Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 184

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 10/12/2024, n. 184
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 184
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

2

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 59 del Ruolo 2024, promossa in questa
sede di appello con ricorso depositato il 29/5/2024
da
rappresentata Parte_1
e difesa dagli Avv. Damiano Zamuner e Mauro Albertini per mandato alle liti esteso
su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
- appellante -
contro
, rappresentata e difesa dagli Avv. Sandra e Manuela Troisi per mandato CP_1
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Colellabella per mandato Controparte_2
alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 2, c.p.c.
- appellati -
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 19/2024 pronunciata dal
Tribunale di Pordenone in data 25 gennaio 2024, in punto: opposizione a decreto
ingiuntivo;
pagamento competenze retributive.
Causa assunta in decisione nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Conclusioni
Per l'appellante: “In via principale, in riforma della sentenza del 25.01.2024, n.
19/2024 del Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott. Angelo
Riccio Cobucci, mai notificata e pronunciata nella causa n. 186/2023 R.G. Lav.
all'udienza del 25.01.2024 con lettura del solo dispositivo e termine di 60 giorni per il deposito dei motivi a motivo del quale c'è il solo dispositivo alla data odierna di
elaborazione del presente atto di appello, rigettarsi le domande avversarie formulate
nel primo grado di giudizio per i motivi che ci si riserva di indicare e altresì in via
istruttoria ammettere le prove articolate dalla appellante in atti.”
Per NI TE: “Nel merito: voglia la Corte di Appello di Trieste respingere tutte
le domande avanzate dall'appellante sia in via preliminare che nel merito, Parte_1
confermando per l'effetto la sentenza impugnata del Tribunale di Pordenone 19/2024
pubblicata il 17.06.2024, con condanna alla rifusione di spese e competenze di
giudizio, anche per i precedenti gradi. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione
dei capitoli di prova avversari, quanto al n. 1) perché la circostanza non è contestata
ed è documentale (nell'agosto 2022 la era pacificamente dipendente CP_1
Dmdental), e quanto ai nn. 2) e 3) perché inconferenti;
si ritiene che la causa possa
essere decisa sulla base della documentazione prodotta. Qualora la Corte fosse di
diverso avviso, chiedesi ammissione di prova per interrogatorio formale dei legali
rappresentanti di e e per testi, sui capitoli di cui al ricorso Parte_1 Controparte_2
per decreto ingiuntivo depositato il 12.04.2023, e sui capitoli da A. ad E. di cui a pag.
2 e 3 del presente atto, da aversi qui per integralmente trascritti con la premessa “vero che”, indicando a testi le Sigg. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
e , con riserva di indicarne altri;
stessi testi anche a riprova
[...] Testimone_4
sui capitoli avversari che dovessero venire ammessi.”
Per “Respingere l'appello presentato da in quanto Controparte_2 Parte_1
Pag.2
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