Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2024, n. 572

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2024, n. 572
Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
Numero : 572
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

Sentenza n. 572/2024
N. R.G. 305/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera avv. Giuseppina Locorotondo Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 2976/2023 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est. dr. ssa MARTINI, pubblicata il 25.09.23, promossa da:
con l'avv. ROBERTO ROMEI, l'avv. LUCA FAILLA e l'avv. Controparte_1
ELISABETTA CASSANETI ed elettivamente domiciliata nello studio degli Avv.ti Failla e
Cassaneti in Milano, Via Tortona. n. 25 contro
, con l'avv. GABRIELLA MARIA INGEGNERI, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Milano, presso presso Avv. Controparte_2 Controparte_3
Gabriella Maria Ingegneri, in via Cordusio, n. 4
, con l'avv. GIUSEPPE RUSSI e SARA Controparte_4 Controparte_5
SILVANA RUSSI e l'avv. SUSANNA PELZEL, elettivamente domiciliati in Milano (MI), via Fontana n. 2, presso lo studio dei suindicati difensori
Pagina 1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte appellante : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe:
- accertare l'obbligo della Soc. in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 p.t. a rimborsare al quanto da quest'ultima effettivamente corrisposto ai sigg.ri CP_1
e a titolo di premio di risultato;
Controparte_4 Controparte_5

- per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano meglio indicata in epigrafe, condannare la Soc. in persona del suo legale rappresentante p.t. a Controparte_2 rimborsare o tenere comunque indenne delle somme da quest'ultima società versate a CP_1 titolo di premio di risultato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi”
Per l'appellata Controparte_2 respingere integralmente l'avversario ricorso in appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni illustrate nel presente atto, confermando la sentenza di primo grado laddove ha accertato il diritto di ad CP_2 essere tenuta indenne da quanto quest'ultima dovesse pagare ai ricorrenti per effetto della sentenza di primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese
Per gli appellati e Controparte_4 Controparte_6
i rimette al Giudicante per ogni più opportuna decisione
[...]
In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, si chiede di accertare il passaggio in giudicato dei primi due capi della sentenza impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 2976/2023 il Tribunale di Milano- sezione lavoro- ha accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del premio di risultato e condannato (infra, Controparte_1
per brevità e (infra, ) in solido al relativo pagamento in CP_1 Controparte_2 CP_2
favore dei lavoratori. Ha altresì condannato a tenere indenne da quanto CP_1 CP_2 quest'ultima dovesse pagare ai ricorrenti e rigettato la domanda di regresso di nei CP_1
Pagina 2
confronti di , con condanna di e in solido a rimborsare le spese di lite ai CP_2 CP_2 CP_1
ricorrenti.
Relativamente al soggetto onerato del pagamento il primo giudice ha così argomentato:
Quanto al soggetto onerato del pagamento, si osserva che la somma scaturisce dall'omesso riconoscimento, in favore del lavoratore, di un premio di risultato riconducibile al trattamento retributivo riconosciuto ai lavoratori somministrati.
Ne consegue che la posizione delle due società resistenti, sotto tale profilo, risulta del tutto sovrapponibile e devono, quindi, essere condannate, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 35
d.lgs. 81/2015, al pagamento nei confronti dei ricorrenti degli importi su indicati.
Quanto alle reciproche domande di regresso formulate dalle convenute si osserva quanto segue.
Deve essere accolta la domanda di regresso formulata da (utilizzatore) Controparte_2
nei confronti di (somministratore), mentre la domanda di regresso formulata da CP_1 quest'ultima società nei confronti di deve essere respinta. CP_2
responsabile in solido con il somministratore, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. Controparte_2
81/2015, dovrà essere tenuta indenne da per quanto sarà tenuta eventualmente a CP_1
pagare per effetto della presente sentenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello , che contesta la decisione nella parte in CP_1
cui il tribunale ha affermato la solidarietà tra (somministratore ) e (utilizzatore) CP_1 CP_2
e l' affermazione secondo la quale unico soggetto responsabile sarebbe CP_1
L'appellante richiama l'art 33 comma 2 del D.lgs 81/23 secondo cui : “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e
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