Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4192

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 4192
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 4192
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Enrico Vitali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma viale delle Milizie 38
-APPELLANTE –
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Parte_2
Romanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Pacuvio 34.
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10707/2022 pubblicata in data 15/12/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da dichiarava l'intervenuta sussistenza tra le Parte_2 parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time a 12 ore settimanali dal 1/12/2017 alle
5/12/2019 con mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. di categoria e, dal mese di marzo
2019 sino al 5/11/2019, al IV livello dello stesso C.C.N.L. con condanna della società
[...] al pagamento in favore della lavoratrice delle differenze retributive, con tutte le voci Parte_1 contrattuali, tra quanto percepito per il periodo da marzo a novembre 2019 come V livello e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata inquadrata al IV livello del C.C.N.L. di categoria.
Condannava inoltre la società al pagamento in favore della lavoratrice del TFR Parte_1 per l'intero periodo dal 1/12/2017 al 5/11/2019 da calcolare sempre sull'orario part-time di 12 ore settimanali e sulle mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. OM e da marzo 2019 il 5/11/2019 al IV livello del predetto C.C.N.L.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
si costituiva resistendo all'accoglimento del gravame. Parte_2
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
già dipendente a tempo indeterminato della società , con Parte_2 Parte_1 contratto di lavoro part-time a 12 ore settimanali ed inquadramento al V livello C.C.N.L.
OM, contratto stipulato a partire dal dicembre 2017, aveva agito in giudizio allegando di avere svolto attività di lavoro dipendente per la suddetta società sin dal gennaio 2017 ( “in nero” nel periodo dino al novembre 2017 anteriormente alla sua formale assunzione) svolgendo un numero di ore maggiore rispetto a quello successivamente contrattualizzato senza percepire il relativo compenso venendo licenziata in data 5/11/2019 senza percepire il TFR.
Allegava altresì di avere svolto, per l'intero periodo lavorativo mansioni, descritte in ricorso, riconducibili al superiore livello IV C.C.N.L.
Rivendicava pertanto il proprio diritto a percepire, con conseguente condanna della società
, le maggiori retribuzioni dovute quantificate in € 11.606,62 in relazione allo Parte_1 svolgimento di mansioni superiori, in € 4.614,52 per svolgimento di lavoro supplementare non retribuito e in € 2.865,68 quanto al TFR. In tutti i casi oltre accessori di legge.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Accertava innanzitutto l'infondatezza, non essendo emersa idonea prova a tale proposito, delle rivendicazioni attinenti all'avvenuta instaurazione del rapporto lavorativo in data anteriore a quella della formale assunzione del 1/12/2017 e allo svolgimento di un orario di lavoro superiore
a quello part-time previsto nel contratto di assunzione.
Affermava invece la fondatezza delle rivendicazioni della odierna appellata per quanto riguarda lo svolgimento di mansioni riconducibili al superiore IV livello C.C.N.L. limitatamente al periodo da marzo a dicembre 2019 con conseguente condanna della resistente a pagare le maggiori retribuzioni maturate a tale titolo.
Rilevava come, sulla base della deposizione resa dal teste di parte ricorrente
[...]
, fosse stato confermato, limitatamente a tale periodo, lo svolgimento da parte della Tes_1
in aggiunta al ruolo di addetta alle vendite, di compiti di contabilità consistenti nella Pt_2 chiusura della cassa, nella registrazione delle fatture e nella annotazione dei corrispettivi.
Disponeva inoltre la condanna della società al pagamento in favore della Parte_1 del TFR per l'intero periodo dal 1/12/2017 al 5/12/2019 da calcolarsi per l'intero Pt_2 periodo di formale assunzione, sull'orario part-time di 12 ore settimanali previsto contrattualmente e su mansioni riconducibili al V livello C.C.N.L. sino al febbraio 2019 e al IV livello CCNL da marzo 2019 al 5/11/2019.
Con un primo motivo la società appellante la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la fondatezza delle rivendicazioni della lavoratrice relative allo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento contrattuale, per
I) Violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., omissione di pronuncia sull'eccezione formulate in merito in primo grado violazione del principio di quell'art. 112 c.p.c.;

II) Errata valutazione della prova testimoniale espletata: la testimonianza di Tes_1
[...]
Evidenzia a tale proposito come la lavoratrice non avesse contestato alcuno dei fatti allegati nella memoria difensiva dell'appellante lamentando anche l'omessa statuizione sulla specifica eccezione sollevata a tale proposito dall'odierna appellante nella precedente fase di giudizio.
.Contesta inoltre le valutazioni istruttorie effettuate in proposito dal Tribunale ove aveva in particolare ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste evidenziando la scarsa Tes_1 attendibilità del suddetto testimone ed il carattere erroneo e contraddittorio della sua deposizione con le allegazioni della stessa lavoratrice.
Lamenta inoltre come il giudice di prime cure avesse erroneamente considerato in favore della lavoratrice un periodo maggiore di lavoro rispetto a quello effettivamente svolto evidenziando come fosse pacifico che la stessa avesse lasciato il lavoro già in data 26/7/2019, anteriormente alla formale risoluzione del rapporto.
Con un ulteriore secondo motivo, avanzato in subordine, la società appellante contesta la gravata sentenza per “Vizio di ultra petizione violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, motivazione viziata da errore di diritto: mancata spettanza della retribuzione e degli altri emolumenti a causa dell'assenza ingiustificata partire dal 26 luglio 2019”
Contesta in particolare l'erroneità della gravata sentenza ove aveva disposto la condanna a suo carico di maggiori retribuzioni (tanto titolo di differenze retributive che di TFR) per l'intero periodo fino al 5/11/2019 nonostante fosse non contestato e desumibile dallo stesso tenore dei conteggi allegati al ricorso di primo grado, che la avesse lasciato Pt_2 ingiustificatamente il suo posto di lavoro già dal 26/7/2019.
Contesta quindi la gravata sentenza per ultrapetizione lamentando evidenziando inoltre come in ogni caso nulla fosse dovuto alla lavoratrice a titolo di retribuzioni per il periodo di assenza ingiustificata dal lavoro.
Con un ulteriore motivo contesta la gravata sentenza che con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite chiedendo, in ragione della infondatezza della domanda, la condanna al pagamento di tali spese in suo favore impugnando l'importo liquidato
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