Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1986

CA Venezia
Sentenza
11 novembre 2024
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CA Venezia
Sentenza
11 novembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/11/2024, n. 1986
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 1986
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

n. 2073/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
La Corte d'Appello, Sezione Seconda Civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Enrico Schiavon Consigliere
dott. Dario Morsiani Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato
DA
CALA PI MAINTENANCE S.L. (società di diritto spagnolo con sede legale in
Apartamentos Club AL Pi, località AL Pi, 07620 LLucmajor, Maiorca, Spagna, p.i. -c.i.f.
B07644974), con l'avv. MARIO CAMPAGNA e l'avv. FABIO RAVELLI
Parte appellante
CONTRO
ON BE (C.F. [...]), con l'avv. GIUSEPPINA PICELLI
HOLIDAYS NETWORK S.R.L. (C.F. 05198391004), con l'avv. JACOPO MARCHINI
Parte appellata
Oggetto: Comunione, multiproprietà. Appello avverso la sentenza n. 1857/2023, pubblicata in data 18/10/2023, del Tribunale di Treviso.
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Conclusioni delle parti
Per parte appellante AL Pi TE S.L.
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e rejetta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in accoglimento del presente appello, in riforma della sentenza impugnata n. 1857/2023 pubblicata in data 18.10.2023 dal Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, nella persona del Giudice dott. Andrea Valerio Cambi, resa nel giudizio recante R.G. 3837/2021, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: contrariis rejectis , rigettare l'opposizione proposta dalla signora DO RO e dalla società Holidays Network s.r.l., nonché tutte le domande avversarie di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto (n. 983/21 –
2565/21 RG Tribunale di Treviso in data 21.04.2021) in ogni sua parte, condannando la debitrice a pagare a AL Pi TE S.L. l'importo già ingiunto con il provvedimento di cui sopra, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, condannare
DO RO a pagare a AL Pi TE S.L. quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Ove ritenga di non decidere nel merito la causa, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., rimandare le parti davanti al
Tribunale di Treviso per l'accoglimento delle conclusioni tutte sopra formulate.
IN OGNI CASO: - compenso professionale e spese anticipate interamente rifusi, del presente giudizio e di quello di primo grado;
- qualora fossero rifuse o compensate le spese di lite del giudizio di primo grado, accertato e dichiarato che AL Pi TE S.L. ha pagato all'appellata le spese di lite del giudizio di primo grado per complessivi € 8.703,23, condannare DO RO e Holidays Network s.r.l., in solido fra loro, a restituire/pagare a
AL Pi TE S.L. l'importo di € 8.703,23 oltre interessi legali dalla data del versamento effettuato dall'appellante o quella diversa somma in caso di rifusione parziale delle spese di lite del primo grado.
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Reitera tutte le istanze istruttorie nel caso di rimessione della causa in istruttoria, con opposizione alle istanze di prova avversarie in quanto non proposte e/o tempestivamente capitolate e con ammissione, nel denegato caso di ammissione di tutti o parte dei capitoli avversari, di prova contraria con i testi indicati da parte appellante sui propri capitoli delle memorie del giudizio di primo grado.
Per parte appellata DO RO e Holidays Network s.r.l.
Le appellate insistono per l'accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni così come formulate nel proprio atto di precisazione delle conclusioni del 15 luglio 2024. Chiedono
l'accoglimento dei documenti prodotti negli atti conclusivi di causa perché sopravvenuti e non producibili prima d'ora. Infine si ribadisce che, oltre che per tutte le contestazioni già formulate, il contratto non è mai stato rinegoziato e, pertanto, è affetto da nullità per sopravvenuta norma imperativa (cfr. art.

1.7 Ley 42/1998).
MOTIVAZIONE
A. Fatto

1. In data 24.9.1994 DO RO ha sottoscritto con la società spagnola AR S.L. un
contratto di vendita” con il quale ha acquistato un “periodo di diritti esclusivamente di proprietà, uso e occupazione” di un appartamento posto all'interno del complesso AL Pi, sito a Llucmajor Maiorca Spagna. Nelle premesse, le parti hanno precisato che il “titolo di proprietà di ogni appartamento è stato suddiviso in cinquantadue quote-parti individuate e uguali, facendo condividere così il diritto di proprietà con il periodo di uso di cui ciascuno è proprietario a AL Pi”. Il contratto reca l'individuazione dell'appartamento (n. 217, piano 2,
Blocco A), la “settimana di vacanza” assegnata (1/blu) e la “quota parte indivisa” ceduta
(0,01142%).

2. Il 14.10.2005 DO RO e Holidays Network s.r.l. hanno stipulato un “preliminare di compravendita” con il quale la prima ha trasferito alla seconda tutti i diritti e gli oneri derivanti “dal possesso o dal diritto d'uso delle Settimana/e – Vacanza/e ceduti”, dando atto del conseguente subentro di Holidays Network s.r.l. nella posizione contrattuale della cedente.
3 B. Giudizio di primo grado

1. Con decreto ingiuntivo n. 983/21, emesso dal Tribunale di Treviso, è stato ingiunto a
DO RO di pagare a AL Pi TE S.L. – società incaricata da AR S.L. dell'amministrazione e gestione del complesso e della riscossione dai “soci comproprietari” delle quote di servizio annuali – la somma di € 8.321,25, corrispondente alle quote di gestione maturate a carico di DO dal 2005 al 2021 e non pagate.

2. Con citazione notificata il 1.6.2021, l'ingiunta DO RO e la terza interveniente
Holidays Network s.r.l. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Treviso, chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di vendita 24.9.1994, proponendo a tal fine richiesta di chiamata in causa di AR S.L., ed eccependo, in subordine, la prescrizione del credito azionato dall'ingiungente ai sensi dell'art. 1966 codice civile spagnolo e dell'art. 2948 c.c.

3. La chiamata in causa di AR S.L. non è stata autorizzata.

4. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Treviso – ritenuta la propria giurisdizione e l'applicabilità della legge sostanziale spagnola e accertata in via incidentale la nullità del contratto 24.9.1994 per indeterminatezza dell'oggetto – ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato AL Pi TE S.L. a rifondere DO RO e Holidays
Network s.r.l. delle spese di difesa.
C. Giudizio d'appello

1. Contro la sentenza del Tribunale di Treviso propone appello AL Pi TE S.L., chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna di DO RO al pagamento della diversa somma dovuta.

2. DO RO e Holidays Network s.r.l. si sono costituiti in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata.

3. All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
4 D. Motivo d'appello

1. Con unico motivo d'appello AL Pi TE S.L. ha censurato la decisione del
Tribunale di Treviso di considerare nullo il contratto di vendita del 24.9.1994.

2. Il giudice del primo grado ha ritenuto che il contratto in questione sia carente nella
individuazione in termini certi del collegamento fra il periodo di godimento e l'immobile presso il quale sarebbe stato possibile usufruire del godimento dell'unità abitativa”. In particolare, l'individuazione dell'unità
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