciso di comune accordo di ricorrere alla tecnica della maternità surrogata, specificando altresì che era genitore CP_1
biologico delle minori e di averne la certezza, considerati i numerosi esami di paternità svolti a Kiev.
Nel procedimento penale, avviato per la violazione delle norme di cui agli artt. 110, 576 co.2 c.p. e 12 co. 6 l.40/2004, il Pubblico Ministero instava per l'archiviazione, così argomentando:
“La condotta tenuta dagli odierni indagati è stata oggetto di differenti qualificazioni giuridiche e di differenti determinazioni in ordine alla rilevanza penale o meno, con emersione di notevoli divergenze di trattamento Ira differenti Tribunali. Anche per tali ragioni, la questione è approdata all'attenzione della Suprema Corte che si è determinata con la sentenza n. 13525 del 10 marzo 2016 avente ad oggetto proprio un caso analogo a quello riguardante gli odierni indagati ed occorso in Ucraina.
Quanto alla specifica incolpazione oggetto del presente procedimento (art. 567 co. 2 c.p.), la sentenza appena citata ha assunto una posizione estremamente chiara e netta, affermando che per la configurazione del suddetto delitto la condotta deve comportare una alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell'atto di attestazione, ossia sul momento genetico dell'atto, sulla prima origine e produzione del medesimo;ciò, con conseguente esclusione dell'integrazione dell'ipotesi delittuosa nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000 da parte di cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare secondo le norme stabilite dalla legge del luogo. […] La Corte ha con precisione evidenziato che ai fini della configurabilità del delitto in esame
è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa dichiarazione ad un ufficiale di stato civile e che si caratterizzi per la originaria idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale, così peraltro, reiterando una posizione già assunta in precedenza benché non a proposito di questa specifica casistica (Sez. 6, n. 47136 del 17 settembre 2014, P, Rv. 260996). La condotta, per avere rilevanza penale ex art. 567 co. 2 c.p., deve pertanto comportare un'alterazione destinata a riflettersi sulla genesi iniziale dell'atto di nascita, a
pagina 3 di 35 nulla rilevando (anche in questo caso, così come in precedenza già precisato: Cass. Sez. 6, n. 35806 del 5 maggio 2008, G., Rv. 241254) l'eventuale rilascio di false dichiarazioni in un momento successivo alla prima formazione dell'atto destinate a provare lo stato civile, non essendovi più la formale possibilità che le successive dichiarazioni inficino o modifichino quanto attestato in quel certificato.
Applicando tali ferme conclusioni giuridiche al caso in esame - assolutamente accertato in ogni suo profilo fattuale e materiale, peraltro anche grazie alla collaborazione offerta dagli indagati in sede di interrogatorio, non è possibile isolare alcuna materiale alterazione dello stato civile delle minori
e all'atto della loro nascita: anzi, il suddetto atto di nascita risulta Persona_2 Parte_3
perfettamente legittimo alla luce della normativa del luogo ove è stato redatto.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 396 del 2000, le dichiarazioni di nascita relative a cittadini italiani […] nati all'estero sono rese all'autorità consolare (art. 15 co. I d.P.R. 396/2000) e devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa, con trasmissione degli atti, senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare (art. 15 co. 2 d.P.R. 396/2000).
Quella descritta al punto che precede costituisce esattamente la condotta che e CP_1
hanno tenuto: gli stessi hanno infatti esibito all' proprio il Parte_2 Organizzazione_1
certificato di nascita in loro possesso, prodotto proprio dalle autorità amministrative ucraine di riferimento ed a loro direttamente consegnato, proprio nella sua versione originaria, senza che essi dessero seguito ad alcuna alterazione o modificazione materiale del medesimo.
Al contrario, paradossalmente, sarebbe stata la loro mancata immediata produzione dell'atto a rappresentare, eventualmente, un illecito ai sensi della sopra indicata normativa italiana.
La Corte di Cassazione, con la sentenza qui richiamata, si è persino spinta a precisare come non sussista alcun obbligo per coloro che consegnano il suddetto certificato anagrafico di verificare o confermare i contenuti del medesimo documento, dal momento che la provenienza dall'autorità amministrativa stessa ben può produrre nei destinatari dell'atto una aspettativa ed una presunzione di veridicità dei contenuti ivi riportati. Nessun rilievo può essere invece attribuito alla mancata produzione della contrattualistica relativa al contratto con la madre naturale o con la struttura sanitaria ucraina, né all'atto negoziale di rinuncia di maternità sottoscritto da colei che ha fisicamente portato a conclusione la gravidanza: finché nessuna normativa – né locale né italiana – dovesse imporre tale obbligo, la produzione cui si dovrà dare seguito nei confronti dell'autorità diplomatica italiana resterà unicamente rappresentata dal suddetto atto di nascita che, nel caso specifico, attestava con chiarezza ed univocità la maternità e la paternità degli indagati.
pagina 4 di 35 Ritiene la scrivente che la fattispecie di cui all'art. 567 comma 2 c.p. sia inapplicabile nel caso in esame difettandone l'elemento oggettivo.
La pronuncia sin qui richiamata si rivela peraltro estremamente interessante non solo per quanto sinora evidenziato in relazione all'insussistenza del reato ex art. 567 co. 2 c.p. (contestazione originaria alla luce della quale è stata eseguita l'attività di indagine oggetto del presente procedimento), ma anche perché prende in esame anche tutte le ipotesi di contestazione minore, costituite da quelle previste e punite: dall'art. 12 co. 6 L. 40/2004, dagli artt. 48 - 476 c.p. e dall'art.
495 c.p.
Quanto alla violazione del divieto di maternità surrogata art. 12 co. 6 L. 40/2004 entra in gioco la questione avente ad oggetto il se, per punire secondo la legge italiana il reato commesso all'estero, sia necessario che si tratti di fatto previsto come reato anche nello stato in cui fu commesso (cosiddetta doppia incriminabilità).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha espressamente chiarito che al di là delle contrapposizioni dottrinali, la suddetta questione è controversa anche presso la stessa giurisprudenza, così insistendo per valorizzare la forte possibilità che – data tale complessiva incertezza giuridica – l'errore sulla rilevanza penale o meno della condotta ben possa essere considerata "scusabile" secondo i criteri della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 ("l'errore sul precetto è inevitabile nei casi
d'impossibilità, di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato, aggiungendo che tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità, della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure alle incertezze di interpretazione giurisprudenziale"
(come nel caso in esame).
Per tali ragioni, appare evidente – per stessa precisazione offerta dalla Corte di Cassazione – che gli autori delle condotte analoghe a quelle attuate dai coniugi già ritenuti incolpevoli del reato CP_1
ex art. 567 co. 2 c.p., non possono certo essere ritenuti responsabili di quello previsto dall' art. 12 co. 6
L. 40/2004, per impossibilità per gli stessi di comprendere preventivamente e con certezza se la commissione all'estero di attività punite all'interno dei confini nazionali potesse essere comunque rilevante dal punto di vista penale interno.
Quanto alle fattispecie ancora minori, occorre valutare l'eventuale responsabilità degli indagati rispetto agli artt. 48 -476 c.p., benché non originariamente contestati.
Anche in questo caso, grazie alla chiave di lettura fornita dalla Corte di Cassazione, appare evidente come non sia sussistente l'elemento oggettivo del reato indicato, in quanto l'ufficiale di stato civile italiano presso l'anagrafe del Comune di VOGHERA non ha – nel caso specifico – formato alcun alto
pagina 5 di 35 falso, ma si è limitato a procedere alla trascrizione di un atto riguardante un cittadino italiano già completo e preesistente, benché formato all'estero.
Infine, occorre valutare l'eventuale integrazione del reato di cui all'art. 495 c.p., che punisce chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.
Già nella ricostruzione fattuale della presente vicenda la scrivente ha ricordato come sia dinnanzi alle
Autorità italiane che di fronte al PM gli indagati non abbiano mentito sulla vicenda in esame, limitandosi a non rispondere ai primi ovvero descrivendo alla sottoscritta tutta la loro storia senza riserve.
Ciò posto, è assolutamente verosimile che coloro – italiani o ucraini che siano – che hanno coadiuvato
e veicolato i coniugi al compimento di questo iter, abbiano avuto cura di consigliare loro CP_1
come comportarsi al momento delle richieste integrative presentate dall'Ambasciata contestualmente alla ricezione ed al deposito dell'atto di nascita in Ucraina.
La possibilità o meno di censurare questo particolare aspetto della condotta degli indagati costituisce una valutazione di natura etica e morale che non può trovare spazio in questa sede, così come non può trovarlo ogni altro aspetto non prettamente giuridico evidentemente emergente dalla complessiva considerazione della vicenda in esame.
Dal punto di vista della obiettiva valutazione dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 495 c.p., la circostanza della – pur – intenzionale mancata risposta alla richiesta del funzionario consolare di chiarire se fossero davvero loro i genitori naturali delle due gemelle non integra in alcun modo la condotta descritta dalla norma incriminatrice in questione: l'atto con il quale sono state attestate la maternità e la paternità delle neonate era, infatti, rappresentato dal documento prodotto, che costituiva un certificato cartaceo valido ed a sé stante, in alcun modo necessitante di integrazioni dichiarative suppletive.
Pertanto, essendo il certificato di per sé sufficiente ad attestare i suoi contenuti, avendo gli indagati soddisfatto, con il mero deposito del medesimo, ogni obbligo a loro imposto dalla legge e non avendo gli stessi effettivamente rilasciato alcuna falsa dichiarazione integrativa (essendosi infatti limitati – per stessa ammissione dell'Ambasciata – a non rispondere alle domande proposte, senza invece rilasciare affermazioni mendaci), non risulta in alcun modo che i coniugi abbiano fatto ricorso a false CP_1 dichiarazioni ad un pubblico ufficiale per attestare la verità circa l'ascendenza delle bambine. […]”.
***
Il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento del 14 settembre 2017, ritenuta l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi tra le minori e i genitori, riteneva necessaria la nomina del curatore
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speciale – attuale appellante – che rappresentasse le minori;inoltre, disponeva l'esecuzione di una
C.T.U. genetica sui genitori e sulle minori e ordinava la comparizione delle parti per il giorno 10 ottobre 2017.
Qualche giorno prima della comparizione avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, esattamente in data 6 ottobre 2017, la coppia chiedeva al Comune di Voghera di provvedere alla trascrizione dell'atto di nascita delle due minori e formatosi a Kiev, dal quale risultavano entrambi Per_1 Persona_2
genitori delle minori.
La CTU, di seguito, confermava “una piena compatibilità genetica tra il profilo di e CP_1 quello relativo a e ”: veniva pertanto confermato che le due minori erano Persona_2 Parte_3
figlie biologiche di CP_1
In data 12 gennaio 2018, accogliendo la specifica istanza del Curatore nominato, datata 20 dicembre
2017, il Tribunale per i Minorenni disponeva di procedersi a CTU per la valutazione psicodiagnostica della famiglia (nella richiesta del P.M. si rappresentavano le criticità legate alle motivazioni che avevano indotto la madre a ritenere di non poter procreare e la sostanziale fragilità delle motivazioni portate dai genitori per giustificare l'accesso alla maternità surrogata) e sulla loro capacità genitoriale.
Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione da cui emergeva che “la coppia CP_1
e può/deve continuare a svolgere il compito genitoriale per queste bambine, Parte_2
risultando questo il principale fattore protettivo per queste bambine nel loro complesso, essendosi definite precise e ricorsive strategie di attaccamento/accudimento genitori-figlie e dinamiche ricorsive protettive nella famiglia;le vulnerabilità riscontrate soprattutto con , possono essere prese in Pt_2 considerazione e corrette considerando la “risorsa coppia”, che si presenta attualmente come elettivo punto di forza a parziale (non completa) riparazione delle vulnerabilità di . Riteniamo perciò Pt_2
che debba essere preso in considerazione un percorso di supporto psicologico rivolto alla coppia genitoriale (e non alla sola ) cosicché le risorse già esistenti tra i due adulti possano essere di Pt_2
stimolo e protettive verso un ulteriore cambiamento (soprattutto di come madre), che ci Pt_2
aspettiamo per consentire alle bambine di essere meno ambivalenti e più dirette nelle loro esplorazioni…. Il percorso suggerito dovrebbe accompagnare la coppia fino al raggiungimento di una più chiara consapevolezza dei due genitori rispetto alle dinamiche relazionali con le loro bambine”.
Invero, il Tribunale per i Minorenni, nel decreto definitivo del 18 febbraio 2020, dava conto che “La consulenza svolta non ha evidenziato profili di pregiudizio con riferimento alle capacità genitoriali e alla relazione con le bambine atteso che “le bambine presentano strategie funzionali di attaccamento con entrambi i genitori ed entrambi i genitori presentano strategie funzionali di accudimento”, e osservava che all'esito dell'indicazione da parte del CTU della opportunità di un percorso psicologico
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per la coppia genitoriale, i coniugi avevano dato indicazioni non del tutto veritiere circa l'avvio di una effettiva e seria presa in carico psicologica.
Il Tribunale si determinava pertanto, definendo il procedimento, a limitare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e ad affidare le minori all'Ente, valutata la mancata comprensione da parte degli odierni appellanti di aspetti di fragilità personale e genitoriale, soprattutto nella madre, che potevano avere ricadute negative sul rapporto con le bambine, se non adeguatamente supportate da una presa in carico psicologica, nonché tenuto conto delle motivazioni che avevano indotto alla scelta della maternità surrogata e delle difficoltà di ordine emotivo che sarebbero derivate dall'affrontare il procedimento giudiziario in corso, nonché dell'approssimarsi del momento in cui sarebbe stato necessario spiegare alle bambine le modalità con cui erano state procreate. Indicava, pertanto, all'Ente di monitorare la situazione, con riferimento allo stato psicoemotivo delle minori e rispetto a presa in carico e sostegno genitoriale per i genitori.
In data 7 giugno 2019 veniva anticipata alla coppia l'instaurazione del procedimento di disconoscimento avanti il Tribunale ordinario di Pavia, richiesto anche dal PM con la richiesta di apertura del procedimento.
Il curatore speciale, pertanto, instaurava con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2019, il procedimento di prime cure, diretto a rimuovere lo status acquisito dalle minori in quanto difforme dal vero, rammentando che nel nostro ordinamento il divieto di maternità surrogata è espressione di un principio di ordine pubblico, come confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 8 maggio 2019, n. 12193), che ha ravvisato nell'istituto dell'adozione in casi particolari la corretta strada per tutelare, comunque, l'interesse delle minori alla conservazione della “famiglia degli affetti”.
Parte convenuta aveva invece chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la preminenza, nel caso in esame, dello status filiationis sul favor veritatis, in sintonia, in tesi, con recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali ed europei;in altri termini, parte convenuta reputava sussistenti i presupposti per ritenere prevalente l'interesse delle minori e al mantenimento del Pt_1 Parte_3 loro status di figlie legittime della Sig.ra su quello all'affermazione della verità Parte_2
biologica, con conseguente rigetto della domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, richiamando anche l'esito della CTU psicodiagnostica espletata presso il Tribunale per i
Minorenni.
Nel corso del procedimento veniva svolto l'interrogatorio libero dei coniugi e e Per_2 Parte_2
disposto che i Servizi affidatari delle bambine trasmettessero relazioni di aggiornamento.
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I Servizi affidatari più volte relazionavano in ordine all'evoluzione della vicenda familiare, dando conto di un netto miglioramento della situazione, rispetto alle motivazioni che avevano indotto il
Tribunale per i Minorenni a limitare la responsabilità genitoriale dei signori ed sia Per_2 Parte_2
dal punto di vista del percorso evolutivo delle minori, sia della serietà con cui i genitori si erano affidati agli operatori per una presa in carico sia a livello di percorso genitoriale che, per la sig. a Parte_2
livello personale.
La sentenza n. 1604/2022 nel procedimento R.G. 4599/2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di
Pavia decisa in Camera di Consiglio in data 28 novembre 2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022 così statuiva:
“[…] In definitiva, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, occorre assicurare anche al minore nato da maternità surrogata una tutela dei suoi diritti costituzionali non deteriore, (come attualmente risulta essere) rispetto ai diritti della donna gestante e dell'adottato. Demolire uno status di figlio in modo astratto ed automatico per il fatto stesso che il minore sia nato da surrogazione di maternità, poiché tale condotta è giustamente sanzionata penalmente, pur quando nessuna condanna sia di fatto intervenuta in concreto verso il genitore intenzionale - come appunto nel caso in esame - finirebbe ad esempio per porre il figlio nato da maternità surrogata la cui madre d'intenzione non abbia subito alcuna sanzione penale, in posizione diversa e deteriore rispetto (anche) a quella del figlio la cui madre sia stata condannata per alterazione di stato e per la quale non potrebbe essere applicata quale conseguenza automatica la decadenza dalla responsabilità genitoriale (cfr. sent. Corte Cost. n.
31/2012 e n. 7/2013). Il Collegio osserva dunque che la soluzione della prevalenza automatica del favor veritatis in caso di maternità surrogata, sostenuta da Corte Costituzionale 272/2017 con riferimento all'azione di stato oggetto del presente procedimento, non potendo l'interesse del minore essere adeguatamente tutelato dall'adozione in casi particolari, non appare più sostenibile, proprio alla luce della evoluzione giurisprudenziale (parere CEDU e Corte Costituzionale 33/2021) sopra rammentata. Proprio con riferimento all'adozione in casi particolari, occorre menzionare anche la recente ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 28.3.2022 n. 79) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della l.
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