Corte d'Appello Messina, sentenza 11/11/2024, n. 790
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente
2) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3) dott. F. Conti Consigliere.
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 22/10/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279/2023 r.g., promossa
da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo Di Gotto (Me), via C.F._4
Quasimodo n. 11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sottile che li rappresenta e difende per procura in atti,
Appellanti
contro
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Santi Delia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Messina Sant'Agostino n.
4
Appellato
E nei confronti di
Controparte_2
Appellata terza chiamata in causa contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1013/2022 del
15/11/2022.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26\4\2021 , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 [...]
e adivano il Tribunale di Barcellona Pozzo, esponendo che con Pt_3 Parte_4
delibera del 9/12/2015 il aveva trasferito ai sensi dell'art. 30 del Controparte_1
D. Lgs. n. 165\2001 alla il personale comunale addetto ai servizi di igiene Parte_5
urbana di cui essi ricorrenti facevano parte. Puntualizzavano che tuttavia, a seguito delle difficoltà economiche della suddetta società, entrata in liquidazione, era intervenuto un accordo tra ATO2 e in virtù del quale veniva stabilito che i suddetti lavoratori fossero utilizzati con lo CP_1
strumento del distacco dal suddetto Comune che si obbligava ad una compartecipazione delle spese nella misura di euro 750,00 (poi modificata in € 850,00 a partire dal 2006) da versarsi direttamente a ciascun lavoratore.
Ciò premesso, evidenziavano che, a fronte di una prestazione lavorativa part time, essi avevano espletato attività lavorativa full time, sicché chiedevano la condanna del CP_1 CP_1
al pagamento delle differenze retributive per le ore effettivamente lavorate per conto
[...] dell'Ente, per tutto il periodo contrattuale, cioè dal 2013 al 2018, ivi compreso il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e indennità di malattia, così come da conteggio allegato per ciascun lavoratore, e ogni altro emolumento retributivo, oltre interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi, rilevava l'infondatezza della pretesa così come Controparte_1 CP_1
formulata nei propri confronti, rilevando che nel periodo di distacco il lavoratore rimane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante che è come tale responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore, ex art 30 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003. Deduceva pertanto che i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti di 2. CP_2
Chiedeva di conseguenza di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta società.
Autorizzata la chiamata, non si costituiva. CP_2
Con sentenza del 15/11/2022 il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando risolutivamente che i ricorrenti avessero omesso di allegare (e di provare) diversi elementi essenziali della pretesa, rendendo del tutto impossibile la valutazione della fondatezza del ricorso in ordine al quantum debeatur del credito azionato.
Con ricorso depositato il 28/4/2023 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, contestando il rilevato difetto assertivo e Parte_4
riconducendo qualche imprecisione del ricorso alla mancata disponibilità dei necessari documenti
in possesso del e in ordine ai quali essi ricorrenti avevano formulato rituale richiesta di CP_1
esibizione ex art. 210 cpc disattesa erroneamente dal giudice e che reiteravano con il presente gravame.
Insistevano pertanto nell'accoglimento dell'originaria domanda di
LA CORTE D'APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1) dott. B. Catarsini Presidente
2) dott. C. Zappalà Consigliere rel
3) dott. F. Conti Consigliere.
Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 22/10/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 279/2023 r.g., promossa
da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4
, elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo Di Gotto (Me), via C.F._4
Quasimodo n. 11 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sottile che li rappresenta e difende per procura in atti,
Appellanti
contro
, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Santi Delia ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Messina Sant'Agostino n.
4
Appellato
E nei confronti di
Controparte_2
Appellata terza chiamata in causa contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1013/2022 del
15/11/2022.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 26\4\2021 , , Parte_1 Parte_2 Pt_3 [...]
e adivano il Tribunale di Barcellona Pozzo, esponendo che con Pt_3 Parte_4
delibera del 9/12/2015 il aveva trasferito ai sensi dell'art. 30 del Controparte_1
D. Lgs. n. 165\2001 alla il personale comunale addetto ai servizi di igiene Parte_5
urbana di cui essi ricorrenti facevano parte. Puntualizzavano che tuttavia, a seguito delle difficoltà economiche della suddetta società, entrata in liquidazione, era intervenuto un accordo tra ATO2 e in virtù del quale veniva stabilito che i suddetti lavoratori fossero utilizzati con lo CP_1
strumento del distacco dal suddetto Comune che si obbligava ad una compartecipazione delle spese nella misura di euro 750,00 (poi modificata in € 850,00 a partire dal 2006) da versarsi direttamente a ciascun lavoratore.
Ciò premesso, evidenziavano che, a fronte di una prestazione lavorativa part time, essi avevano espletato attività lavorativa full time, sicché chiedevano la condanna del CP_1 CP_1
al pagamento delle differenze retributive per le ore effettivamente lavorate per conto
[...] dell'Ente, per tutto il periodo contrattuale, cioè dal 2013 al 2018, ivi compreso il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e indennità di malattia, così come da conteggio allegato per ciascun lavoratore, e ogni altro emolumento retributivo, oltre interessi e rivalutazione.
Il , costituendosi, rilevava l'infondatezza della pretesa così come Controparte_1 CP_1
formulata nei propri confronti, rilevando che nel periodo di distacco il lavoratore rimane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante che è come tale responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore, ex art 30 comma 2 del D.lgs. n. 276/2003. Deduceva pertanto che i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti di 2. CP_2
Chiedeva di conseguenza di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta società.
Autorizzata la chiamata, non si costituiva. CP_2
Con sentenza del 15/11/2022 il Tribunale rigettava il ricorso, rilevando risolutivamente che i ricorrenti avessero omesso di allegare (e di provare) diversi elementi essenziali della pretesa, rendendo del tutto impossibile la valutazione della fondatezza del ricorso in ordine al quantum debeatur del credito azionato.
Con ricorso depositato il 28/4/2023 , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, contestando il rilevato difetto assertivo e Parte_4
riconducendo qualche imprecisione del ricorso alla mancata disponibilità dei necessari documenti
in possesso del e in ordine ai quali essi ricorrenti avevano formulato rituale richiesta di CP_1
esibizione ex art. 210 cpc disattesa erroneamente dal giudice e che reiteravano con il presente gravame.
Insistevano pertanto nell'accoglimento dell'originaria domanda di
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