Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1251
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Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a intimazione di pagamento promossa da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (subentrata ex lege a Ri- scossione Sicilia) – (C.F. 13756881002), in persona del legale rapp.te pro tem- pore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo – Appellante contro
NA GE ([...]), rappresentato e difeso dall'avv.ta Cristina Mursia –
Appellata e nei confronti di
INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (CF:
80078750587) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.ta Maria Rosaria Battiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellato INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), (c.f. 01165400589), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- tato e difeso per procura generale, dall'avv. Italo Casagranda e dall'avv. Gio-
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vanni Sicuso, domiciliato presso la sede dell'avvocatura INAIL in Catania alla via Cifali, 76/A –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1765 del 12.4.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da GN EL avverso l'intimazione di pagamento n. 134 2015 9003156774 000 e le sottese cartelle numericamente indicate, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 13420070003265191000 per ef- fetto dell'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge
136/2018;
dichiarava nulla in quanto non notificata la cartella di pagamento n.
13420040002106285000 e quindi prescritti i crediti previdenziali portati dalla stessa;
dichiarava estinti per prescrizione i crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 13420040005028008000 (in sentenza indicata sub.
n.2), n. 13420050003274634000 (in sentenza indicata sub. n.3), n.
13420060000175487000 (in sentenza indicata sub. n.4) e n.
13420060004483314000 (in sentenza indicata sub. n.5).
Il tribunale, qualificata l'azione sia come opposizione agli atti esecutivi che come opposizione all'esecuzione, avendo il ricorrente fatto valere anche «la prescrizione dei crediti contributivi, anche successiva alla notifica dei titoli», dichiarava inammissibile la produzione degli atti interruttivi da parte di AdER, non essendo stata prodotta avanti al Tribunale di Lecco, originariamente adito.
Nel resto rilevava che, dopo la notifica delle cartelle n.
13420040005028008000, n. 13420050003274634000, n.
13420060000175487000 e n. 13420060004483314000, in assenza di atti inter- ruttivi, era maturata la prescrizione successiva.
Quanto, infine, alla cartella n. 13420040002106285000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento, era maturata la prescrizione dei crediti dalla stessa portati, non rilevando ai fini in- terruttivi la notifica della «intimazione di pagamento n. 13402201200003563 di cui alla raccomandata n.671876693147 notificata il 19.03.2012 quando i
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crediti erano ormai prescritti».
Spese compensate tra tutte le parti.
Appellava la suddetta pronuncia Agenzia delle