Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2024, n. 1519
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Testo completo
R.g. 820 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, in persona del Ministro in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante -
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso
-Appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.12.2022 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro, - in qualità di docente supplente nell'a.s. 2021/2022, Controparte_1
1
dal 06.10.2021 al 30.06.2022 presso Scuola Primaria “G. Beltrani” 4 Cd. di Trani (BAEE175015) su sostegno con orario completo - ha chiesto accertarsi il proprio diritto a beneficiare della Carta
Elettronica istituita dalla L. n. 107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, “condannarsi il resistente a provvedere in tal senso Parte_1 con assegnazione della soma complessiva di €. 500,00”, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della Parte_1
domanda.
2. Con sentenza n. 515/2023 emessa il 15.03.2023, il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente così statuendo: “-dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad Euro 500,00 per l'anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione;
-condanna, per l'effetto, il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, al pagamento di Euro 500,00 in favore della parte ricorrente;
-compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il , in persona del Parte_1
Ministro pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in Euro 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
2.1. Il primo giudice - ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della
Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivo DPCM attuativo 24.09.2015, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento - concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che
“la scelta del di escludere dal beneficio della Carta docenti il personale con contratto a Parte_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A”. (C.d.S., sentenza n. 1842/2022).
Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
2 docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a Parte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 Parte_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n.
803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022.
Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si Per_1 afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
2.2. Il Tribunale, infine, nel dar atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava “il mero pagamento del corrispondente valore della carta”, riteneva “ che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e Parte_1
come tale sia ammissibile nei termini proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la
3 domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”.
Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del laddove Parte_1
sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per l'anno scolastico oggetto di causa nei limiti ricostruiti, con conseguente condanna del al Parte_1
pagamento di €. 500,00, oltre accessori nei limiti di legge.
3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 21.07.2023, proponeva appello il
[...]
, per i motivi di seguito specificati e valutati, precisando di limitare Parte_1
l'impugnazione esclusivamente alla parte della sentenza con cui si disponeva la condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore del docente nonché in ordine alla valutazione delle annualità spettanti. Concludeva invocando, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento del danno e, in subordine, “in riforma della sentenza impugnata riconoscere il risarcimento solo in forma specifica ed in misura inferiore, proporzionale ai periodi di tempo effettivamente lavorati” e pertanto in quella complessiva di € 365,75, corrispondente ai periodi di tempo effettivamente oggetto della prestazione lavorativa di parte appellata, che risultavano essere “di 267 giorni (dal 6.10.2021 al 30.6.2022) per l'a.s. 2021/2022 (€ 365,75)”.
Sempre in via subordinata invocava la compensazione tra le parti delle spese del primo grado del giudizio e le spese del gravame.
resisteva al gravame, depositando apposita memoria. Controparte_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente e decisa come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il affida l'atto di gravame a cinque motivi di doglianza. Parte_1
4 4.1. Con il primo eccepisce un vizio di extrapetizione per avere il Tribunale accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per
l'anno scolastico di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante con conseguente nullità della sentenza.
4.2. Con il secondo motivo rilievo censorio si duole il della fallacia del ragionamento Parte_1
posto dal primo giudice a sostegno della qualificazione della domanda come risarcitoria per equivalente, e della conseguente condanna del medesimo in termini;
ragionamento fondato sul falso presupposto che l'omessa fruizione della Carta Docente produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come