Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 43
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Testo completo
R.G. 553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 553 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dagli avv. Luca Giovarruscio e Fabio Festuccia
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
contumace
- resistente -
Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. Luigi Capo
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, , premesso: Parte_1
che aveva lavorato alle dipendenze di dall'1.12.2010 al 31.8.2012;
Parte_2
che non aveva percepito la giusta retribuzione;
tanto premesso, chiedeva la condanna di , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eredi della al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di €.6.643,46 a titolo di Pt_2
differenze salariali, oltre accessori.
Resistevano , , mentre restava contumace. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Con ordinanza del 24 aprile 2014, il Tribunale estrometteva dal giudizio . Controparte_1
2. Indi, con sentenza n. 9660/2014 del 16 ottobre 2014 così statuiva:
< al pagamento in favore della ricorrente, di euro 4.960, oltre Parte_3
accessori di legge;
rigetta la domanda nei confronti degli altri due convenuti>>.
Affermava il primo giudice (per quanto ancora qui interessa):
che e avevano comprovato di aver rinunciato formalmente Controparte_1 Controparte_2
all'eredità della Pt_2
che la ricorrente aveva sostenuto che aveva tacitamente accettato l'eredità con atto Controparte_1
compiuto il 24 settembre 2012;
che, tuttavia, tale atto si riferiva alla definizione degli adempimenti del quale procuratore della CP_1
non erede;
Pt_2
che, del resto, mancava anche la prova che tale lettera fosse mai stata spedita;
che, pertanto, non v'era la prova <
possa desumere la volontà di accettare l'eredità, non risultando nessuna acquisizioni di beni o crediti della
de cuius e risultando invece la espressa rinuncia alla eredità e la comunicazione alla ricorrente di potersi fare
autorizzare ex art. 524 c.c. ad accettare determinati beni di cui la de cuius era titolare>>.
3. Con sentenza n. 4257/2019, pubblicata l'8 gennaio 2020, la Corte di appello di Roma dichiarava
inammissibile l'impugnazione proposta in data 8 aprile 2015 da avverso la pronuncia di primo Parte_4
grado con cui era stata respinta la domanda di condanna di , quale erede di Controparte_1 [...]
al pagamento in solido con il coerede delle differenze retributive
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