Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 7
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1154 / 2022 R.G. promossa da
AV ER CO rapp. e difeso dall'Avv.to MASSA FRANCESCO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
FALLIMENTO ESACONTROL MEDITERRANEA SRL IN LIQUIDAZIONE rapp. e difesa dall'avv.to COSMAI ER presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
IA RI rapp. e difesa dall'Avv.to Adolfo Barra Caracciolo presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio viste e/o ritenute
1) in via preliminare sospendere il presente giudizio ex art 295 cpc in attesa della res judicata circa le pretese del fallimento Esacontrol Mediterranea Srl in liquidazione attualmente al vaglio della Corte di Appello di Napoli;
2) Nel merito, per i motivi tutti di cui in atto di appello, riformare integralmente la sentenza
28.10.2022 n. 673/20220 del Tribunale di La Spezia respingendo le domande;
del FA
3) in subordine dichiarare l'intervenuto difetto di interesse ad agire del FA Esacontrol Mediterranea Srl in liq. in relazione al capo della domanda relativa alla revocatoria dell'atto di donazione del 23.01.2015, a rogito del notaio Cattanei rep. 21721, racc. 8962, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di La Spezia in data 16.02.2015 al n. Reg. Part. 6584, Reg.
Gen. 8820;
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Sentenza oggi appellata, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di avvenuto pagamento dello stesso al saldo,
5) In ogni caso : vinte le spese, i diritti e gli onorari del doppio grado di giudizio, compresa
CPA, IVA e spese generali di studio e compresa la restituzione dell'imposta di registro della sentenza di primo grado pari a euro 200,00.”
PARTE APPELLATA FALLIMENTO ESACONTROL MEDITERRANEA SRL IN
LIQUIDAZIONE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare la sentenza Tribunale di La Spezia n. 673/2022. Con condanna dell'appellante CO
DA GI al pagamento delle spese del grado di appello, oltre rimborso spese generali 15%,
C.P.A. 4% e Iva 22%.”
PARTE APPELLATA IA RI
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, rilevata la mancata impugnazione, a) confermare il capo della impugnata sentenza n. 673/2022 emessa e pubblicata in data 28 ottobre 2022, notificata telematicamente in data 2 novembre 2022 con cui l'Ill.mo Tribunale di La Spezia ha così disposto “Compensa le spese nei confronti della convenuta NA RI.”
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il FALLIMENTO ESACONTROL MEDITERRANEA
S.R.L in liquidazione conveniva in giudizio AV ER CO e IA RI affinché il Tribunale della Spezia revocasse gli atti di costituzione di fondo patrimoniale e di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., contenuti nell'atto a rogito del notaio Edmondo Ansaldo di
Genova stipulato in data 21.05.2013 (all.4), nonché l'atto di donazione del 23.01.2015 a rogito del notaio Cattanei.
Il FALLIMENTO esponeva:
- che la società IPA INDUSTRIES era stata dichiarata fallita (All. 8);
- che il convenuto aveva ricoperto la carica di amministratore della società attrice dal 25.11.2008 al
27.07.2012 e la carica di liquidatore nel successivo arco di tempo fino alla dichiarazione di fallimento
(All. 9);
- che dagli accertamenti compiuti dal Curatore del FA era emersa la responsabilità del CO
a titolo di mala gestio nei periodi in cui il medesimo aveva ricoperto le cariche prima di amministratore e poi di liquidatore della società attrice;
- che aveva proposto azione ex art. 146 L.F. nei confronti del convenuto per un danno quantificato in
€ 7.109.242, dinanzi il Tribunale di Napoli (v. all. 10 e 11);
- che il convenuto aveva disposto del suo intero patrimonio immobiliare con gli atti revocandi del
21.05.2013 e del 23.01.2015 al sorgere del debito risarcitorio da mala gestio.
Il FALLIMENTO deduceva che trattandosi di revoca di atti compiuti dopo il sorgere del credito non era necessario provare il consilium fraudis, ovvero che fine di pregiudicarne il soddisfacimento>> (art. 2901 comma 1 n. 1 cod. civ.), essendo sufficiente la
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prova della mera scientia damni. Peraltro, la natura gratuita dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale rendeva irrilevante lo stato psicologico del coniuge ER NA.
Il FALLIMENTO deduceva un credito, seppure ancora litigioso, di oltre 7 milioni di euro e
l'incapienza del patrimonio del convenuto in conseguenza degli atti in ordine ai quali proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Si costituiva AV ER CO che contestava tutto quanto ex adverso eccepito e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di
Napoli, nonché il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva IA RI che eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa e chiedeva di dichiarare inammissibile la domanda proposta nei suoi confronti.
Con sentenza n. 673/2022, pubblicata il 28.10.2022, il Tribunale di La Spezia così decideva:
“- revoca e dichiara inefficaci, nei confronti del fallimento attore, i seguenti atti:
• atti di costituzione di fondo patrimoniale e di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. contenuti nell'atto a rogito del notaio Edmondo Ansaldo di Genova stipulato in data 21.05.2013 con
Rep. n. 61889, Racc. n. 25242, registrato presso la Agenzia Entrate di Genova 2 in data 03.06.2013 al n. 6090 serie 1T, trascritto presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari di La Spezia in data
05.06.2013 ai nn.