Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/03/2024, n. 146
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Testo completo
N. 228/2020 R.G.
CORTE DI APPELLO DI TT
SEZIONE CIVILE
All'udienza del giorno 28/03/2024, ore dinanzi al collegio composto da:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
È chiamata, con l'assistenza del cancelliere di udienza, alle ore 10.20 la causa iscritta al n.
228/2020 R.G. vertente tra:
SP DI TT (avv. Giuseppe Di Rosa)
Appellante
E
S.S.T. S.R.L. (avv. Maurizio Salvatore Maria Cannizzo)
Appellata
Sono presenti:
Per l'appellante è presente l'avv. Antonio Giorgio, in sostituzione dell'avv. Di Rosa per delega orale;
Per l'appellata è presente l'avv. Cannizzo
I procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ed illustrano oralmente i rispettivi argomenti.
Interpellate, le parti nulla osservano in ordine alla composizione del collegio.
LA CORTE
Dato atto di quanto sopra, alle ore 10.25 si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL PRESIDENTE
§§§
Successivamente alle ore 12.45 il collegio, come sopra composto, rientra in aula. Nessuno è presente. Si dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale
IL PRESIDENTE
1
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 28 MARZO 2024 NELLA CAUSA N. 228/2020
R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TT
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa in grado di appello
da
SP DI TT (C.F. P.I 01825570854) corrente in SS, Via Giacomo
Cusmano n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Direttore Generale, Dott. Ing.
Alessandro Caltagirone, rappresentata e difesa, giusta Deliberazione del Direttore Generale n° 2048 del 07.08.2020, dall'Avv. Giuseppe Di Rosa (C.F. [...]), con domicilio elettronico presso l'indirizzo pec: giuseppedirosa@pecavvpa.it, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
CONTRO
S.S.T. S.R.L. corrente in Gela, Via Francia n°4 (P.I. 01491170856), quale titolare della Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) denominata Caposoprano Residence S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Nunzio Renato Mauro, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Salvatore Maria Cannizzo (C.F. [...]– pec: maurizio.cannizzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela (CL), Via Cicerone n.108, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado appellata
2 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28 marzo 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2016 la Azienda Sanitaria Provinciale di SS (di seguito: SP di SS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di SS e notificato il 23/6/2016 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della S.S.T. s.r.l., della somma di € 83.052,80, oltre spese ed interessi come quantificati nello stesso decreto, per prestazioni sanitarie e socio/assistenziali in favore di anziani e disabili rese sulla base dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti il 14 aprile
2014.
La somma ingiunta era quella portata dalla fattura n. E/02 emessa dalla S.S.T. s.r.l. per servizi erogati sulla base dell'accordo contrattuale stipulato il 14 aprile 2014 con la SP di SS, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Gela, Via Palazzi 217, prestazioni sanitarie e socio/sanitarie in favore di anziani e disabili, ivi inviati dalle competenti Unità di Valutazione
Multidimensionali (UVM) della SP medesima.
Il servizio era stato erogato dalla S.S.T. s.r.l. con le modalità e alle condizioni riportate nel protocollo allegato all'accordo contrattuale citato che, espressamente, disciplinava le modalità d'ingresso dei pazienti in RSA, la gestione della struttura e la remunerazione delle relative prestazioni.
La S.S.T. s.r.l. affermava che aveva inviato alla SP di SS la suddetta fattura chiedendo il pagamento della somma indicata e calcolata in ragione della tariffa vigente ma la fattura era rimasta impagata.
La SP di SS eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di SS ed indicava essere competente, per materia e territorio, la Sezione Specializzata per Imprese della
Corte di Appello di Palermo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168,
n. 1, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, atteso che si trattava di controversia relativa a prestazioni rese in forza di contratto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria, del quale era parte la detta società a responsabilità limitata.
La SP di SS, nel merito, chiedeva che fosse accolta l'opposizione per le ragioni esposte con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La S.S.T. s.r.l. (opposta) si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, per le ragioni compiutamente esposte nella sua comparsa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di SS, con sentenza n. 255/2020, pubblicata in data 22 luglio 2020, rigettava
l'opposizione della SP di SS avverso il decreto ingiuntivo e la condannava al pagamento
3
in favore dell'opposta delle spese processuali che liquidava in euro 7.200,00 per competenze, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
La sentenza veniva appellata dalla SP di SS, sulla scorta dei seguenti motivi. Con il primo motivo deduceva che il giudice di prime cure aveva errato a non accogliere l'eccezione
d'incompetenza per materia e territorio in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese della Corte di Appello di Palermo.
Con il secondo motivo deduceva che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare circa la sospensione necessaria e/o facoltativa del processo.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità del contratto per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) tra l'SP di SS e la RSA gestita dalla
CORTE DI APPELLO DI TT
SEZIONE CIVILE
All'udienza del giorno 28/03/2024, ore dinanzi al collegio composto da:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
È chiamata, con l'assistenza del cancelliere di udienza, alle ore 10.20 la causa iscritta al n.
228/2020 R.G. vertente tra:
SP DI TT (avv. Giuseppe Di Rosa)
Appellante
E
S.S.T. S.R.L. (avv. Maurizio Salvatore Maria Cannizzo)
Appellata
Sono presenti:
Per l'appellante è presente l'avv. Antonio Giorgio, in sostituzione dell'avv. Di Rosa per delega orale;
Per l'appellata è presente l'avv. Cannizzo
I procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi ed illustrano oralmente i rispettivi argomenti.
Interpellate, le parti nulla osservano in ordine alla composizione del collegio.
LA CORTE
Dato atto di quanto sopra, alle ore 10.25 si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL PRESIDENTE
§§§
Successivamente alle ore 12.45 il collegio, come sopra composto, rientra in aula. Nessuno è presente. Si dà lettura della sentenza che viene allegata al presente verbale
IL PRESIDENTE
1
ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 28 MARZO 2024 NELLA CAUSA N. 228/2020
R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TT
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott. Gaetano Sole Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa in grado di appello
da
SP DI TT (C.F. P.I 01825570854) corrente in SS, Via Giacomo
Cusmano n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Direttore Generale, Dott. Ing.
Alessandro Caltagirone, rappresentata e difesa, giusta Deliberazione del Direttore Generale n° 2048 del 07.08.2020, dall'Avv. Giuseppe Di Rosa (C.F. [...]), con domicilio elettronico presso l'indirizzo pec: giuseppedirosa@pecavvpa.it, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
CONTRO
S.S.T. S.R.L. corrente in Gela, Via Francia n°4 (P.I. 01491170856), quale titolare della Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) denominata Caposoprano Residence S.r.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Nunzio Renato Mauro, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Salvatore Maria Cannizzo (C.F. [...]– pec: maurizio.cannizzo@legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela (CL), Via Cicerone n.108, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado appellata
2 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28 marzo 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2016 la Azienda Sanitaria Provinciale di SS (di seguito: SP di SS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2016 emesso dal Giudice del Tribunale di SS e notificato il 23/6/2016 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della S.S.T. s.r.l., della somma di € 83.052,80, oltre spese ed interessi come quantificati nello stesso decreto, per prestazioni sanitarie e socio/assistenziali in favore di anziani e disabili rese sulla base dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti il 14 aprile
2014.
La somma ingiunta era quella portata dalla fattura n. E/02 emessa dalla S.S.T. s.r.l. per servizi erogati sulla base dell'accordo contrattuale stipulato il 14 aprile 2014 con la SP di SS, presso la Residenza Sanitaria Assistenziale sita in Gela, Via Palazzi 217, prestazioni sanitarie e socio/sanitarie in favore di anziani e disabili, ivi inviati dalle competenti Unità di Valutazione
Multidimensionali (UVM) della SP medesima.
Il servizio era stato erogato dalla S.S.T. s.r.l. con le modalità e alle condizioni riportate nel protocollo allegato all'accordo contrattuale citato che, espressamente, disciplinava le modalità d'ingresso dei pazienti in RSA, la gestione della struttura e la remunerazione delle relative prestazioni.
La S.S.T. s.r.l. affermava che aveva inviato alla SP di SS la suddetta fattura chiedendo il pagamento della somma indicata e calcolata in ragione della tariffa vigente ma la fattura era rimasta impagata.
La SP di SS eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di SS ed indicava essere competente, per materia e territorio, la Sezione Specializzata per Imprese della
Corte di Appello di Palermo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168,
n. 1, così come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, atteso che si trattava di controversia relativa a prestazioni rese in forza di contratto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria, del quale era parte la detta società a responsabilità limitata.
La SP di SS, nel merito, chiedeva che fosse accolta l'opposizione per le ragioni esposte con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La S.S.T. s.r.l. (opposta) si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, per le ragioni compiutamente esposte nella sua comparsa e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di SS, con sentenza n. 255/2020, pubblicata in data 22 luglio 2020, rigettava
l'opposizione della SP di SS avverso il decreto ingiuntivo e la condannava al pagamento
3
in favore dell'opposta delle spese processuali che liquidava in euro 7.200,00 per competenze, oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
La sentenza veniva appellata dalla SP di SS, sulla scorta dei seguenti motivi. Con il primo motivo deduceva che il giudice di prime cure aveva errato a non accogliere l'eccezione
d'incompetenza per materia e territorio in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese della Corte di Appello di Palermo.
Con il secondo motivo deduceva che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciare circa la sospensione necessaria e/o facoltativa del processo.
Con il terzo motivo deduceva l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva dichiarato la nullità del contratto per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSA) tra l'SP di SS e la RSA gestita dalla
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