Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2024, n. 1163

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2024, n. 1163
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 1163
Data del deposito : 5 febbraio 2024

Testo completo

N. 843/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Tiziana Maccarrone Consigliere dott. Gian DR Morbelli Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
ND ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CHIORAZZO
PIERPAOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SUSA N. 29, TORINO parte appellante contro
MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO (CF 80101970012), domiciliataria in VIA ARSENALE 21 TORINO parte appellata
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, nel merito riformare la sentenza impugnata n. 277/2022 Tribunale di Ivrea, pubblicata il 16 dicembre 2022 all'esito del procedimento r.g. n. 452/2022 e resa nota e comunicata al difensore in data 19 dicembre
2022, e, per l'effetto, previo accoglimento delle istanze istruttorie dedotte con il ricorso introduttivo depositato, che si intendono per brevità integralmente richiamate, annullare il decreto ingiunzione n.
771122/A emesso dal MEF – Ufficio Antiriciclaggio di Torino – Aosta, notificato il 6 aprile 2022, per i pagina 1 di 10 motivi tutti esposti in Ricorso, dichiarando che nulla risulta dovuto dal Ricorrente per le causali di cui al decreto, da dichiararsi, per quanto occorra, l'illegittimità/infondatezza della relativa pretesa”
Per parte appellata:
“Rigettare l'avversario ricorso in appello perché infondato e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 277/2022 del Tribunale di Ivrea, resa nel procedimento RG n. 452/2022. Con vittoria delle spese di lite”.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con ricorso in opposizione a decreto di ingiunzione, ex art. 22, primo comma, L. 689/1981, proposto in data 5.05.2022 nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Torino-Aosta e depositato in pari data presso il tribunale di Ivrea, DR
SO esponeva quanto segue:
- il ricorrente, dottore odontoiatra, aveva ricevuto da RL IA, sua cliente, l'assegno n.
3063329266 del 3.12.2019, per euro 4.002,00, privo della clausola di non trasferibilità;

- l'esponente neppure si avvedeva di quanto sopra presentando il titolo presso la filiale di competenza unitamente ad altri: nell'occasione, gli impiegati presso la filiale della Banca Intesa san
Paolo Filiale di Chivasso, segnalavano al Dott. SO l'irregolarità del titolo che quindi veniva immediatamente ritirato dal predetto beneficiario” (ricorso, pag. 2, paragrafo 4, d);

- il SO aveva quindi ritirato l'assegno che non era stato perciò né posto all'incasso né tantomeno incassato;

- il 19.03.2020 l'Ufficio Antiriciclaggio Torino-Aosta gli aveva notificato la contestazione di infrazione al D.lgs. n. 231/2007 (modificato dal D.lgs. n. 90/2017), ed al D.L. n. 19/2018 (convertito con L. n. 136/2018), per avere posto all'incasso un assegno privo della clausola di non trasferibilità;

- accolta l'istanza di audizione, l'Amministrazione aveva deciso comunque di emettere il decreto ingiunzione n. 771122/A, notificato il 6 aprile 2022, con cui gli era stata comminata la sanzione di euro 400,00 per violazione dell'art. 63, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 231/2007, introdotto dall'art. 9 bis del D. L. n. 119/2018, conv. con modif. dalla L. n. 136/2018.
Quanto sopra premesso, il ricorrente impugnava il decreto formulando, per quanto ancora rileva in questa sede, le osservazioni che seguono:
a) era manifesta la buona fede della IA, di anni 77 (e dell'esponente), la quale aveva utilizzato un libretto d'assegni ormai vetusto senza alcuna intenzione di eludere la normativa anti riciclaggio;

pagina 2 di 10
b) l'art. 49, quinto comma, del D.lgs. n. 231/2007 – a mente del quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” - punisce l'emittente di assegni
(bancari o postali), e l'assegno in questione era stato emesso da RL IA, mentre il SO non aveva emesso alcunchè;

c) le norme del decreto n. 231/2007 hanno lo scopo di prevenire la circolazione di titoli e
l'esecuzione di pagamenti, laddove ciò sia finalizzato al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: la sanzione comminata a SO, alla luce delle circostanze fattuali, non era conforme alla ratio legis delle disposizioni poste a fondamento del decreto opposto;

d) l'assegno era stato intercettato ed estromesso dallo scambio ancor prima di entrare nel mondo dei pagamenti ed il ricorrente aveva agito in assoluta buona fede (la IA qualche giorno dopo aveva emesso un nuovo titolo, questa volta regolare);

e) l'Ente Impositore non aveva considerato i criteri applicativi delle sanzioni previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 231/2007: in totale assenza dei presupposti declinati dalla norma richiamata la sanzione non era applicabile, neppure se determinata nei minimi;

f) il decreto di ingiunzione era altresì nullo per difetto di motivazione.
In conclusione, il ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto-ingiunzione opposto, previa sospensione della sua esecutività, con declaratoria che nulla era da lui dovuto per le causali in esso indicate.
Con comparsa del 2.12.2022 si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
1) al ricorrente era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 400,00 per avere acquisito in trasferimento la somma di €. 4.002,00 a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità, in violazione dell'art. 49, quinto comma, del D. Lgs. n. 231/2007;

2) l'art. del 27 D.lgs. n. 141/2010 prevede che il quinto comma dell'art. 49, D. Lgs. n. 231/2007 si interpreta nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali … privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo…;
la norma sanziona non solo chi emette l'assegno ma anche chi lo acquisisce in trasferimento: era dunque comprovata la legittimazione passiva del ricorrente, che aveva acquisito in trasferimento, e presentato all'incasso, il predetto assegno privo della clausola di non trasferibilità;

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3) integrava inoltre la condotta vietata la mera presentazione all'incasso dell'assegno, a prescindere dal fatto che il beneficiario avesse ricevuto o meno la somma corrispondente;

4) gli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 2312007 operano come fattispecie di pericolo, non richiedendo pertanto un'offensività in concreto: la pacifica acquisizione in trasferimento dell'assegno non
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