Corte d'Appello Torino, sentenza 06/05/2024, n. 85

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 06/05/2024, n. 85
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 85
Data del deposito : 6 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. ssa Patrizia Visaggi CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 571 /2023 R.G.L. promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
e residente a [...](Arabia Saudita), rappresentato C.F._1
e difeso per procura in atti dall'Avv. Domenico Fragapane, presso il quale è elettivamente domiciliato a Torino in corso Vittorio Emanuele
II n. 190
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Torino (C.F. ), con
[...] P.IVA_1 sede in Torino, C.so Bramante 88 – in persona del Direttore
Generale Dott. – rappresentata e difesa, giusta Controparte_2
delega in atti, dall'Avv. Giovanna MANZOLI, anche disgiuntamente all'Avv. Claudia LOIACONO – con elezione di domicilio presso le stesse, in Corso Bramante n. 88
1 APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 26.10.2023
Per l'appellata:
Come da memoria depositata il 16.2.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso diretto al Tribunale di Torino il dr. Parte_2 ha chiamato in giudizio l Controparte_3
esponendo di avere lavorato in
[...]
qualità di dirigente medico presso la CP_4 Organizzazione_1
della Azienda convenuta dal 8.3.2014 al 16.9.2020;
di avere presentato in data 8.10.2019 domanda di aspettativa senza assegni per seguire il percorso formativo annuale offertogli dal
[...]
di aver l'azienda accolto Organizzazione_2
tale istanza ex art. 18 legge n.183/2010 dal 16.3.2020 al 15.9.2020;
di aver richiesto in data 4.8.2020 la prosecuzione dell'aspettativa senza assegno per i restanti sei mesi;
di aver la convenuta respinto tale richiesta per non meglio comprensibili “esigenze di servizio” e che, a fronte della propria disponibilità ad utilizzare i giorni di ferie maturati e non goduti, nonché le ore di servizio lavorate e non remunerate, per poter ultimare il semestre residuo presso il
[...]
l'azienda gli aveva comunicato l'impossibilità Org_2 giuridica di proseguire tale l'attività fruendo di istituti diversi dall'aspettativa;
di avere comunicato all'azienda di rinunziare al proprio posto di lavoro, previa fruizione dei giorni di ferie maturati e non goduti e previo recupero delle ore di servizio confluite nella banca ore (doc.9,10);
di aver l'azienda risposto che la fruizione delle ferie sarebbe stata incompatibile ex art. 53 del dlgs 165/2001 con lo
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svolgimento di altra attività (doc.11);
di avere rassegnato le proprie dimissioni in data 14.9.2020 con decorrenza dal 16.9.2020 per poter proseguire l'esperienza formativa (doc.1);
di avere vanamente richiesto in data 28.9.2020 il pagamento delle ore confluite in banca ore non remunerate né recuperate e delle ferie maturate e non godute, pari 98 giorni alla data del recesso, riservandosi l'azienda di addebitargli l'indennità sostitutiva del preavviso.
Tanto premesso il ricorrente ha chiesto il pagamento: di euro
18.187,82 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno;
di euro
47.561 per le 1.528,31 ore contabilizzate in banca ore, non remuneratene nè compensate, in subordine anche a titolo di risarcimento del danno;
di euro 23.55,54 per le 66 ore di attività lavorativa annua aggiuntiva, per gli anni 2016 e 2019;
di euro
61.243,71, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso essendo le proprie dimissioni sorrette da giusta causa;
di accertare e dichiarare il proprio diritto al premio aziendale, indicato nei cedolini paga come
“risorse aggiuntive”, per un totale di euro 40.19,04, in rapporto alle ore di straordinario effettuate e, conseguentemente, di condannare
l'azienda al pagamento di tale importo.
L' ha contestato le avverse pretese sostenendo, Controparte_3 in particolare, che: l'istanza di proroga dell'aspettativa non retribuita era stata respinta anche in quanto intervenuta durante l'emergenza legata alla pandemia;
il ricorrente aveva di fatto svolto una vera e propria esperienza lavorativa in Arabia Saudita;
le dimissioni rassegnate dal ricorrente erano prive di giusta causa ed egli stesso, nella sua nota del 14.9.2020, si dichiarava consapevole dell'esistenza di un periodo di preavviso di tre mesi in caso di dimissioni;
le dimissioni erano quindi frutto di una libera e consapevole scelta del lavoratore;
l'indennità sostitutiva per i giorni di
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ferie maturati e non goduti non poteva essere pagata stante il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 del d.l. 95/2012;
le ore eccedenti il debito orario di 38 ore settimanali, non remunerate e non recuperate dal ricorrente, erano 1184, in quanto le guardie notturne e festive svolte erano già state remunerate;
le ulteriori ore prestate in aggiunta al debito orario, derivanti da altre attività lavorative diverse dalle guardie, non erano remunerabili in quanto il C.C.N.L. specifica che le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite solo per i servizi di guardia e di pronta disponibilità;
le ore ulteriori svolte dal dirigente medico rispetto al suo debito orario rientravano nella retribuzione di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi annuali, fatta salva la possibilità del recupero dietro richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio. L'Azienda ha quindi chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 16.708,32 o, in subordine, in caso di riconoscimento di una qualsiasi somma in favore del ricorrente, di operare la compensazione con il proprio controcredito avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso.
Con sentenza n.663/2023, pubblicata il 26.4.2023, il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute pari ad euro 18.187,82, nonché il diritto dell al pagamento dell'indennità Controparte_3 sostitutiva del preavviso pari ad euro 16.708,32 e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a pagare al ricorrente il residuo importo di euro 1.479,50 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo, compensate le spese di lite.
Il dr. ha proposto appello chiedendo la riforma parziale Parte_2 della sentenza, cui ha resistito l'appellata chiedendo il rigetto del
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gravame avversario e, con appello incidentale, la riforma parziale della sentenza.
All'udienza di discussione del 28.2.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando che:
- nella lettera di dimissioni del 14.9.2020 il dirigente medico si è dichiarato consapevole del suo obbligo di prestare il preavviso e ha proposto all'amministrazione alcune alternative: rinuncia al periodo di preavviso da parte dell' imputazione a preavviso delle ore CP_5 lavorate e non recuperate, disponibilità a lavorare “nei tempi concordati” con l'amministrazione, in modo da continuare a svolgere contestualmente la sua attività lavorativa in Arabia Saudita;
è stato quindi lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità della giusta causa del recesso, ossia di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro;

- deve quindi essere accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta nell'importo quantificato di euro 16.708,32, non contestato;

- spetta al ricorrente l'indennità per ferie non godute atteso che l'art.
5, d.l. n.95/2012
, convertito in legge n.135/2012, deve essere interpretato in conformità al diritto dell'Unione Europea (direttiva UE
4 novembre 2003 n. 88, art. 7 par. 2) e all'art. 36 Cost. e, pertanto, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza eurounitaria (v.
CGUE, sentenza del 20 luglio 2016 nel caso C-341/15;
Pt_3
CGUE sentenza 12 giugno 2014, nella causa C-118/13;
Grande
Sezione della CGUE in data 6 novembre 2018, nella causa
C-619/16) e dalla S.C. (Cass. n.13.613/2020;
Cass. n. 18.140/2022) deve concludersi che l'A.O.U. convenuta non ha allegato né provato,
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come sarebbe stato suo onere, di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore, nel periodo precedente alle sue dimissioni, nel corso del quale si è verificato l'accumulo dei giorni di ferie, potesse fruirne, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo
e informandolo, precisamente e in tempo utile, del fatto che, in caso di mancata fruizione, le ferie sarebbe andate
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