Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2024, n. 560

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2024, n. 560
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 560
Data del deposito : 19 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Enrico Stefani Consigliere est
Dott. ssa Barbara Gallo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 682 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
AL Impianti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma via
Stazione di San Pietro n. 65, assistita e rappresentata, per procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv.to Fabio Fargetta del Foro di Gela, studio in Gela, via Tevere
n. 153, ivi elett. te dom. ta.
Appellante versus
TO Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Padova, via
Germania 34, assistita e rappresentata per procura telematica, dall'Avv.to Stella Gidoni del Foro di
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Venezia, studio in Mirano, (VE), via Cesare Battisti n. 15, ivi elett.t e dom. ta.
Appellata
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: per parte appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione
e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni:
I. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

II. Ritenere e dichiarare ammissibile il presente appello:
III. Ritenere e dichiarare fondati i motivi tutti esposti in narrativa;

IV. Conseguentemente e per l'effetto, in via principale riformare interamente la sentenza impugnata ed accertare che nulla è dovuto dalla AL Impianti alla TO Impianti, e pertanto accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'opposto decreto ingiuntivo con conseguente diritto della AL alla corresponsione della complessiva somma pari ad euro 47.373,76, oltre interessi, spese di giudizio e accessori di legge come da domanda di primo grado;

V. Accertare e dichiarare non sussistente la responsabilità solidale ex art. 29 dl.vo
276/2003
di AL per il decorso del termine di due anni;

VI. Per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell'opposto decreto ingiuntivo con conseguente diritto della AL alla corresponsione della complessiva somma pari ad euro 47.373,76, oltre interessi, spese di giudizio e accessori di legge come da domanda di primo grado;

VII. In subordine, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma pari ad euro 17.373,76, già riscossa da AL adottando ogni conseguenziale statuizione di legge e di giustizia anche in relazione alle spese di lite;

VIII. In ogni caso, condannare l'odierna appellante al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
IX. In subordine, si chiede che le spese di entrambi i gradi di giudizio vengano compensate.
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Per parte appellata.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia:
-in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis
c.p.c.
e in ogni caso dell'art. 345 c.p.c. per i motivi di fatto e di diritto esposti in atti;

-nel merito: rigettare tutte le domande svolte da AL Impianti s.p.a. nell'interposto appello inammissibili e/o infondate, in fatto e, in diritto, per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione di appello e di cui agli atti e alla produzione documentale di primo grado e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 392/2022.
-In ogni caso: con vittoria di competenze e spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO Impianti s.r.l. proponeva opposizione a D.I. emesso dal Tribunale di Padova in data
31.1.2020 con il quale le era ingiunto il pagamento in favore di AL Impianti s.r.l. della somma di euro 47.733,76, oltre interessi e spese del procedimento per preteso credito di cui a due fatture emesse in data 30.11.2019 e 31.5.2019. Parte opponente eccepiva l'altrui inadempimento al contratto di sub appalto inter partes e l'ulteriore inadempimento ad atto transattivo sottoscritto in data 18.12.20218, con domanda di revoca del decreto citato, ovvero, eventualmente accertato un credito dell'opposta, la riduzione del medesimo nella accertanda misura. AL contestava le altrui domande e insisteva per il pagamento delle somme ingiunte.
La vicenda contrattuale prendeva le mosse da contratto di sub appalto della TO con la committente Clea avente ad oggetto l'esecuzione di opere in un cantiere sito presso la caserma Del
Din di Vicenza, committente principale U.S. Army Corps of Engineers, nella specie impianti termomeccanici ed affini, laddove il rapporto contrattuale per cui è causa, ineriva, quanto alla AL, alla realizzazione dell'impianto sprinkler. Per contrasti sorti in corso d'esecuzione veniva sottoscritto in data 18.12.2018 atto di transazione, in tesi dell'ingiungente, (anch'esso) non oggetto di adempimento da parte della sub appaltatrice - committente TO. Parte opponente odierna appellante deduceva che a seguito di rimostranze di personale dipendente di GA Meccanica di
Milano s.r.l., era emerso che dipendenti della predetta, avevano lavorato presso il cantiere per cui
è causa per conto di AL, circostanze, secondo l'appellante, emerse nel mese di novembre 2018, e
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aventi anche ad oggetto il mancato pagamento delle rese prestazioni;
che era emersa l'esistenza di rapporti contrattuali di sub appalto, circostanza negata da AL che riferiva dell'esistenza di (solo) distacco di manodopera;
proseguiva l'opponente nel rappresentare e in tesi documentare la richiesta della prova del pagamento delle retribuzioni, degli oneri previdenziali, del TFR, della ritenute fiscali e dei premi assicurativi riferibili a detta manodopera;
che AL, comunque tenuta in base all'art. 5 del contratto 9.7.2018 di appalto che rinviava agli artt. 15 e 19 delle condizioni generali, si impegnava a fornire quanto richiesto, non provvedendovi neppure dopo incontro funzionale al citato accordo transattivo;
che era intervenuta, in tesi, puntuale contestazione di quanto sopra;
che tale situazione aveva determinato la sospensione dei pagamenti nei confronti del proprio interlocutore contrattuale, la TO;
che con la transazione di data 18.12,2018 TO riconosceva di dovere complessivamente la somma di euro 145.500,00, restando da fatturare
l'importo di euro 17.373,76, con scadenza 10.2.2019;
e che l'ulteriore importo dovuto a saldo, (per un totale, si osserva, pari alla somma oggi controversa), ovvero euro 30.0000,00, così per comune volontà delle parti e come da atto transattivo, sarebbe stato trattenuto (da TO) a garanzia e, quindi, corrisposto una volta che AL avesse consegnato tutta la documentazione citata e relativa alle maestranze impiegate per tutto il periodo di appalto;
esponeva ancora che con la transazione si dava atto che una volta adempiuto a quanto sopra nulla avrebbero le parti a pretendere l'un l'altra fatta eccezione, quanto alle maestranze impiegate da AL, per vertenze, contestazioni, pretese comunque involgenti la responsabilità prevista dall'art. 1676 c.c. e dall'art. 19 dl.vo 276/2003;
che dette maestranze avevano intimato all'esponente di non pagare la AL, avendo un credito notevole, onorato con un acconto di poco momento;
l'appellante dimetteva documentazione inerente, anche
e in particolare, l'inadempimento della AL agli obblighi assunti e l'ammissione dell'incompletezza di quanto inviato. L'opposta contestava detti assunti deducendo di avere adempiuto agli obblighi di cui alla transazione alla quale restava comunque estranea la somma di cui alla fattura emessa in data 30.11.2019.
Documentalmente istruita la causa il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione e revocava
l'opposto decreto.
In sintesi il Tribunale di Padova riteneva che AL non avesse provato la consegna di quanto pattuito in sede transattiva;
che a fronte della
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