Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 724

CA Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025
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CA Napoli
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 724
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 724
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

Sentenza
Ruolo Generale n. 777/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. NI Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 777/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto: espropriazione, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 12-12-2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
1) ER NN, nato il [...] a [...] e residente in [...] (C.F.
[...]); 2) ER IO, nata il [...] a
Sorrento e residente in [...] (C.F.
[...]); 3) ER ZO, nato il [...] a
Meta e residente in [...] (C.F.
[...]); 4) AR NO, nato il [...] a
Piano di Sorrento e residente in [...] (C.F.
[...]) in proprio e nella qualità di procuratore generale dei signori: 5) AR IR NI, nato il [...] a
Piano di Sorrento e residente in [...]alla Traversa Punta Capo n.
10 (C.F. [...]), giusta procura generale del
05/06/2012 al n. 3921 del notaio Dott. Salvatore Di Martino con studio in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele 79; 6)
AR UI, nato il [...] a [...] e residente in [...] (C.F. [...])
giusta procura generale del 04/10/2002 al n. 15909 del notaio Dottor
NI Formisano con studio in AP al Vico d'Afflitto 3; i quali (da
1 a 6) dichiarano di agire nella qualità di eredi di ER AR, nata a
Meta il 11/09/1910, con ultimo domicilio in Meta alla Via ER n. 2,
C.F. [...]– deceduta il 22/07/2011; 7) AT
ST, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F. [...]; 8) AT AR RI, nata a
Sorrento il 3/11/1941 e residente in [...],
C.F. [...]; 9) NN AR EL, nata a [...] il
29/03/1935 e residente in [...] (C.F.
[...]), nella qualità di erede testamentaria di AT
OR, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...]‐ deceduto il 28/7/2008, in virtù di testamento olografo pubblicato il 24/09/2008 a ministero del notaio Giancarlo Iaccarino Repertorio n. 21837 ‐ Raccolta n. 12450;
10) AT VI, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...]; 11)
ER ST, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...];, la quale dichiara di agire in giudizio anche quale erede testamentaria di
ER TT, nata a [...] il [...], C.F. [...], deceduta in data 8/4/2004, giusto testamento olografo pubblicato il
18/2/2005 dal Notaio F. Dente, rep. n. 177230, racc. n. 19906; 12)
ER ZO, nato a [...] il [...] e residente a [...] – Palazzo Varriale, C.F.
[...]; tutti i sopraindicati attori (da 1 a 12) dichiarano di agire anche quali eredi di ER NN TA, nato a [...] il
30/3/1918, con ultimo domicilio in Meta alla Via A. Cosenza n. 3, C.F.
[...]– deceduto il 24/02/2006. Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Carmine Aiello (cf. [...]) con studio in
Sorrento (NA) alla Via Sersale n. 14 e con questi elettivamente domiciliato in AP alla Via dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Maresca. E
COMUNE DI SORRENTO (c.f. 82001030632) elettivamente domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 207 80121 NAPOLI in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Aldo Starace (cf.
[...]), con il quale elettivamente domicilia in AP alla
Piazza G. Bovio 22;
CONVENUTO
NONCHÈ
IL SA cf. [...]residente in [...] quale erede di SA CO, AR
AM cf. [...], residente in [...] e AR PA, cf. [...], residente in Pesaro, Località Cerreto n. 50/01 quali eredi di SA
RI IS NA, TU AB cf. [...], residente in Ortona (CH) via Galileo Galilei n. 1, TU UI,
c.f. [...], residente in [...], TU RI IS, cf. [...], residente in [...], TU TO cf.
[...]residente in [...] e DE IS ER c.f. [...], residente in [...], TUTTI quali EREDI DI
UR NA, deceduta in data 17-3-1998, già costituitasi nelle precedenti fasi di giudizio quale usufruttuaria della quota di
ER US sulla base di testamento olografo pubblicato il 24-9-
2008 a ministero del notaio Giancarlo Iaccarino, rep. N. 21837, racc.
n. 12450.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30/4/1988, i signori: ‐ ER AR
(titolare della quota 1/10 ‐ deceduta il 22/07/2011);‐ ER TT
(titolare della quota 1/10 ‐ deceduta l'8/4/2004);‐ ER NN
TA (titolare della quota 4/10 – deceduto il 24/02/2006);‐
AT ST, AT AR RI, AT OR
(deceduto il 28/07/2008), AT VI (titolari della quota complessiva 1/10);‐ ER ST e ER ZO (titolari della quota complessiva 3/10) nella loro qualità di eredi di ER US;

UR NA (deceduta il 17/3/1998) quale usufruttuaria sulla quota di ER US convennero in giudizio il Comune di
Sorrento, onde ottenere la giusta indennità di espropriazione nonché quella di occupazione, in relazione a mq 5040 dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato, sito nel Comune di Sorrento, località S. NI, costituente la odierna p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040 del Foglio 44 del catasto terreni del Comune di Sorrento
(NA), sui quali sorgevano alcune costruzioni rustiche, di proprietà degli stessi attori, per il quale il Comune aveva iniziato procedura di esproprio onde realizzare un edificio scolastico.
Gli attori premettevano che con atto di cessione volontaria del
4/8/1980, conseguente alla procedura di esproprio, il Comune versava loro la somma totale di lire 46.266.000. L'art. 4 dell'atto di cessione faceva salvo il conguaglio che doveva essere stabilito dalla legge a seguito del vuoto legislativo aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980.
Instauratasi la lite davanti al Tribunale di AP – (RG. 9303/1988), espletata ed acquisita consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del
3/9/01 n. 1616/01 il Giudice accoglieva la domanda degli attori e condannava il Comune di Sorrento a pagare la somma di lire
609.484.040, oltre interessi al 26/6/98.
Con atto notificato il 27/12/01 il Comune proponeva appello (RG.
12/2002), contestando la quantificazione di quanto dovuto.
La causa veniva decisa dalla Corte d'Appello di AP con la sentenza n. 2306/2004, così statuendo:condanna il Comune di
Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di ER AR, ER TT, ER NN TA, AT
ST, AT AR RI, AT OR, AT
VI, ER ST, ER ZO, AL RI, AL
AR SA NN, UR BI, UR IG, UR AR
SA e UR NT della somma di € 54.272,00 oltre interessi legali dal 4/8/80 all'effettivo soddisfo…”.
Avverso la suddetta sentenza gli appellati proponevano ricorso per cassazione, notificato il 08/08/2005 (R.G.N. 23952/2005), sulla base di
5 motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge e con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con controricorso e ricorso incidentale condizionato, il Comune di
Sorrento contrastava il ricorso formulato dai suddetti ricorrenti e proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato, avverso la sentenza della Corte d'Appello di AP.
La Suprema Corte di cassazione, con sentenza 21590/2012 emessa il 13/06/2012 e depositata il 03/12/2012, accoglieva il quarto e quinto motivo del ricorso principale. Quindi la Corte così statuiva:


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo (erroneamente rubricati come terzo e quarto) del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnala, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Appello di AP, anche per la liquidazione delle spese Processuali”.
Proponevano il conseguente GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE i Sig.ri:
ER NN, ER IO, ER ZO, AR
NO, in proprio e nella qualità di procuratore generale dei signori:
AR IR NI, AR UI, tutti i sei (n. 6) suindicati attori nella qualità di eredi di ER AR deceduta il 22/07/2011;
AT ST, AT AR RI, NN AR EL, nella qualità di erede testamentaria di AT OR,‐ deceduto il 28/7/2008,
AT VI, ER ST, anche quale erede testamentaria di ER TT, deceduta in data 8/4/2004, ER ZO;
tutti i detti attori anche quali eredi di ER NN TA, deceduto il
24/02/2006, chiedendo: “…sentir determinare le indennità di espropriazione e di occupazione dovute agli attori in riassunzione in
dipendenza dell'atto di cessione volontaria del 4/8/1980 in considerazione dei rilievi tutti formulati nelle difese svolte nei vari gradi del giudizio, ivi comprese quelle di cui al presente atto”.
Si costituiva in giudizio soltanto il Comune di Sorrento, che chiedeva di determinarsi la misura delle indennità richieste alla luce delle difese già svolte nei precedenti gradi e fasi di giudizio, secondo le quali occorreva escludere il carattere edificatorio del suolo espropriato.
Rimanevano contumaci nel giudizio di riassunzione i convenuti
IL SA quale erede di AL RI, AR AM,
AR PA quali eredi di AL AR SA NN, TU
AB, TU UI, TU RI IS, TU
TO e DE IS ER, TUTTI quali EREDI DI
UR NA, già costituitasi nelle precedenti fasi di giudizio quale usufruttuaria della quota di ER US sulla base di testamento olografo pubblicato il 24-9-2008 a ministero del notaio
Giancarlo Iaccarino, rep. N. 21837, racc. n. 12450.
In data 11-3-2013 la causa era assegnata al designato Giudice Paolo
Celentano. In data 20-11-2013 la causa era assegnata in sostituzione al Giudice Pasquale Serrao d'Aquino.
Il Collegio in data 18-4-2016 rimetteva la causa sul ruolo, disponendo
CTU e nominando all'uopo l'ing. Gaetano TI, il quale in data 7-9-
16 chiedeva e poi otteneva proroga di 45 gg. del termine per il deposito della relazione tecnica.
In data 7-10-16 il medesimo CTU depositava la relazione tecnica.
In data 1-6-2017 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo chiarimenti da parte del CTU.
In data 24-10-2018 il CTU chiedeva al G.I.
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