Corte d'Appello Trieste, sentenza 08/10/2024, n. 396
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Testo completo
N. R.G. 18/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere est. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
15.1.2024 da
TR UK LA (CPF. 296.800.148-51), rappresentata e difesa dall'Avv.
MARIA STELLA LA MALFA, presso il cui studio in Palermo, via r.l. 24, 8 è elettivamente domiciliata, per procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in
Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3 è domiciliato ope legis;
APPELLATO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza dd. 12.12.2023 del Tribunale di Trieste - Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – R.G. n. 3232/2023 – “diritti della cittadinanza”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte dd. 26.06.2024, e quindi:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza n. 3232/2022 emessa dal Tribunale di Trieste, materia di immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Baldini Paola nell'ambito del giudizio N.R.G.
3232/2022, pubblicata in data 15.12.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di HE RU AN, nata in [...]
Paolo, (SP) Brasile, il 09.05.1980 (C.F. CPF.296.800.148-51) e residente in [...],
186, Bloco 1, App.to 142, San Paolo, Stato del San Paolo;
per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
In via ulteriore, i medesimi appellanti contestano in toto, sia in fatto che in diritto, quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti avversi atti difensivi, chiedendone che la causa venga trattenuta in decisione”.
Per l'appellato: come da foglio di precisazione delle conclusioni dd. 30.06.2024, e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale e nel merito rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 14.10.2022 HE RU AN, nata a
San Paolo, Brasile, esponeva di essere discendente diretta della cittadina italiana TO
IN TI (ovvero NA IA o IA AL) nata, come attestato dall'estratto dell'atto di nascita del Comune di Remanzacco, l'8.6.1895 a San Vito al Torre
(UD) dai genitori NI TI e UC SI, ed emigrata in Brasile ove, in data
3.10.1925, aveva contratto matrimonio con ST RU il quale, mai essendo stato naturalizzato, aveva mantenuto la cittadinanza italiana, trasmettendola ai sensi della L.
555/1912 ai suoi discendenti, e quindi al figlio NI RU, nato dal predetto matrimonio in data 13.06.1939, il quale in data 24.11.1973 aveva contratto matrimonio con MA De
AT Da Conceicao, unione dalla quale era nata, in data 9.5.1980, essa ricorrente, cittadina italiana in quanto nata da padre italiano (v. pag. 2 del ricorso).
La successiva parte del ricorso (pagg. 3 ss.) offriva peraltro una prospettazione dei fatti parzialmente diversa rispetto a quella originariamente allegata, prospettazione sulla quale veniva quindi fondata la domanda.
La ricorrente sosteneva che TO IN TI avesse mantenuto la cittadinanza italiana pur avendo contratto matrimonio con uno “straniero” (ST RU, precedentemente ed erroneamente indicato come italiano), in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, co. 3 L. 555/1912 pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/1975, e che avesse trasmesso tale status ai propri discendenti, iure sanguinis, ai sensi della medesima legge, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 L. 555/1912 con sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale.
Ciò esposto, HE RU AN chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla cittadinanza italiana, e di ordinare per l'effetto al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2. Notificatogli il ricorso, si costituiva il Ministero dell'Interno, che dichiarava di non contestare l'eventuale riconoscimento dello status di cittadina italiana in favore della controparte, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti, articolazioni estere del
Ministero degli affari esteri, alcun elemento in senso ostativo. Si rimetteva alla valutazione del giudice in ordine all'idoneità probatoria dei documenti allegati all'avverso ricorso, evidenziando, in particolare, che il certificato di matrimonio dell'ava da cui si pretendeva la trasmissione dello jus sanguinis risultava modificato per i nominativi di entrambi i nubendi, né vi era allegazione dell'atto di modifica delle risultanze dello stato civile da cui potessero
evincersi l'errore e le cause che avevano determinato l'accoglimento dell'istanza di rettifica con riferimento alla posizione dell'ava TO IN TI.
3. Dopo avere concesso alla ricorrente termine per controdedurre alle difese del Ministero, che alla prima udienza aveva rilevato che il certificato integrale di matrimonio era stato rettificato in via giudiziaria solo per il coniuge ST CI, con ordinanza dd. 12.12.2023 il Tribunale pronunciava l'impugnata ordinanza, con la quale veniva respinto il ricorso e condannata la RU AN alle spese di lite
Il giudice così motivava: “dalla documentazione agli atti non è possibile ricostruire le linea di discendenza.
Si rileva infatti che l'ava da cui si ritiene derivare la discendenza è tale TO IN
TI nata il [...] a [...] al Torre figlia di TI NI e SI UC
(doc. 3). Secondo la ricostruzione di parte ricorrente la sig.ra TO IN TI si è trasferita in Brasile e si è sposata in data 3.10.1925 con ST RU (doc. 5). Viene allegato certificato di matrimonio ove risulta che a contrarre matrimonio non sia la sig.ra IN
TI ma tale NA TO nata l'[...] nel distretto di Leme figlia di NI
TI e UC TI già residenti in [...]. Vero è che l'atto di matrimonio in data
21.07.2022 viene rettificato in via amministrativa e la nubenda viene indicata come TO
IN TI nata il [...] a [...] al Torre da NI TI e UC SI ma le rettifiche apportate sono piuttosto significative (modifica totale nome, anno e luogo di nascita e genitori) e, in ogni caso le difformità permangono confrontando l'ulteriore documentazione. Si afferma infatti che dall'unione tra TO IN TI e ST
RU (matrimonio avvenuto in data 3.10.1925) nasce in data 13.06.1939 NI RU
(doc. 6), quando la sig.ra TO IN TI ha 44 anni. Ma anche in tale atto la madre risulta essere tale OR TT di 38 anni originaria dello stato del Brasile.
Anche in questo caso interviene una rettifica in modo che la madre risulti essere TO
IN TI nata a [...] al Torre di 44 anni e il matrimonio si indica come avvenuto nel 1973 (?) e il padre della sig.ra IN TI è nato in [...]
Le difformità rilevate non attengono semplicemente a comprensibili errori dovuti a difficoltà nelle trascrizioni nei registri, sono relative a nomi, date, luoghi e le rettifiche avvenute in via
Amministrativa a loro volta riportano dati sbagliati.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso (par altro anche nel testo del ricorso si parla di avo/figlio/padre italiano quando ci si riferisce alla sig.ra TO IN TI) non trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti e quindi non è possibile ricostruire con certezza la linea di discendenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza”.
4. Avverso la citata pronuncia HE RU AN ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla base di due motivi.
4.1 Con il primo ha censurato l'ordinanza impugnata per difetto di motivazione ed errata valutazione delle prove documentali.
4.1.1 Ha contestato, innanzitutto, che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, composta dai magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere est. dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato il
15.1.2024 da
TR UK LA (CPF. 296.800.148-51), rappresentata e difesa dall'Avv.
MARIA STELLA LA MALFA, presso il cui studio in Palermo, via r.l. 24, 8 è elettivamente domiciliata, per procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in
Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3 è domiciliato ope legis;
APPELLATO con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza dd. 12.12.2023 del Tribunale di Trieste - Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – R.G. n. 3232/2023 – “diritti della cittadinanza”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note scritte dd. 26.06.2024, e quindi:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della ordinanza n. 3232/2022 emessa dal Tribunale di Trieste, materia di immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Baldini Paola nell'ambito del giudizio N.R.G.
3232/2022, pubblicata in data 15.12.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di HE RU AN, nata in [...]
Paolo, (SP) Brasile, il 09.05.1980 (C.F. CPF.296.800.148-51) e residente in [...],
186, Bloco 1, App.to 142, San Paolo, Stato del San Paolo;
per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
In via ulteriore, i medesimi appellanti contestano in toto, sia in fatto che in diritto, quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito nei precedenti avversi atti difensivi, chiedendone che la causa venga trattenuta in decisione”.
Per l'appellato: come da foglio di precisazione delle conclusioni dd. 30.06.2024, e quindi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale e nel merito rigettare l'appello avversario perché infondato per i motivi esposti in narrativa e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 14.10.2022 HE RU AN, nata a
San Paolo, Brasile, esponeva di essere discendente diretta della cittadina italiana TO
IN TI (ovvero NA IA o IA AL) nata, come attestato dall'estratto dell'atto di nascita del Comune di Remanzacco, l'8.6.1895 a San Vito al Torre
(UD) dai genitori NI TI e UC SI, ed emigrata in Brasile ove, in data
3.10.1925, aveva contratto matrimonio con ST RU il quale, mai essendo stato naturalizzato, aveva mantenuto la cittadinanza italiana, trasmettendola ai sensi della L.
555/1912 ai suoi discendenti, e quindi al figlio NI RU, nato dal predetto matrimonio in data 13.06.1939, il quale in data 24.11.1973 aveva contratto matrimonio con MA De
AT Da Conceicao, unione dalla quale era nata, in data 9.5.1980, essa ricorrente, cittadina italiana in quanto nata da padre italiano (v. pag. 2 del ricorso).
La successiva parte del ricorso (pagg. 3 ss.) offriva peraltro una prospettazione dei fatti parzialmente diversa rispetto a quella originariamente allegata, prospettazione sulla quale veniva quindi fondata la domanda.
La ricorrente sosteneva che TO IN TI avesse mantenuto la cittadinanza italiana pur avendo contratto matrimonio con uno “straniero” (ST RU, precedentemente ed erroneamente indicato come italiano), in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, co. 3 L. 555/1912 pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/1975, e che avesse trasmesso tale status ai propri discendenti, iure sanguinis, ai sensi della medesima legge, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1 L. 555/1912 con sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale.
Ciò esposto, HE RU AN chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla cittadinanza italiana, e di ordinare per l'effetto al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile, nonché alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
2. Notificatogli il ricorso, si costituiva il Ministero dell'Interno, che dichiarava di non contestare l'eventuale riconoscimento dello status di cittadina italiana in favore della controparte, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti, articolazioni estere del
Ministero degli affari esteri, alcun elemento in senso ostativo. Si rimetteva alla valutazione del giudice in ordine all'idoneità probatoria dei documenti allegati all'avverso ricorso, evidenziando, in particolare, che il certificato di matrimonio dell'ava da cui si pretendeva la trasmissione dello jus sanguinis risultava modificato per i nominativi di entrambi i nubendi, né vi era allegazione dell'atto di modifica delle risultanze dello stato civile da cui potessero
evincersi l'errore e le cause che avevano determinato l'accoglimento dell'istanza di rettifica con riferimento alla posizione dell'ava TO IN TI.
3. Dopo avere concesso alla ricorrente termine per controdedurre alle difese del Ministero, che alla prima udienza aveva rilevato che il certificato integrale di matrimonio era stato rettificato in via giudiziaria solo per il coniuge ST CI, con ordinanza dd. 12.12.2023 il Tribunale pronunciava l'impugnata ordinanza, con la quale veniva respinto il ricorso e condannata la RU AN alle spese di lite
Il giudice così motivava: “dalla documentazione agli atti non è possibile ricostruire le linea di discendenza.
Si rileva infatti che l'ava da cui si ritiene derivare la discendenza è tale TO IN
TI nata il [...] a [...] al Torre figlia di TI NI e SI UC
(doc. 3). Secondo la ricostruzione di parte ricorrente la sig.ra TO IN TI si è trasferita in Brasile e si è sposata in data 3.10.1925 con ST RU (doc. 5). Viene allegato certificato di matrimonio ove risulta che a contrarre matrimonio non sia la sig.ra IN
TI ma tale NA TO nata l'[...] nel distretto di Leme figlia di NI
TI e UC TI già residenti in [...]. Vero è che l'atto di matrimonio in data
21.07.2022 viene rettificato in via amministrativa e la nubenda viene indicata come TO
IN TI nata il [...] a [...] al Torre da NI TI e UC SI ma le rettifiche apportate sono piuttosto significative (modifica totale nome, anno e luogo di nascita e genitori) e, in ogni caso le difformità permangono confrontando l'ulteriore documentazione. Si afferma infatti che dall'unione tra TO IN TI e ST
RU (matrimonio avvenuto in data 3.10.1925) nasce in data 13.06.1939 NI RU
(doc. 6), quando la sig.ra TO IN TI ha 44 anni. Ma anche in tale atto la madre risulta essere tale OR TT di 38 anni originaria dello stato del Brasile.
Anche in questo caso interviene una rettifica in modo che la madre risulti essere TO
IN TI nata a [...] al Torre di 44 anni e il matrimonio si indica come avvenuto nel 1973 (?) e il padre della sig.ra IN TI è nato in [...]
Le difformità rilevate non attengono semplicemente a comprensibili errori dovuti a difficoltà nelle trascrizioni nei registri, sono relative a nomi, date, luoghi e le rettifiche avvenute in via
Amministrativa a loro volta riportano dati sbagliati.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso (par altro anche nel testo del ricorso si parla di avo/figlio/padre italiano quando ci si riferisce alla sig.ra TO IN TI) non trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti e quindi non è possibile ricostruire con certezza la linea di discendenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza”.
4. Avverso la citata pronuncia HE RU AN ha proposto appello, chiedendone la riforma sulla base di due motivi.
4.1 Con il primo ha censurato l'ordinanza impugnata per difetto di motivazione ed errata valutazione delle prove documentali.
4.1.1 Ha contestato, innanzitutto, che
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