Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 387

CA Catania
Sentenza
14 marzo 2025
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CA Catania
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 387
Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
Numero : 387
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa AR Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 190/2024 R.G. promossa da:
LA SA AR nata a [...] il [...] (c.f.
[...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Racioppo, (c.f.
[...]), giusta procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE nei confronti di
LA AN, nato a [...] il [...], residente in [...], (C.F. [...]) e LA RE, nato a [...] il
09.09.1996 residente in [...], (C.F. [...]), entrambi elett.te dom.ti in Santa AR di Licodia, via Vittorio Emanuele n. 114, presso lo Studio dell'Avv. Luigi Laudani (C.F. [...]) che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 25.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1


Con sentenza n. 5201/2023 pubblicata il 19.12.2023, il Giudice unico della Terza Sezione Civile del
Tribunale di Catania, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2103/2017 R.G. promosso da LA
AN, deceduto in corso di causa il 24.09.2021 e proseguito dai due nipoti, quali eredi universali legittimi per rappresentazione, LA RE e LA AN (figli di
LA LF quale figlio premorto dell'attore LA AN), nei confronti di
LA SA AR, ha accolto la domanda di revocazione per ingratitudine della donazione effettuata dall'attore in favore della figlia per atto pubblico in notaio Adele Giunta del 29.07.2013
(rep. 85790 racc. 14910) avente ad oggetto la nuda proprietà del fabbricato urbano sito in Santa
AR di Licodia, via Roma n. 43, in catasto al fg. 19, part. 1170, sub. 5.
Il Tribunale ha altresì condannato la convenuta alla rifusone delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidate in euro 863,01 per spese ed euro 7.616,00 per compensi (oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello LA SA AR per i motivi di cui si dirà appresso.
Costituitisi, LA AN e LA RE hanno chiesto il totale rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. la causa è stata posta in decisione, sulla scorta delle note difensive depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguenziale nullità della sentenza.
In particolare, secondo l'assunto difensivo, la notificazione effettuata in data 6.2.2017 a mezzo posta, ex art. 7 comma 2 della L. n. 890/1982, con consegna a tale RA RO, persona al servizio del destinatario, qualificatasi “incaricata”, sarebbe inesistente per l'omessa specificazione della sua qualità di convivente e per la mancanza di prova del titolo che legittimava la stessa a ricevere il plico.
Il motivo è infondato.
L'atto di citazione del giudizio di primo grado, indirizzato alla residenza di LA SA AR, è stato tempestivamente e regolarmente notificato a mezzo posta ex art. 7 comma 2 della L. n. 890 del
1982, come da originale dell'avviso di ricevimento compilato e sottoscritto dall'agente postale, a
RA RO che ha sottoscritto l'avviso e si è qualificata persona al servizio della destinataria e incaricata al ritiro del plico.
2
L'agente postale ha inoltre spedito comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata del 6.2.2017
(n. 66800464939-9), nel pieno rispetto dell'art. 7 comma 6 della L. n. 890 del 1982, abrogato dalla L.
n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. f), come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma
461
, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"; detta norma si riferisce all'ipotesi - come nel caso in esame - in cui la consegna avvenga a mani del familiare convivente, di persona addetta alla casa o al servizio del destinatario o di portiere dello stabile e, in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (cfr. Cass. Sez.
Trib., 20.07.2021, n. 20736
; Cass. Sez. III, 22.5.2015, n.
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