Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2024, n. 2495

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2024, n. 2495
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 2495
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo

n. R.G. 842/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima civile nelle persone dei Magistrati:
CO BONARETTI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. R.G. 842/2022 promosso da
CO EN AF C.F. [...]DE TA AF C.F. [...]AR GI AF C.F. [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaello Alessandrini, Luca Alessandrini e Marco Alessandrini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini, n. 2 APPELLANTI contro INTESA SANPAOLO spa, in persona del suo procuratore dott. Aldo Truppa C.F. 00799960158 rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Francesca Salvadori ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, in Milano, via Baretti, n. 3 APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1051/2022 del Tribunale di Milano pubblicata 8/2/2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

pagina 1 di 12 per parte appellante: Piaccia alla Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza impugnata, A) In istruttoria, ove occorrente ed ove ritenuto che le seguenti circostanze di fatto siano state oggetto di contestazione, a parziale modifica delle istanze istruttorie formulate in atto di appello, rinunciando, con ciò, all'interrogatorio formale ed alla prova testimoniale sui capitoli 6, 7 e 8, insistono per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli (numerati come da atto di appello, per pronto riferimento ai testimoni indicati sui capitoli residui), da intendersi preceduti dalle parole “vero che” ed espunti da apprezzamenti e valutazioni.

1. Gli Attori, in nome e per conto di NU OS ZI S.r.l., allora in bonis, in data

3 febbraio 2014 hanno proposto a Mediocredito Italiano SpA una definizione transattiva della posizione debitoria di NU OS ZI Srl offrendo il pagamento dell'importo di € 4.500.000,00 e consegnando ai funzionari addetti presso la Sede di Mediocredito Italiano SpA la proposta scritta rappresentata dal doc. n. 9 che si rammostra al teste.


2. Gli Attori, in nome e per conto di NU OS ZI Srl, allora in bonis, in data 3 agosto 2016 hanno proposto a Mediocredito Italiano SpA una definizione transattiva della posizione debitoria di NU OS ZI Srl offrendo il pagamento, con l'intervento di un gruppo finanziario internazionale interessato all'acquisto dell'intero complesso immobiliare, dell'importo di € 5.000.000,00, consegnando al Dott. Patrizio Ricigliano presso gli Uffici di Banca Intesa SanPaolo – Presidio Recupero Crediti in Roma alla Via Lamaro n. 25, la proposta scritta rappresentata dal doc. n. 10 che si rammostra al teste.



3. In data 16 novembre 2017 gli Attori, in nome e per conto di NU OS ZI Srl, allora in bonis, hanno informato Mediocredito Italiano SpA di una trattativa con un tour operator disponibile a rilevare la proprietà turistica alberghiera, che avrebbe consentito di versare l'importo di € 6.000.000,00 in cinque anni, comprensivo di interessi, garantendo il puntuale adempimento dell'impegno assunto con la conservazione della garanzia ipotecaria sul “Lotto B”: analoga proposta è stata rinnovata nel mese di dicembre 2017, come risulta dai documenti nn. 11 e 12 che vengono rammostrati al teste.



4. In data 31 gennaio 2018 gli Attori, in nome e per conto di NU OS ZI Srl, allora in bonis, hanno offerto a Mediocredito Italiano SpA, a saldo della posizione debitoria di NU OS ZI Srl, il pagamento di € 6.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 al momento dell'accettazione della proposta ed € 5.000.000,00 in dieci anni, garantendo il puntuale adempimento dell'impegno assunto con la conservazione della garanzia ipotecaria sul “Lotto B”: la proposta è stata formulata nei termini sopra riportati, tenendo conto che gli Organi della procedura esecutiva immobiliare avevano indetto un'asta per la vendita del compendio immobiliare che prevedeva la possibile aggiudicazione del bene, al 75% della base d'asta per un valore di poco superiore ad € 5.000.000,00;
la relativa proposta, rappresentata dalla comunicazione prodotta al
pagina 2 di 12 documento n. 13 che si rammostra al teste, è stata inviata all'Avv. Andreina Ferromilone, designata da Mediocredito Italiano alla gestione della posizione.

5. Nel corso di un incontro del 1° dicembre 2015, al quale hanno partecipato il Dott. Ricigliano, l'Avv. Ferromilone, il Dott. Vincenzo RI, il Sig. CO RI ed il Commercialista Rag. Pietro Puglisi, i Soci di NU OS ZI, attuali Attori, hanno espressamente manifestato ai funzionari dell'Ufficio Legale di Mediocredito Italiano SpA la possibilità che Banca assumesse la quota di maggioranza di NU OS ZI Srl per accedere al finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti con il “Contratto di Sviluppo” per le imprese turistiche del Sud Italia, che avrebbe garantito il ripianamento del debito e la sopravvivenza di OS ZI che, in quel periodo era stata designata come sede dei teams dei Campionati Europei di Vela per l'anno successivo 2016.



9. La Banca Convenuta ha dato sempre riscontro negativo a tali proposte, così come ha respinto le numerose richieste di riduzione del pignoramento, avanzate nel corso di altri due incontri con l'Avv. Andreina Ferromilone, la quale ogni volta riferiva di aver chiesto l'autorizzazione al suo responsabile Dott. Nicodemo Scarfò, affermando che lo stesso la aveva sempre negata.

10. I Soci di NU OS ZI Srl, hanno anche preso contatto con un Gruppo finanziario internazionale che ha dimostrato la propria disponibilità ad acquisire l'intero complesso turistico denominato OS ZI Hotel ed a saldare il debito nei confronti di Mediocredito Italiano SpA: nell'ambito di tali trattative il Gruppo interessato, a conferma della obbiettiva serietà dell'interesse dimostrato, ha anche inviato a Crotone a gennaio 2018 un proprio incaricato che ha preso visione dei beni immobili e mobili afferenti al complesso turistico in questione a cui è seguita a febbraio 2018 la firma del contratto preliminare di vendita, prodotto al documento n. 33 che si rammostra al teste. Indica a testi, salvo altri:
- Dott. Vincenzo RI, Via G. Rovani n. 4, Roma (cap 00137), sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11;

- Rag. Pietro Puglisi, Via dei Quintili n. 245, Roma (cap 00175), sui capitoli nn. 1,
2, 3, 4, 5, e 9;

- Dott. Patrizio Ricigliano c/o Banca Intesa SanPaolo SpA – presidio recupero
Crediti, Via Lamaro n. 25, Roma (cap 00173), sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10;

- Avv. Andreina Ferromilone c/o Banca Intesa SanPaolo SpA – presidio recupero
Crediti, Via Lamaro n. 25, Roma (cap 00173), sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10;

- Gianfranco Faieta, Consulente Gruppo Treasury Finance Corporation, Via Madonna degli Angeli n. 66, Chieti (cap 66100), sui capitoli nn. 10 e 11. b) Ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare quale sia stato il valore commerciale e di mercato, alla data del pignoramento del 23.06.2011 del complesso immobiliare identificato come “Lotto A” come meglio descritto nelle premesse del pagina 3 di 12 presente atto e nella documentazione ivi richiamata e nelle Relazioni Peritali effettuate in sede di esecuzione immobiliare dal CTU Ing. Taverniti richiamate in atti. B) Nel merito Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza ed in totale riforma della sentenza n. 1051/2022 resa inter partes dalla Sezione Decima Civile del Tribunale Ordinario di Milano nel giudizio R.G. n. 17990/2020 in data 8 febbraio 2022 e notificata il 10 febbraio 2022, accogliere la domanda attrice, per tutte le ragioni ed argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi o per ogni altra norma applicabile alla fattispecie e, per l'effetto, condannare INTESA SANPAOLO SpA, codice fiscale 00799960158, partita IVA 10810700152 Gruppo Iva 11991500015 ([...]), nella sua qualità di incorporante per fusione e successore a titolo universale, con effetto dal 7.11.2019, di Mediocredito Italiano SpA (C.F./P. IVA 13300400150), in persona del legale rappresentante pro tempore, o, per essa, ove occorrente ed ove risultante dalla procura generale citata, INTRUM ITALY SpA, con sede legale in Milano, Via Galileo Galilei n. 7, capitale sociale euro 600.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al numero 2521466 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare agli Attori Sigg.ri CO EN RI (C.F. [...]), DE TA RI (C.F.
[...]), AR GI RI (C.F. [...]), in solido fra loro o in ragione della loro partecipazione agli eventi dannosi di cui è causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti per i fatti di cui in premessa, per tutte le regioni esposte negli scritti difensivi o per ogni altra norma applicabile alla fattispecie, la somma di € 23.000.000,00 (ventitre milioni/00) o la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletanda consulenza tecnico contabile oppure in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio da liquidarsi ex DM 55/2014, oltre alla refusione delle spese generali del 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti Difensori che si dichiarano antistatari ex art. 93 cpc.”.
per parte appellata:Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, rigettate tutte le domande e istanze avversarie, in totale conferma della Sentenza
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi