Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 421
CA Firenze
Sentenza
2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 4.7.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 592/2023
promossa
da OC RC - appellante – Avv. Paolo Santini
Contro
INPS - appellato - Avv.ti Silvano Imbriaci e Antonello Zaffina
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 332/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 12.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La vicenda giudiziaria che oppone RC CC all'INPS e che è sottoposta alla cognizione di questa Corte all'esito dell'impugnazione, a opera della parte privata, della sentenza 12.4.2023 del Tribunale di Firenze, può riassumersi come segue.
2. RC CC, odierno appellante, aveva agito in via monitoria contro l'istituto, quale gestore del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento dell'importo di € 19.976,74, oltre accessori di legge, che aveva affermato di avere maturato alle dipendenze dell'impresa individuale del padre,
NI CC, per il quale avrebbe lavorato, dal 1.2.2002 al 30.6.2010, senza alcuna formalizzazione e restando creditore anche di ulteriori, consistenti somme per altri titoli retributivi.
3. A sostegno della domanda di ingiunzione contro l'istituto, l'originario ricorrente aveva prodotto un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale da lui e dal padre il 14.3.2014, nel quale RC CC esponeva di avere lavorato alle dipendenze del padre nel periodo sopra indicato, svolgendo mansioni di trasportatore qualificato, addetto alla conduzione di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru, con orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato e di avere percepito unicamente la somma, dapprima, di 400 euro mensili, quindi, dall'inizio del 2005, 450 euro mensili e infine dall'inizio del 2008 fino al termine del rapporto 500 euro, sempre mensili. Nelle premesse del verbale inoltre l'odierno appellante aveva rivendicato l'inquadramento nel terzo livello super previsto dal CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, che aveva affermato applicabile al rapporto e assunto di avere diritto a una somma complessiva di €
196.550,26 lordi in capitale a titolo di differenze di retribuzione, di cui appunto € 19.976,74 per TFR.
4. In quel verbale NI CC riconosceva che il figlio aveva “lavorato alle sue dipendenze” nel periodo da lui indicato e svolgendo le mansioni di autista corrispondenti alla qualifica rivendicata e per l'orario affermato dall'odierno appellante. Contestava invece il percepito come allegato, assumendo di avere corrisposto al figlio mediamente la somma mensile di 1.500 euro.
5. Sulla base di queste premesse le parti davano atto nel verbale di avere raggiunto un accordo, convenendo il pagamento, da parte di NI
CC, dell'importo di € 69.600,00, comprensivo, per espressa pattuizione dei contraenti, dell'intero credito per TFR, e da pagarsi ratealmente.
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6. NI CC tuttavia non avrebbe corrisposto il dovuto e il figlio aveva chiesto e ottenuto, sulla base del verbale di conciliazione, un decreto ingiuntivo, (richiesto, secondo la sua prospettazione, pur in presenza di un atto suscettibile di dare ingresso all'esecuzione forzata, quale era il verbale di conciliazione in sede sindacale, per iscrivere ipoteca). Il decreto non era stato opposto e RC CC era intervenuto, in forza di quel titolo, nell'esecuzione immobiliare iniziata
contro
NI CC da un altro creditore, senza tuttavia ottenere soddisfazione della propria pretesa.
Ugualmente infruttuosa era stata l'esecuzione mobiliare.
7. Nel settembre del 2020 il lavoratore aveva quindi chiesto al Fondo di garanzia il pagamento del TFR, ma la domanda, dopo varie interlocuzioni con gli uffici amministrativi dell'INPS, era stata respinta. Egli aveva quindi chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo per l'importo del TFR, che l'istituto aveva opposto, introducendo il primo grado del presente giudizio.
8. Davanti al Tribunale l'opponente aveva argomentato che non vi fosse prova del fatto costitutivo del richiesto intervento del Fondo, rappresentato dall'esistenza effettiva di un rapporto di lavoro subordinato, dato che le uniche tracce documentali di quel rapporto sarebbe state il verbale di conciliazione, che avrebbe espresso semplicemente la volontà dei contraenti, senza alcuna indagine in ordine all'effettività del rapporto e il decreto ingiuntivo, emesso unicamente sulla base di quel verbale di conciliazione sindacale.
9. Al contrario, secondo l'istituto, sarebbe stata indispensabile una verifica rigorosa in ordine all'esistenza e alla genuinità del rapporto di lavoro, considerata la relazione di parentela tra il datore di lavoro e il lavoratore, oltre alla circostanza che RC CC, prima (dal 1992 al 2000) e dopo
(dal 2010 al 2014) il periodo oggetto della domanda, avesse prestato attività lavorativa autonoma, dapprima come titolare poi come familiare coadiuvante dell'impresa artigiana del padre NI CC.
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10. L'INPS aveva infine rilevato come non vi fosse in atti alcun elemento neppure per
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