Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 4063
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. P F D P Presidente
2. dr. S B Consigliere
3. dr. A R M Consigliere Rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all' esito dell'udienza cartolare del 15.10.2024 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al RG n.. 308/24 sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso come in atti dagli Avv. PASQUALE ALLOCCA E MARCO SICA;
APPELLANTE E
E , rappresentati e difesi, come Controparte_1 Controparte_2 in atti, dall'Avv. PASQUALE BIONDI;
APPELLATO/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n° 6316/2023, in atti, con la quale, previa riunione dei procedimenti, veniva accolta, con articolata motivazione, la loro domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di godere, durante le ferie, di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro. In particolare il primo giudice ha così pronunciato: “in accoglimento dei ricorsi, accertata l'illegittimità dell'esclusione dal trattamento retributivo dovuto ai ricorrenti per i giorni di ferie dell'indennità perequativa a.r. 2011, dell'indennità compensativa a.r. 2011, del ticket buono pasto, dell'indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 1981 nonché, quanto al solo del CP_2 premio di risultato di cui all'accordo aziendale del 12/07/2019, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di euro 2.993,45 e del ricorrente dell'importo di euro 4.169,23, oltre, Controparte_2 quanto a entrambi, interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli importi rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €. 3826,00, oltre rimborso contributo unificato versato da ciascun ricorrente, spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito…”. I ricorrenti avevano dedotto di essere alle dipendenze della convenuta dal 1.1.2013 per effetto dell'atto di fusione del 27/12/2012, con cui la aveva incorporato in sé le CP_3 [...]
e società per l'esercizio di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
pubblici servizi;
di essere stato inquadrati il primo inquadrato per il periodo dal 1/8/2014 al 30/6/2017 nel profilo professionale di assistente coordinatore con parametro retributivo 193 e nel periodo dal 1.7.17 a tutt'oggi nel profilo professionale coordinatore con parametro retributivo 210 di cui al CCNL
il secondo inquadrato per il periodo dal 1/8/2014 al 28/2/2020, nel profilo Controparte_7 professionale macchinista, con parametro retributivo 183 e nel periodo dal 1/3/2020 a tutt'oggi, nel profilo professionale macchinista con parametro retributivo 190 di cui al CCNL Autoferrontranvieri;
di prestare attualmente entrambi la propria opera con residenza di servizio in Napoli;
che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie era stata inferiore al dovuto, in quanto l'azienda aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo elementi retributivi fissi, corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta, come sopra identificati.
La società aveva insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata sotto ogni profilo. L'appellante ha censurato l'interpretazione effettuata dal giudice di prime cure, lamentando una erronea interpretazione delle giurisprudenza europea e nazionale, ha individuato i principi – a suo parere – enucleabili dalla Sent. Williams e dall'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE, ha richiamato la normativa nazionale e il C.C.N.L. Autoferrotranvieri e la contrattazione di secondo livello (sindacale ed aziendale). Ha rimarcato che, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 36 Cost. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata.
L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame, sulla scorta della giurisprudenza della
Suprema Corte su identica fattispecie.
Alla presente udienza, previo deposito di note di trattazione, la controversia è decisa come segue.
L'appello non può essere accolto. Vanno richiamate le motivazioni già rese da numerose sentenze di questa corte di appello, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc.., motivazioni confermate altresì dalla Suprema Corte di Cassazione con recentissime pronunce proprio in subiecta materia. Tutte le censure sollevate dall'appellante possono essere affrontate unitariamente enunciando i principi applicabili al caso di specie. Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del
17.5.2019 (ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile:
"il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 Per_ novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 novembre 2017, , Per_1 Per_2 Per_ C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
ad esso non si può derogare e la sua Per_5
attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale itolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- 350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre CP_8
2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art.
7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a CP_8 mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Schultz-Hoff e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto
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