Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/07/2024, n. 1276
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Testo completo
R.G. 84/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– CO Mario Condemi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
IA RR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LADDOMADA FRANCESCO ([...]) e dell'avv. BASILE PAOLO ([...]), ricorrente
e
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA –
OB (C.F. 80204250585), con il patrocinio dell'avv. COLANTUONI VIRNA ([...]) e dell'avv. PALMISANO PAOLO
([...]), resistente
Conclusioni per CO OR: «A) NEL MERITO, annullare e/o revocare la delibera sanzionatoria n. 22952 del 20/12/2023;
B) IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei profili di illegittimità della delibera, in parziale modifica della stessa:
- confermare la pubblicazione della sanzione in forma anonima ai sensi dell'art. 195-bis TUF;
nonché
- riquantificare la sanzione pecuniaria e quella interdittiva comminate al ricorrente, in conformità alle richieste formulate con il ricorso;
C) IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e
CPA come per legge»;
per Commissione nazionale per le società e la borsa – OB:
«INSISTE affinché codesta ecc.ma Corte, previa trasmissione degli atti del presente giudizio al Consiglio dell'Ordine deli avvocati di Milano, per
l'avv. Basile, e al Consiglio dell'Ordine di Taranto, per l'avv. Laddomada, per la violazione dell'art. 1 e dell'art. 9 del Codice deontologico forense, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, voglia respingere il ricorso per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte e confermare nell'an e nel quantum la delibera opposta, ivi compresa la sanzione interdittiva applicata al ricorrente.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nell'eventuale prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari»;
Rilevato
pag. 2/41
CO OR ha proposto ricorso avverso la delibera n. 22952 del
2023 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – OB
(nel prosieguo SO), con la quale sono state applicate: a) la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 «in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, c. 4, del D. Lgs. n. 58/19988 [rectius:
58/1998] e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a NL De CI, EN EL e PR ED
PA, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, le suddette informazioni»;
b) la «sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, c. 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 10»;
c) la
«trasmissione del provvedimento sanzionatorio all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari».
SO ha considerato, in primo luogo, che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di IM HO del comunicato stampa, avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.59», la notizia riguardante le “stime preliminari” dei risultati economici relativi all'esercizio 2017 della medesima società IM HO s.p.a. (nel prosieguo IM) – società capogruppo del Gruppo IM, specializzato nella gestione patrimoniale e nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria – e la distribuzione del relativo dividendo. IM, con tale comunicato, ha infatti annunciato la previsione di un utile netto consolidato del
Gruppo, riferito al 2017, stimato tra 215 e 225 milioni di euro – in aumento rispetto all'anno precedente – ha inoltre indicato che sarebbe stato proposto l'aumento del dividendo ordinario a due euro per azione
pag. 3/41
e ha confermato l'obiettivo del raggiungimento di un utile netto consolidato di Gruppo di 300 milioni di euro entro il 2019.
Sempre SO ha inoltre considerato che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di TI UC del comunicato stampa avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.57» l'avvio formale, da parte della stessa TI UC, «dello studio di un'operazione di rafforzamento» della propria partecipazione nel capitale di IM
«cumulativamente detenuta dagli aderenti al pertinente patto parasociale, dal 15% fino ad un massimo del 29%».
SO ha infine ritenuto che, in data 11 gennaio 2018, in occasione della riunione della Direzione Commerciale di IM Capital
Management SGR s.p.a. (nel prosieguo IM CM SGR), società facente parte del Gruppo IM, il ricorrente OR – all'epoca dei fatti
“Managing Director” di IM CM SGR – fosse venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate concernenti le stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'operazione di rafforzamento – che sarebbero state annunciate in occasione della convention annuale del Gruppo IM in data 15 gennaio 2018 e tramite comunicati stampa in pari data – e che le avesse comunicate a
NL De CI, EN EL e PR ED PA – soggetti con cui intercorrevano stretti rapporti personali e professionali – informazioni di cui conosceva o poteva conoscere, in base all'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato.
Ha infine ritenuto che non fosse determinabile l'ammontare del vantaggio ottenuto da OR.
Questi ha impugnato la predetta delibera per i seguenti motivi
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
pag. 4/41
1. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 187- septies, c. 1, TUF: violazione del termine per la contestazione degli addebiti»;
2. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 180 par. 1 lett. b-ter) e art. 7 par.
1-4 MAR: il carattere non privilegiato delle informazioni sulle stime preliminari e sull'operazione di rafforzamento del patto di sindacato»;
3. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt.
2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea valutazione dei presupposti, motivazione assente o apparente o comunque carente o caratterizzata da manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza»;
4. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 195-bis c. 2, lett. a) e c),
TUF, per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per la pubblicazione in forma anonima della sanzione»;
5. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, concorrendo con il Quarto Motivo;
violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 194-bis c. 1, TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni».
Si è costituita SO contestando tutti i motivi di ricorso.
All'esito dell'udienza del 12 aprile 2024 – nella quale il ricorrente ha rinunciato alla propria istanza di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato – la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di trenta giorni al medesimo ricorrente per il deposito di memoria defensionale e di ulteriori trenta gironi a SO per replica, memorie contenenti le conclusioni di cui in esergo.
pag. 5/41 Considerato
1. Con il primo motivo di ricorso il OR lamenta la violazione del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, dovendo essa avvenire «entro centottanta giorni dall'accertamento» dell'illecito, come previsto dall'art. 187-septies, comma 1, d.lgs., n. 58 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – t.u.f.). A tal proposito sostiene, in primo luogo, che le indagini condotte da SO
«se raffrontate al sistema penale – da ritenersi applicabile in toto al caso di specie – […] si siano protratte per un termine non accettabile, di gran lunga superiore ai termini concessi per il perseguimento di reati gravi», ossia un anno, prorogabile fino a due. Sostiene inoltre che il predetto accertamento andrebbe individuato nella data del 20 settembre 2021, momento in cui l'Ufficio Abusi di Mercato (nel prosieguo UAM), avendo ricevuto, da PA MA, il questionario allo stesso sottoposto,
«disponeva di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per formulare
l'odierna contestazione nei confronti del Ricorrente», intervenuta soltanto tra il 27 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023. La predetta contestazione degli addebiti sarebbe infatti avvenuta con la “lettera di contestazione” del medesimo UAM e questa si fonderebbe «sui dati relativi all'operatività in azioni IM (acquisite prevalentemente negli anni 2019 e 2020), sui rapporti fra i destinatari delle contestazioni (resi noti al più tardi il 17/02/2021), sui contatti telefonici e sulla geolocalizzazione durante il periodo di operatività a ridosso del comunicato stampa del 15/1/2018 (acquisiti al più tardi nel dicembre
2020), sulla presunta conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di CO OR (circostanza presunta, al più tardi, il 20/9/2021)».
Sostiene altresì che l'ultimo atto di indagine – ossia la richiesta
d'informazioni rivolta a IM in data 3 novembre 2022 – risulta
«realizzato ingiustificatamente a ben 2 anni di distanza dal precedente»
e il relativo contenuto sarebbe «ridondante o inconferente», trattandosi
pag. 6/41
di aspetti sui quali UA aveva già […] posto l'attenzione con la lettera del 24/9/2020». Asserisce inoltre che la tardività degli addebiti sarebbe dimostrata dalla «ripartizione annuale degli atti di indagine e l'incidenza degli atti relativi a soggetti estranei al presente procedimento, soprattutto nel corso del 2021 e del 2022»: in particolare, «durante il primo anno di attività investigativa (5/12/2018 - 5/12/2019) sono stati compiuti 108 atti di indagine, di cui 58 riguardanti i
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– CO Mario Condemi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
IA RR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LADDOMADA FRANCESCO ([...]) e dell'avv. BASILE PAOLO ([...]), ricorrente
e
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA –
OB (C.F. 80204250585), con il patrocinio dell'avv. COLANTUONI VIRNA ([...]) e dell'avv. PALMISANO PAOLO
([...]), resistente
Conclusioni per CO OR: «A) NEL MERITO, annullare e/o revocare la delibera sanzionatoria n. 22952 del 20/12/2023;
B) IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei profili di illegittimità della delibera, in parziale modifica della stessa:
- confermare la pubblicazione della sanzione in forma anonima ai sensi dell'art. 195-bis TUF;
nonché
- riquantificare la sanzione pecuniaria e quella interdittiva comminate al ricorrente, in conformità alle richieste formulate con il ricorso;
C) IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese, anche generali ex art. 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e seguenti modifiche, oltre IVA e
CPA come per legge»;
per Commissione nazionale per le società e la borsa – OB:
«INSISTE affinché codesta ecc.ma Corte, previa trasmissione degli atti del presente giudizio al Consiglio dell'Ordine deli avvocati di Milano, per
l'avv. Basile, e al Consiglio dell'Ordine di Taranto, per l'avv. Laddomada, per la violazione dell'art. 1 e dell'art. 9 del Codice deontologico forense, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, voglia respingere il ricorso per l'assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte e confermare nell'an e nel quantum la delibera opposta, ivi compresa la sanzione interdittiva applicata al ricorrente.
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni ed istanze, anche istruttorie nell'eventuale prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari»;
Rilevato
pag. 2/41
CO OR ha proposto ricorso avverso la delibera n. 22952 del
2023 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – OB
(nel prosieguo SO), con la quale sono state applicate: a) la sanzione amministrativa pari a euro 100.000,00 «in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, c. 4, del D. Lgs. n. 58/19988 [rectius:
58/1998] e dall'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a NL De CI, EN EL e PR ED
PA, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, le suddette informazioni»;
b) la «sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, c. 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 10»;
c) la
«trasmissione del provvedimento sanzionatorio all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari».
SO ha considerato, in primo luogo, che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di IM HO del comunicato stampa, avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.59», la notizia riguardante le “stime preliminari” dei risultati economici relativi all'esercizio 2017 della medesima società IM HO s.p.a. (nel prosieguo IM) – società capogruppo del Gruppo IM, specializzato nella gestione patrimoniale e nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria – e la distribuzione del relativo dividendo. IM, con tale comunicato, ha infatti annunciato la previsione di un utile netto consolidato del
Gruppo, riferito al 2017, stimato tra 215 e 225 milioni di euro – in aumento rispetto all'anno precedente – ha inoltre indicato che sarebbe stato proposto l'aumento del dividendo ordinario a due euro per azione
pag. 3/41
e ha confermato l'obiettivo del raggiungimento di un utile netto consolidato di Gruppo di 300 milioni di euro entro il 2019.
Sempre SO ha inoltre considerato che costituisse
«un'informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di TI UC del comunicato stampa avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.57» l'avvio formale, da parte della stessa TI UC, «dello studio di un'operazione di rafforzamento» della propria partecipazione nel capitale di IM
«cumulativamente detenuta dagli aderenti al pertinente patto parasociale, dal 15% fino ad un massimo del 29%».
SO ha infine ritenuto che, in data 11 gennaio 2018, in occasione della riunione della Direzione Commerciale di IM Capital
Management SGR s.p.a. (nel prosieguo IM CM SGR), società facente parte del Gruppo IM, il ricorrente OR – all'epoca dei fatti
“Managing Director” di IM CM SGR – fosse venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate concernenti le stime preliminari dei risultati per l'esercizio 2017 e l'avvio dello studio dell'operazione di rafforzamento – che sarebbero state annunciate in occasione della convention annuale del Gruppo IM in data 15 gennaio 2018 e tramite comunicati stampa in pari data – e che le avesse comunicate a
NL De CI, EN EL e PR ED PA – soggetti con cui intercorrevano stretti rapporti personali e professionali – informazioni di cui conosceva o poteva conoscere, in base all'utilizzo dell'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato.
Ha infine ritenuto che non fosse determinabile l'ammontare del vantaggio ottenuto da OR.
Questi ha impugnato la predetta delibera per i seguenti motivi
(riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
pag. 4/41
1. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 187- septies, c. 1, TUF: violazione del termine per la contestazione degli addebiti»;
2. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt. 180 par. 1 lett. b-ter) e art. 7 par.
1-4 MAR: il carattere non privilegiato delle informazioni sulle stime preliminari e sull'operazione di rafforzamento del patto di sindacato»;
3. «Violazione (anche in forma di falsa applicazione) degli artt.
2727 e 2729 c.c. in materia di prova presuntiva, erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea valutazione dei presupposti, motivazione assente o apparente o comunque carente o caratterizzata da manifesta contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza»;
4. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 195-bis c. 2, lett. a) e c),
TUF, per non aver ritenuto sussistenti i presupposti per la pubblicazione in forma anonima della sanzione»;
5. «In subordine al Primo, Secondo, Terzo Motivo, concorrendo con il Quarto Motivo;
violazione (anche in forma di falsa applicazione) dell'art. 194-bis c. 1, TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni».
Si è costituita SO contestando tutti i motivi di ricorso.
All'esito dell'udienza del 12 aprile 2024 – nella quale il ricorrente ha rinunciato alla propria istanza di sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento impugnato – la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione del termine di trenta giorni al medesimo ricorrente per il deposito di memoria defensionale e di ulteriori trenta gironi a SO per replica, memorie contenenti le conclusioni di cui in esergo.
pag. 5/41 Considerato
1. Con il primo motivo di ricorso il OR lamenta la violazione del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, dovendo essa avvenire «entro centottanta giorni dall'accertamento» dell'illecito, come previsto dall'art. 187-septies, comma 1, d.lgs., n. 58 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – t.u.f.). A tal proposito sostiene, in primo luogo, che le indagini condotte da SO
«se raffrontate al sistema penale – da ritenersi applicabile in toto al caso di specie – […] si siano protratte per un termine non accettabile, di gran lunga superiore ai termini concessi per il perseguimento di reati gravi», ossia un anno, prorogabile fino a due. Sostiene inoltre che il predetto accertamento andrebbe individuato nella data del 20 settembre 2021, momento in cui l'Ufficio Abusi di Mercato (nel prosieguo UAM), avendo ricevuto, da PA MA, il questionario allo stesso sottoposto,
«disponeva di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per formulare
l'odierna contestazione nei confronti del Ricorrente», intervenuta soltanto tra il 27 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023. La predetta contestazione degli addebiti sarebbe infatti avvenuta con la “lettera di contestazione” del medesimo UAM e questa si fonderebbe «sui dati relativi all'operatività in azioni IM (acquisite prevalentemente negli anni 2019 e 2020), sui rapporti fra i destinatari delle contestazioni (resi noti al più tardi il 17/02/2021), sui contatti telefonici e sulla geolocalizzazione durante il periodo di operatività a ridosso del comunicato stampa del 15/1/2018 (acquisiti al più tardi nel dicembre
2020), sulla presunta conoscenza dell'informazione privilegiata da parte di CO OR (circostanza presunta, al più tardi, il 20/9/2021)».
Sostiene altresì che l'ultimo atto di indagine – ossia la richiesta
d'informazioni rivolta a IM in data 3 novembre 2022 – risulta
«realizzato ingiustificatamente a ben 2 anni di distanza dal precedente»
e il relativo contenuto sarebbe «ridondante o inconferente», trattandosi
pag. 6/41
di aspetti sui quali UA aveva già […] posto l'attenzione con la lettera del 24/9/2020». Asserisce inoltre che la tardività degli addebiti sarebbe dimostrata dalla «ripartizione annuale degli atti di indagine e l'incidenza degli atti relativi a soggetti estranei al presente procedimento, soprattutto nel corso del 2021 e del 2022»: in particolare, «durante il primo anno di attività investigativa (5/12/2018 - 5/12/2019) sono stati compiuti 108 atti di indagine, di cui 58 riguardanti i
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