Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2025, n. 204
Sentenza
30 gennaio 2025
Sentenza
30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. N. 561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente relatore
Dott. Irene Lupo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 561/2024
TRA
IL GIARDINO DI VIA CIALDINI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.IVA IVA 06218720966), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto M. Tedoldi (C.F. [...]) e Diana
Ingravallo (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, Via Podgora, n. 12/A;
APPELLANTE
SIRO S.R.L. (C.F. e P.IVA 05041850966), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Emilio Maria
Sgalla (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Corso Europa n. 12;
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO “CIALDINI 91” di VIA ENRICO CIALDINI n. 91 MILANO (C.F.
97768660157), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Tommolillo (C.F. TMMSLN74P46
F839P) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, viale Lazio n. 21;
APPELLATO
Avente ad oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex. art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni.
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R.G. N. 561/2024
Per IL GIARDINO DI VIA CIALDINI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito, rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell'appellante principale “Il AR di Via LD SR in liquidazione”, in quanto infondate. Vinte le spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna del Condominio a rimborsare tutte le somme che l'appellante fosse costretta a corrispondere, oltre a interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
In via istruttoria, si richiamano le istanze ed eccezioni formulate in prime cure e, pertanto, ribadite le eccezioni di nullità assoluta e/o di inammissibilità della CTU, perché svolta extra petita et quaesita e con finalità esplorative, ribadite, oltre alla nullità, anche la manifesta contraddittorietà e totale inattendibilità della CTU (per estensione su fatti e temi d'indagine estranei a quelli oggetto della domanda;
per mancata riposta alle osservazioni del CTP e alle richieste di chiarimenti;
per utilizzo di dati e circostanze non verificate durante le oo.pp. né in altro modo acquisite all'istruttoria;
per avere reso conclusioni compensative al di là del giudizio tecnico), così come eccepite e rilevate con istanze del 21/09/2022 e del 24/10/2022, nonché a verbale del 25/11/2021 e del 23/11/2022, senza che ciò implichi alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede: a) disporsi rinnovazione della CTU con altro consulente;
b) l'ammissione di prova per interpello e testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “è vero che”:
1) “nei primi mesi del 2015 la IR ha preso visione delle infiltrazioni sul soffitto dell'appartamento interno 41”
2) “nella prima metà dell'anno 2015 la IR ha eseguito interventi sui terrazzi delle unità immobiliari riferite ai signori AN e LO e sul terrazzo superiore all'unità interno 41 (RN)”.
Si indicano a testi: i signori ID AN, MI LO e EM RN, tutti dom.ti in via LD
n.91, la sig.ra Bianca Nocerino, dom.ta in Paderno Dugnano, ed il sig. Giacinto Caliò, dom.to presso IR spa.
Per SIRO S.R.L.
In via principale
- in accoglimento dei motivi d'appello articolati in atti, accertare e dichiarare che la sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Milano è illegittima ed erronea in relazione ai capi impugnati (motivi riproposti da ultimo nei paragrafi 5.1.-5.2-5.3. della comparsa di costituzione e risposta depositata dall'esponente in data 17 maggio 2024) e, conseguentemente, riformare la suddetta sentenza in forza di quanto richiesto nei citati motivi d'appello;
- rigettare il primo motivo d'appello articolato da Il AR di Via LD S.r.l. in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni descritte in atti;
In via istruttoria
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R.G. N. 561/2024
- rigettare le istanze istruttorie rispettivamente proposte dal Condominio “LD 91” e da Il
AR di Via LD S.r.l. per tutte le ragioni descritte in atti;
Ferma la riforma parziale come sopra della sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 22 gennaio 2024, accogliere per quanto di competenza in questa sede, contraiis reiectis, le conclusioni precisate in primo grado e qui di seguito richiamate testualmente:
- in ogni caso accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del Condominio “LD 91” dall'esercizio dell'odierna azione ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della medesima;
Nel merito
In via principale, rigettare integralmente le domande proposte dal Condominio “LD 91” nei confronti di IR s.r.l., in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi responsabilità di IR s.r.l. in ordine ai presunti vizi lamentati presso il complesso residenziale sito in Via LD n. 89, Milano, accertare e dichiarare che la quota di responsabilità imputabile a IR
s.r.l. deve essere determinata in misura minima, tenuto anche conto dell'attività e delle opere ivi svolte da CE OS S.p.A. e della clausola di esonero di responsabilità contenuta nel contratto di appalto stipulato in data 16 gennaio 2012 tra IR s.r.l. e Il AR di Via LD
s.r.l., nonché del ruolo effettivo avuto da ciascuna parte nella vicenda;
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche con riferimento al primo grado di giudizio.
Per CONDOMINIO “CIALDINI 91” di VIA ENRICO CIALDINI n. 91 MILANO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
1) In via principale e nel merito:
-accertare e dichiarare infondato l'appello proposto da IGDVC avverso la sentenza n. 731/2024 del
Tribunale di Milano, Sez. VII Civile, Dott. Federico Salmeri, RG 44783/2020, pubblicata il
22/01/2024, posto che non sono stati offerti fondati e/o legittimi motivi di gravame, essendo la sentenza ben motivata e priva di vizi logici-giuridici e per l'effetto
-respingere l'appello proposto da IGDVC con pedissequa conferma della sentenza sopra identificata.
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ai due gradi di giudizio, oltre ai compensi per il sub-procedimento ex art. 351
c.p.c. di cui pure si chiede la liquidazione;
- IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
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R.G. N. 561/2024
2) In via principale e nel merito:
-accertare e dichiarare infondato sia l'appello principale che quelli incidentale proposto da SIRO
S.r.l., avverso la sentenza n. 731/2024 del Tribunale di Milano, Sez. VII Civile, Dott. Federico
Salmeri, RG 44783/2020, pubblica il 22/01/2024, posto che non sono stati offerti fondati e/o legittimi motivi di gravame, essendo la sentenza ben motivata e priva di vizi logici-giuridici e per l'effetto
-respingere sia l'appello principale che l'appello incidentale, proposti da SIRO S.r.l. con pedissequa conferma della sentenza sopra identificata.
- Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativa ad entrambi i gradi di giudizio, oltre ai compensi per il sub-procedimento ex art, 351 cpc di cui pure di chiede la liquidazione.
3) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio “LD 91”, conveniva in giudizio Il AR di Via LD SR (in qualità di costruttore-venditore e di seguito solamente “Il AR”) e IR SR (in qualità di appaltatore) onde ottenere il risarcimento, ex artt. 1669 c.c. e 2043 c.c., di tutti i danni derivanti dai vizi e difetti di costruzione del complesso condominiale stesso imputabili all'operato delle convenute.
A sostegno delle proprie domande, l'attore esponeva che:
- Il Condominio “LD 91” era stato realizzato dalla società Il AR in qualità di costruttore-venditore, la quale aveva appaltato l'esecuzione dei lavori, dapprima, a CE
OS SP (fallita in corso d'opera) e, successivamente, a IR SR (già IR SP);
- in data 26.11.2019, a fronte di riscontrati vizi e difetti di costruzione nelle parti comuni, faceva eseguire dall'arch. Alessandro Ferrari una perizia di parte, che confermava quanto visivamente riscontrato di condomini, le relative cause e la relativa gravità (doc. 9 fasc. Condominio);
- in data 13.12.2019, denunciava tali vizi a Il AR ed a IR, ai quali veniva altresì contestata la responsabilità ex artt. 1669 c.c. e 2043 c.c.;
- di aver successivamente introdotto un procedimento di ATP (RG n. 56754/20191) terminato con
CTU del 27.10.2020, che confermava l'esistenza di gravi vizi e difetti di costruzione delle parti comuni, per un ammontare complessivo di € 923.130,00 oltre oneri fiscali.
Chiedeva dunque, in definitiva:
- il risarcimento dei danni per i vizi e difetti di costruzione;
R.G. N. 561/2024
- i costi previsti dal CTU (non quantificati) quali i compensi per DL e Progettista;
- il costo degli interventi ritenuti necessari per il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
- il costo degli interventi necessari per il rilascio del certificato prevenzione incendi in corso di validità, nonché per l'eliminazione delle discrepanze di ordine urbanistico/edilizio ed impiantistico eventualmente a carico del Condominio.
Si costituiva Il AR di Via LD SR chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree.
Eccepiva, anzitutto, l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore IR, nei confronti del quale aveva già proposto azione2 ed evidenziava, in ogni caso, di non aver mai ricoperto il ruolo di costruttore- venditore, bensì di mero venditore, con conseguente inoperatività nei propri confronti, della responsabilità ex art. 1669 c.c..
Eccepiva, inoltre, quanto al merito, che taluni dei vizi lamentati