Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2024, n. 1120

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2024, n. 1120
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 1120
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 1155/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1155/2022 promossa da:
CONSORZIO AR SOC. COOPERATIVA (C.F. 05840080484) con il patrocinio dell'Avv. PACINI GIAMPAOLO

APPELLANTE/I nei confronti di
TE PA (CF 01588340974) con il patrocinio dell'Avv. BACCICHET MARCO (CF [...]) FA TA RL (CF 04373830480) - contumace

APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3270/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/12/2021
CONCLUSIONI
In data 13-20.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: - in accoglimento dello spiegato gravame, riformare, per tutti i motivi suesposti, la sentenza n. 3270/2021 emessa in data 14.12.21 dal Tribunale di Firenze, Giudice Dott. SA Ghelardini, pubblicata in data 14.12.21 e non notificata e per l'effetto accertare e dichiarare l'integrale annullamento del contratto di cessione del credito stipulato in data 03.05.2016 tra il Consorzio AR e le società CE S.r.l. (allora in bonis) e NT S.p.a. e rigettare la domanda riconvenzionale proposta nel primo grado di giudizio dalla società NT nei pagina 1 di 16 confronti del Consorzio AR, in quanto infondata;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, rigettare l'appello incidentale condizionato proposto dalla società NT s.p.a. in comparsa di costituzione e risposta, in quanto inammissibile ed infondato. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio

Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectiis: - in tesi: rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze del 14.12.2021 (R.G. 11978/2017), anche eventualmente in forza dell'accoglimento delle domande proposte in primo grado ed espressamente risposte nella presente sede anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- in ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello: riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze del 14.12.2021 (R.G. 11978/2017) nella parte in cui dispone l'annullamento del contratto di cessione del credito verso OS da RT a CE e per l'effetto confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da NT da cui deriva la condanna di RT al pagamento dell'importo di € 39.400,48, oltre interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore dello scrivente che si dichiara antistatario
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, CONSORZIO AR SOC. COOPERATIVA (di seguito anche solo RT) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, TE PA e
FA TA RL, proponendo gravame avverso la sentenza n. 3270/2021, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 14/12/2021, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da RT, aveva così deciso: “ANNULLA ai sensi degli artt. 1394 e 2475 ter c.c. il contratto impugnato da Consorzio AR Soc. Coop nella parte in cui questi ha ceduto il credito che vantava nei confronti di OS Srl a TA Srl;
- RESPINGE per il resto la domanda di annullamento - CONDANNA Consorzio AR Soc. Coop al pagamento in favore di TE

Spa della somma di € 39.400,48, oltre interessi come da parte motiva;
- CONDANNA Consorzio

AR Soc. Coop al pagamento in favore di TE Spa delle spese di lite che si liquidano: per la mediazione in € 510,00 per la fase dell'attivazione e € 1020,00 per la fase di negoziazione;
per il giudizio in € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, € 1.147,00 per la fase introduttiva della causa, € 1.720,00 per la fase di trattazione, € 2.767,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, ed € 1.006,00 (488 di mediazione + 518 contributo per riconvenzionale) per esborsi;
- PONE le spese di CTU, già liquidate come in atti, definitivamente a carico di AR;
- CONDANNA Consorzio AR Soc. Coop a rimborsare a TE PA le spese di CTP che si liquidano in via equitativa in € 1.600,00 omnia;
- DICHIARA irripetibili le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e la curatela del fallimento TA Srl
”.
1 – Il giudizio di primo grado
1.1. – RT aveva convenuto in giudizio CE s.r.l. e NT s.p.a., esponendo:
pagina 2 di 16
che, in data 3.5.2016, era stato stipulato tra RT, CE e NT un contratto di cessione di credito, dell'importo di € 59.060,42, a favore di NT, derivante dal contratto di appalto pubblico stipulato dalla Regione TO con l'aggiudicataria OS s.r.l. (debitore ceduto), avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Regione TO, denominato “Teatro della Compagnia”, ubicato in Firenze, via Cavour n. 50/r;
che, nell'ambito del contratto di appalto, l'aggiudicataria OS s.r.l. (già Coveco soc. coop.
S.p.a.) aveva affidato l'esecuzione delle opere a RT, la quale aveva subappaltato parte delle proprie lavorazioni alla consorziata CE;
che CE, a sua volta, aveva commissionato alla NT la fornitura e posa in opera di materiali per un importo complessivo di € 83.111,62, rimanendo debitrice per € 59.060,42;
che, quindi, nel contratto di cessione di credito le parti prevedevano: i) il trasferimento con effetto immediato da RT a CE della parte del credito vantato da RT nei confronti di OS
s.r.l., per l'importo di € 59.060,42 a titolo di pagamento della corrispondente parte del proprio debito maturato verso CE;
ii) il trasferimento con effetto immediato da CE a NT del credito vantato nei confronti di RT (e, quindi, di OS) per l'importo di € 59.060,42, a titolo di pagamento del debito di CE nei confronti di NT;
ciò premesso, deduceva:
- la nullità del suddetto contratto ex art. 9, All. E) l. n. 2248/1865, atteso che si sarebbe trattato di un credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione e, pertanto, non cedibile ex art. 1260 c.c. e ss.;

- l'annullabilità del contratto ex art. 1394 o 1395 c.c., in quanto concluso da AZ SA in qualità di legale rappresentante sia di RT che di CE o, in alternativa, l'annullabilità ex art. 2475 ter c.c.;
in particolare, il AZ, disponendo la cessione a CE del credito che
RT vantava nei confronti di OS, aveva impedito a RT di opporre in compensazione alla consorziata CE un pregresso controcredito, causandole un danno economico (costituito dalla mancata riscossione del credito da OS, mentre CE versava in stato di insolvenza);
del resto, il terzo (NT) avrebbe comunque ben potuto accorgersi del conflitto di interessi mediante la semplice consultazione della visura camerale delle due società;

- in subordine, l'annullabilità del contratto per dolo, atteso che lo stesso sarebbe stato concluso dal AZ al solo fine di impedire alla RT, creditrice per altri titoli della propria consorziata
CE, di eccepire la compensazione nei confronti di quest'ultima;

- in via ulteriormente subordinata, l'avvenuta risoluzione del contratto per decorrenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c.;

pagina 3 di 16
chiedeva, infine, condanna di NT a restituire al debitore ceduto OS le somme da questa percepite.
1.2. – Si costituiva in giudizio CE, eccependo il difetto di giurisdizione per clausola arbitrale,
e il difetto di legittimazione attiva di RT in relazione alla richiesta condanna di NT alla restituzione delle somme a favore di OS;
contestava, poi, l'esistenza di crediti di RT nei suoi confronti da opporre in compensazione;
chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio NT, contestando integralmente l'attorea domanda, di cui chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di RT e CE al pagamento, in solido, della somma di € 39.400,48 ancora dovuta a seguito del parziale pagamento, da parte di OS, della somma di € 17.254,82, peraltro eseguito dopo la scadenza del termine del 30.9.2016 previsto nel contratto di cessione.
1.4. – All'udienza del 30.10.2018, CE, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di RT, per essere da questa manlevata nell'ipotesi di soccombenza sulla domanda proposta nei suoi confronti da NT.
1.5. – Il processo veniva interrotto a seguito del fallimento di CE e, a seguito di riassunzione, la RA rimaneva contumace mentre NT non insisteva nella domanda riconvenzionale nei confronti della società fallita.
NT eccepiva, inoltre, l'improcedibilità del giudizio per essere lo stesso di competenza del
Tribunale Fallimentare.
1.6. – Con sentenza non definitiva n. 1377/2020 dell' 11.6.2020, non oggetto di impugnazione, il tribunale dichiarava inammissibile la domanda attorea di condanna di NT a restituire a
OS le somme percepite da quest'ultima, stante il difetto di legittimazione attiva, sul punto, di RT;
respingeva, inoltre, l'eccezione, sollevata da NT, di improcedibilità della domanda perché appartenente alla competenza funzionale inderogabile del giudice fallimentare ex art. 24
l.f.
;
disattendeva l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito per violazione dell'art. 9 all. E) della l.n. 2248/1865;
con riferimento, infine, alla domanda di annullamento del contratto di cessione del credito, disponeva la remissione della causa in istruttoria, al fine di espletare c.t.u. contabile per accertare “se i pagamenti corrisposti da AR a TA, nel corso degli anni in cui il sig. AZ rivestiva la carica di presidente del CDA di AR, hanno un titolo giustificativo o meno, e quali fossero i rapporti di debito – credito sussistenti tra il consorzio e la consorziata all'epoca della cessione di credito oggetto di causa” e, quindi, appurare se esistesse, in concreto, il lamentato conflitto di interessi del AZ.
1.7. – All'esito, il tribunale, nella sentenza definitiva in questa sede impugnata,
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