Corte d'Appello Bari, sentenza 23/12/2024, n. 1653
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Testo completo
N. R.G. 1182/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1182/2022 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1740/2022 del 28.06.2022
TRA
Di NS AN, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 195, presso lo studio dell'avv. Gianluca Clary, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra, giusta procura in atti
-Appellante –
E
FONDAZIONE di Religione e Culto “CASA SOLLIEVO DALLA SOFFERENZA”, Ospedale
I.R.C.S.S., Opera di San Pio da Pietrelcina, con sede legale in San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NC Lozupone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata –
E
ED s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t.
Pesante NC
-Appellati contumaci –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1
La Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Foggia, Di NS AN, segretario provinciale del sindacato U.S.P.P.I., L'Immediato di
IM Srls, e Pesante NC, Direttore responsabile de L'Immediato, chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare non corrispondenti al vero e diffamatorie le affermazioni in epigrafe riportate e scritte dal convenuto AN Di NS nel comunicato stampa del 16.05.2017 e nell'articolo citato;
2) dichiarare diffamatori il titolo ed il contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 su L'Immediato.net, non firmato e fatto pubblicare dal direttore responsabile NC
Pesante;
3) dichiarare responsabile della diffamazione AN Di NS in relazione all'art. 2043 c.c.;
4) dichiarare il Direttore Responsabile de L'Immediato.net NC Pesante responsabile sia per la diffamazione e sia per l'omesso controllo colposo in relazione ai titoli ed al contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.;
5) dichiarare la responsabilità dell'editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.;
6) conseguentemente condannare i predetti, anche in solido tra loro a risarcire la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza i danni subiti e subendi in dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è processo, nella misura che risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità, nonché a corrispondere alla Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza a titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948 la somma che ugualmente risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento con ulteriore ordine di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il 19/04/2017 il Direttore della Struttura
Complessa di Anestesia e Rianimazione della Casa Sollievo portava all'attenzione della Direzione
Sanitaria un gravissimo episodio di omissione, di cui risultava essersi resa protagonista la dott.ssa
Paola Latina, medico anestesista di turno, che, per quanto rappresentato dai colleghi di reparto, si era rifiutata di eseguire un intervento di urgenza in sala operatoria della chirurgia addominale;
in virtù di ciò il dott. Raffaele DA, in qualità di Direttore del Dipartimento Risorse Umane
e Affari generali e legali, aveva inviato alla dott.ssa Latina una nota, con la quale comunicava la contestazione disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio, per il gravissimo episodio riferito dai colleghi medici presenti all'accaduto;
la destinataria del provvedimento disciplinare veniva regolarmente invitata a fornire le proprie giustificazioni, che venivano inviate con richiesta di audizione, che avveniva l'8.5.2017;
all'esito del procedimento disciplinare, svoltosi nel rispetto delle leggi e del contraddittorio, il dott. Domenico RU, Direttore Generale di Casa
Sollievo, licenziava per giusta causa la dott.ssa Latina, in quanto il suo ingiustificato rifiuto ad intervenire aveva esposto il paziente ad un rischio vitale molto elevato;
- in data 16.5.2017 veniva diffuso un comunicato stampa a firma del Segretario Confederale Usppi, Di NS AN, in cui la vicenda del licenziamento della dott.ssa Latina veniva completamente stravolta, e
2
diventava il pretesto per lanciare gravissime ed infamanti accuse nei confronti della Fondazione
Casa Sollievo della Sofferenza e dei suoi Dirigenti, dott. Raffaele DA e dott. Domenico
RU;
nel comunicato, dal titolo già falso e denigratorio “Scandalo Casa Sollievo: Licenziata
Anestesista per far posto al cugino del Capo del Personale DA. Vergogna Vera”, erano riportate notizie false ed usate espressioni offensive e diffamatorie, gravemente lesive dell'immagine della
Fondazione, in quanto evocative di una gestione poco trasparente della struttura sanitaria, di comportamenti opachi, familiaristici ed illeciti dei suoi Dirigenti;
- in data 17.5.2017
“L'immediato.net” pubblicava un'intervista del Coordinatore U.S.P.P.I., AN Di NS, in un articolo dal titolo “CASA SOLLIEVO. OMBRE SU LICENZIAMENTO ANESTESISTA.
DURE ACCUSE DA DI NS, non firmato, anch'esso contenente accuse ed informazioni false;
- il Di NS ed il Direttore responsabile del giornale on-line erano responsabili del reato di diffamazione, poiché avevano volutamente raccontato fatti determinati, contrari alla realtà, utilizzando espressioni di chiara valenza negativa, con lo specifico intento di denigrare e diffamare il management e la gestione dell'ente religioso Casa Sollievo della Sofferenza;
- sussisteva anche il requisito della “comunicazione a più persone” atteso che il comunicato era stato trasmesso da parte del Di NS a molteplici testate giornalistiche, con l'intento di darne la massima divulgazione;
- la notizia, a parte la diffusione via internet, con la pubblicazione sul giornale on-line, era stata ripresa dai social-network, con un effetto diffamatorio senza limiti, con conseguente danno non patrimoniale all'immagine, riconoscibile anche in favore della persona giuridica, tenuto conto dell'attività svolta dalla Fondazione, di prestigio e rilevanza nell'ambito della sanità nazionale ed internazionale, e della natura di ente religioso.
Costituitosi in giudizio, Di NS AN deduceva che: -nella qualità di sindacalista, e nella sua funzione istituzionale, aveva segnalato le modalità del licenziamento di una dipendente dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, atto ritenuto illegittimo ed adottato senza i presupposti di legge;
- l'azione sindacale sollecitata dalla dott.ssa Latina si era concretizzata in un articolo pubblicato il 17.5.2017 su L'Immediato;
- nessun altro comunicato stampa o intervista veniva pubblicata e/o rilasciata da AN Di NS;
-la mail (all. 1 fascicolo attoreo) non era riferibile al “comunicato stampa allegato”, mai pubblicato;
-l'articolo incriminato riguardava una intervista riportata su un giornale;
- con l'atto di citazione era stato riprodotto un assemblaggio, per cercare di individuare una diffamazione inesistente;- nell'intervista rilasciata dal Di NS non erano ravvisabili profili diffamatori, era riportato solo un fatto vero, essendo certo e documentale il contrasto tra la Casa Sollievo della Sofferenza e la dott.ssa Latina (che aveva impugnato il licenziamento), e comunque sussisteva l'esimente del diritto di critica sindacale, essendosi il sindacalista limitato a stigmatizzare, anche con toni aspri, conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e
3
giudiziario, censurando atteggiamenti ritenuti persecutori, a tutela dei lavoratori del settore, nella veste di rappresentante di categoria.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio anche la ED s.r.l.s., editrice del quotidiano online
“L'Immediato.net”, in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Pesante NC rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, senza ulteriore istruttoria, con sentenza n. 1740/2022 del
28/06/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva: ”accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna AN Di NS al pagamento in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna AN Di NS al pagamento ai sensi dell'art. 12 l. 47/48 in favore dell'attrice della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Emma Manzionna Presidente dott.ssa Paola Barracchia Consigliere dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1182/2022 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1740/2022 del 28.06.2022
TRA
Di NS AN, elettivamente domiciliato in Bari alla via Melo n. 195, presso lo studio dell'avv. Gianluca Clary, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra, giusta procura in atti
-Appellante –
E
FONDAZIONE di Religione e Culto “CASA SOLLIEVO DALLA SOFFERENZA”, Ospedale
I.R.C.S.S., Opera di San Pio da Pietrelcina, con sede legale in San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
NC Lozupone, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellata –
E
ED s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t.
Pesante NC
-Appellati contumaci –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1
La Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Foggia, Di NS AN, segretario provinciale del sindacato U.S.P.P.I., L'Immediato di
IM Srls, e Pesante NC, Direttore responsabile de L'Immediato, chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare non corrispondenti al vero e diffamatorie le affermazioni in epigrafe riportate e scritte dal convenuto AN Di NS nel comunicato stampa del 16.05.2017 e nell'articolo citato;
2) dichiarare diffamatori il titolo ed il contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 su L'Immediato.net, non firmato e fatto pubblicare dal direttore responsabile NC
Pesante;
3) dichiarare responsabile della diffamazione AN Di NS in relazione all'art. 2043 c.c.;
4) dichiarare il Direttore Responsabile de L'Immediato.net NC Pesante responsabile sia per la diffamazione e sia per l'omesso controllo colposo in relazione ai titoli ed al contenuto dell'articolo pubblicato in data 17.05.2017 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.;
5) dichiarare la responsabilità dell'editore ai sensi dell'art. 11 legge n. 47/1948 in relazione all'art. 2043 e 2049 c.c.;
6) conseguentemente condannare i predetti, anche in solido tra loro a risarcire la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza i danni subiti e subendi in dipendenza e per l'effetto dei fatti per cui è processo, nella misura che risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità, nonché a corrispondere alla Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza a titolo di riparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 47/1948 la somma che ugualmente risulterà determinata in corso di causa ovvero stabilita secondo equità il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento con ulteriore ordine di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c.;
7) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che: - il 19/04/2017 il Direttore della Struttura
Complessa di Anestesia e Rianimazione della Casa Sollievo portava all'attenzione della Direzione
Sanitaria un gravissimo episodio di omissione, di cui risultava essersi resa protagonista la dott.ssa
Paola Latina, medico anestesista di turno, che, per quanto rappresentato dai colleghi di reparto, si era rifiutata di eseguire un intervento di urgenza in sala operatoria della chirurgia addominale;
in virtù di ciò il dott. Raffaele DA, in qualità di Direttore del Dipartimento Risorse Umane
e Affari generali e legali, aveva inviato alla dott.ssa Latina una nota, con la quale comunicava la contestazione disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio, per il gravissimo episodio riferito dai colleghi medici presenti all'accaduto;
la destinataria del provvedimento disciplinare veniva regolarmente invitata a fornire le proprie giustificazioni, che venivano inviate con richiesta di audizione, che avveniva l'8.5.2017;
all'esito del procedimento disciplinare, svoltosi nel rispetto delle leggi e del contraddittorio, il dott. Domenico RU, Direttore Generale di Casa
Sollievo, licenziava per giusta causa la dott.ssa Latina, in quanto il suo ingiustificato rifiuto ad intervenire aveva esposto il paziente ad un rischio vitale molto elevato;
- in data 16.5.2017 veniva diffuso un comunicato stampa a firma del Segretario Confederale Usppi, Di NS AN, in cui la vicenda del licenziamento della dott.ssa Latina veniva completamente stravolta, e
2
diventava il pretesto per lanciare gravissime ed infamanti accuse nei confronti della Fondazione
Casa Sollievo della Sofferenza e dei suoi Dirigenti, dott. Raffaele DA e dott. Domenico
RU;
nel comunicato, dal titolo già falso e denigratorio “Scandalo Casa Sollievo: Licenziata
Anestesista per far posto al cugino del Capo del Personale DA. Vergogna Vera”, erano riportate notizie false ed usate espressioni offensive e diffamatorie, gravemente lesive dell'immagine della
Fondazione, in quanto evocative di una gestione poco trasparente della struttura sanitaria, di comportamenti opachi, familiaristici ed illeciti dei suoi Dirigenti;
- in data 17.5.2017
“L'immediato.net” pubblicava un'intervista del Coordinatore U.S.P.P.I., AN Di NS, in un articolo dal titolo “CASA SOLLIEVO. OMBRE SU LICENZIAMENTO ANESTESISTA.
DURE ACCUSE DA DI NS, non firmato, anch'esso contenente accuse ed informazioni false;
- il Di NS ed il Direttore responsabile del giornale on-line erano responsabili del reato di diffamazione, poiché avevano volutamente raccontato fatti determinati, contrari alla realtà, utilizzando espressioni di chiara valenza negativa, con lo specifico intento di denigrare e diffamare il management e la gestione dell'ente religioso Casa Sollievo della Sofferenza;
- sussisteva anche il requisito della “comunicazione a più persone” atteso che il comunicato era stato trasmesso da parte del Di NS a molteplici testate giornalistiche, con l'intento di darne la massima divulgazione;
- la notizia, a parte la diffusione via internet, con la pubblicazione sul giornale on-line, era stata ripresa dai social-network, con un effetto diffamatorio senza limiti, con conseguente danno non patrimoniale all'immagine, riconoscibile anche in favore della persona giuridica, tenuto conto dell'attività svolta dalla Fondazione, di prestigio e rilevanza nell'ambito della sanità nazionale ed internazionale, e della natura di ente religioso.
Costituitosi in giudizio, Di NS AN deduceva che: -nella qualità di sindacalista, e nella sua funzione istituzionale, aveva segnalato le modalità del licenziamento di una dipendente dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, atto ritenuto illegittimo ed adottato senza i presupposti di legge;
- l'azione sindacale sollecitata dalla dott.ssa Latina si era concretizzata in un articolo pubblicato il 17.5.2017 su L'Immediato;
- nessun altro comunicato stampa o intervista veniva pubblicata e/o rilasciata da AN Di NS;
-la mail (all. 1 fascicolo attoreo) non era riferibile al “comunicato stampa allegato”, mai pubblicato;
-l'articolo incriminato riguardava una intervista riportata su un giornale;
- con l'atto di citazione era stato riprodotto un assemblaggio, per cercare di individuare una diffamazione inesistente;- nell'intervista rilasciata dal Di NS non erano ravvisabili profili diffamatori, era riportato solo un fatto vero, essendo certo e documentale il contrasto tra la Casa Sollievo della Sofferenza e la dott.ssa Latina (che aveva impugnato il licenziamento), e comunque sussisteva l'esimente del diritto di critica sindacale, essendosi il sindacalista limitato a stigmatizzare, anche con toni aspri, conferenti all'oggetto della controversia, le iniziative intraprese in campo disciplinare e
3
giudiziario, censurando atteggiamenti ritenuti persecutori, a tutela dei lavoratori del settore, nella veste di rappresentante di categoria.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio anche la ED s.r.l.s., editrice del quotidiano online
“L'Immediato.net”, in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto.
Pesante NC rimaneva contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, senza ulteriore istruttoria, con sentenza n. 1740/2022 del
28/06/2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva: ”accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna AN Di NS al pagamento in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna AN Di NS al pagamento ai sensi dell'art. 12 l. 47/48 in favore dell'attrice della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul
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