Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2024, n. 1162

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2024, n. 1162
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 1162
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nelle causa iscritta al n. 889/2021 R.G. promossa da
DI ET US, nato a [...] il [...] (c.f.: DBN GPP
81L05 B428Q), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Pirracchio;
appellante contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: 80078750 587), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese;
appellato
La causa veniva posta in decisione il 14 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.14 del 21 gennaio 2021, il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da Di NE GI, con il quale il ricorrente – premettendo di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda La Preferita
s.r.l. con la qualifica di bracciante agricolo e cernitore manuale di agrumi, nel periodo intercorrente dal 10 novembre 2010 al 31 dicembre 2010 per 43 giornate e dall'1
gennaio 2011 al 31 maggio 2011 per complessive 56 giornate – conveniva l'INPS deducendo l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento di tali giornate e dei predetti periodi lavorativi e conseguentemente ne chiedeva il riconoscimento, nonché la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di disoccupazione e del rimborso
IRPEF relativamente all'anno 2011 da erogare nel 2012 come stabilito per legge. Il giudicante, nel rigettare la domanda, evidenziava che il disconoscimento era seguito a un accertamento ispettivo, con cui erano stati annullati tutti i rapporti di lavoro, denunciati dalla ditta La Preferita s.r.l., e riteneva, pertanto, che incombesse sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza dell'asserito rapporto di lavoro disconosciuto dall'istituto convenuto e che non fosse sufficiente la generica asserzione di avere prestato attività lavorativa presso una determinata azienda o l'indicazione del numero dei giorni lavorati, trattandosi di elementi non determinanti ai fini della prova della natura subordinata del rapporto.
In disparte la genericità delle allegazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, il decidente escludeva che – sulla base delle dichiarazioni testimoniali insufficienti e prive di ulteriori riscontri in atti – fosse stata raggiunta la prova della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società sopra indicata negli anni 2010 e 2011.
Peraltro, il teste NO NT aveva addirittura dichiarato di aver lavorato per La
Preferita a partire dal 2007, quando invece la società era stata costituita solo nel 2010.
Il giudice del lavoro reputava, altresì, non decisiva sul piano probatorio la documenta- zione versata in atti dal ricorrente (UNILAV, CUD, buste paga) trattandosi di docu- mentazione di formazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro
Avverso tale pronuncia proponeva appello il lavoratore soccombente, con ricorso de- positato il 20 luglio 2021.
Si costituiva l'INPS, resistendo al gravame.
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che non fosse stata fornita prova adeguata circa lo
svolgimento dell'attività lavorativa e la natura subordinata del rapporto. Al contrario, da un lato i testi avrebbero confermato che il Di NE aveva lavorato presso la ditta “La Preferita” nei periodi allegati, dall'altro la natura subordinata del rapporto lavorativo doveva ritenersi indiscussa, non essendo mai stata oggetto di contestazione da parte dell'istituto appellato. Peraltro, la sussistenza del vincolo di subordinazione emergerebbe sia dalle prove documentali offerte (CUD e buste paga) che dalle allegazioni in ricorso e dalle testimonianze rese circa le mansioni svolte, gli orari osservati e la
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