Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 42

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 42
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 42
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2025/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2025/2022 promossa da:
AN PM SP (P. IVA 09722490969) con il patrocinio dell'Avv. ANDREA FIORETTI (CF: [...])

APPELLANTE nei confronti di
ET PA SR IN LIQUIDAZIONE E C.P. (CF 01160560510) con il patrocinio dell'Avv. LUCIA CHERICI (CF [...])

APPELLATA avverso la sentenza n. 827/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
20/07/2022
CONCLUSIONI
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In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 827/2022 depositata dal Tribunale di Arezzo in data 20 luglio 2022 nella causa R.G. n. 1776/2018, sentenza notificata a mezzo pec il 04.10.2022, in accoglimento dei motivi d'appello, riformarla integralmente e per l'effetto:
- in accoglimento del primo motivo, dichiarare inammissibili e in ogni caso respingere tutte le domande della ricorrente per difetto di rappresentanza ex art. 83 c.p.c.
- nel merito, in accoglimento dei motivi 2, 3 e 4, respingere tutte le pretese avversarie in quanto destituite di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto.
In via istruttoria, in caso di ritenuta tempestiva contestazione, voglia il Tribunale disporre CTU contabile per l'accertamento della natura ripristinatoria delle rimesse oggetto di causa.
Con vittoria di spese e compenso del primo grado e del presente giudizio d'appello”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni deduzione e/o eccezione avversaria, rigettare, integralmente e su ogni capo impugnato, l'appello proposto da AN PM SP in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, per i moti vi esposti in atto, e confermare integralmente la sentenza appellata.
Con vittoria di spese e compensi sia del giudizio di primo grado, in ogni caso anche per intervenuta acquiescenza, che del secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, AN PM SP (di seguito anche
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ET
PA SR (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la
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sentenza n. 827/2022 pubblicata il 20/07/2022, con la quale il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
- condanna AN PM S.p.A. a restituire a ET PA s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo la somma di euro 157.880,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna AN PM S.p.A. alla rifusione, in favore di ET PA s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, delle spese di lite che si liquidano in euro 7795,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Tale sentenza è stata resa sulla domanda di ET PA SR IN
LIQUIDAZIONE E C.P. volta a sentir restituire le somme pagare al AN PM
SP in quanto non le sarebbe mai stata notificata la cessione dei crediti da parte della Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno in favore di tale istituto bancario
e sarebbe comunque illegittima l'operata compensazione a fronte di operazioni di anticipazione di crediti.
Costituitosi in giudizio, il AN PM SP dal canto proprio, aveva in particolare, eccepito:
- la mancanza di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel
Registro delle Imprese, con conseguente inapplicabilità dell'art. 168 L.F. e, in ogni caso, l'impossibilità di considerare posteriori alla domanda di concordato i primi sei accrediti indicati dalla controparte;

- la natura ripristinatoria degli accrediti oggetto di causa;

- a seguito dell'incasso dei crediti, anticipati prima del deposito della domanda di concordato, di aver registrato in conto l'operazione a decurtazione dell'esposizione debitoria, procedendo alla legittima compensazione sulla base delle clausole dei contratti di affidamento del 27.12.2010 e del 02.08.2011, che prevedono appunto il c.d. patto di compensazione, da ritenersi valido ed efficace,
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non essendosi verificata alcuna risoluzione o sospensione dei rapporti contrattuali in essere.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, AN PM SP (di seguito solo
PM o AN o anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ET PA SR IN LIQUIDAZIONE E C.P. (di seguito
CP ET PA o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:


1. Travisamento della circostanza della sottoscrizione della procura e conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di rappresentanza ex art. 83

c.p.c.;



2. Omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla natura ripristinatoria degli accrediti in conto cedenti;



3. Erronea valutazione delle allegazioni di parte convenuta in merito alla ritenuta mancata contestazione dell'operatività del rapporto di anticipazione e conseguente erronea qualificazione della fattispecie in termini di cessione del credito.



4. Nullità della sentenza per motivazione apparente e, in ogni caso, motivazione insufficiente ed errore di giudizio in ordine alla ritenuta inoperatività del patto di compensazione successivamente all'apertura del concordato preventivo.

Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio CP ET PA nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro, la conferma.
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Con ordinanza del 14.3.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art.
127 ter c.p.c.
, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
In via preliminare, l'APPELLANTE ripropone l'eccezione di difetto di rappresentanza di CP ET PA ex art. 83 c.p.c., sostenendo che il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla medesima non fosse stato debitamente sottoscritto dal Liquidatore e, per l'effetto, chiede la riforma della sentenza per avere il primo giudice omesso di dichiarare inammissibili e, in ogni caso, respingere tutte le domande presentate dalla predetta ricorrente.
Il Tribunale ha respinto la suddetta eccezione, avendo ravvisato l'esistenza di una procura regolarmente sottoscritta dal Liquidatore, mentre invece, a detta di PM,
l'assenza di sottoscrizione del legale rappresentante della parte ricorrente risulterebbe dalla copia conforme del ricorso notificato a mezzo posta, con conseguente travisamento del fatto sopra enunciato da parte del giudice di prime cure, suscettibile di censura.
CP ET PA sul punto replica, deducendo, in primo luogo, che la sottoscrizione della procura alle liti non sarebbe un requisito essenziale dell'atto
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introduttivo, non essendo ricompresa nell'elenco dei requisiti che ne determinano la nullità (richiamando, a sostegno di quanto sostenuto, l'orientamento conforme espresso in Cass. 21533/2015) e, in secondo luogo, di essersi costituita con regolare procura.
Ciò posto, a giudizio del Collegio la censura non coglie nel segno, atteso che anche se non risulta apposta né dalla parte, né dal procuratore alle liti alcuna sottoscrizione per autentica nella copia notificata del ricorso e del decreto, di fatto la
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