Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1151

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 1151
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 1151
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Sentenza n. 1151/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 1017/2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 2576/2024, est. dott.ssa Maria Grazia Florio, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CAON ENRICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA FRANCESCO SFORZA, 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. LAZZATI STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO DI PORTA ROMANA, 74 6 20122 MILANO
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 2576/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (R.G.L. 5669/2024), emessa il 21.05.2024 e pubblicata in data 15.07.2024;
In via principale Accogliere l'appello proposto con il presente ricorso e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 2576/2024 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro (R.G.L. 5669/2024), emessa il 21.05.2024 e pubblicata in data 15.07.2024, respingere tutte le domande proposte in primo grado dal sig. Con vittoria Controparte_1 di spese, diritti ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “respingere l'appello per le ragioni meglio esposte nella presente memoria confermando la sentenza e le sue statuizioni Con vittoria delle spese e degli
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onorari di tutte e tre le fasi di lite, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.09.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2576/2024 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO in accoglimento della domanda di ha accertato il Controparte_1 diritto del medesimo a essere inquadrato nel II livello del CCNL Edilizia e Artigianato e per l'effetto ha condannato la società datrice di lavoro a corrispondere la somma di Euro 8.515,96 (di cui Euro 587,21 per TFR) a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c.
A sostegno della domanda il ricorrente aveva dedotto di essere stato assunto da in data 14.06.2019 con contratto a tempo determinato, Parte_1 poi trasformato in data 14.03.2020 in contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, mansione di manovale edile e inquadramento al livello I CCNL Edilizia e Artigianato;
che il rapporto era proseguito sino al 01.10.2022;
di aver svolto fin dalla data di assunzione mansioni riconducibili al livello II del CCNL applicato e perciò aveva adito il TRIBUNALE rivendicando il diritto alla corresponsione delle differenze retributive per complessivi Euro 8.515,96 di cui Euro 587,21 per TFR.
Il TRIBUNALE, esperita istruttoria orale volta ad accertare le mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente nel periodo oggetto di causa, richiamate le declaratorie del I e del II livello CCNL applicato, evidenziava che dall'istruttoria era emerso che il ricorrente si era occupato “di costruire le mura, i controsoffitti in cartongesso, così come di aprire le tracciature per l'impianto idraulico e per l'impianto elettrico” e concludeva affermando che le anzidette mansioni rientravano pacificamente nel II livello di inquadramento.
Aggiungeva inoltre che tali attività erano svolte con l'aiuto di un “garzone”, elemento che escludeva la possibilità di ricondurre le mansioni del ricorrente a quelle più semplici di “aiuto operai” proprie del I livello.
In ragione della soccombenza è stata condannata a Parte_1 rifondere a le spese di lite liquidate nella complessiva somma CP_1 di Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Con un primo motivo di appello la società lamenta l'“omessa valutazione delle prove documentali e conseguente illegittimità della sentenza di primo grado”.
Nella prospettazione del gravame evidenzia che il primo Giudice non ha preso in considerazione la documentazione prodotta avente ad oggetto le fatture pagate alle imprese subappaltatrici alle quali aveva dato incarico di eseguire le lavorazioni rientranti nel livello II del CCNL Edilizia e Artigianato.
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