Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2024, n. 133

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2024, n. 133
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 133
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

N.1203/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. II CIV. composta dai magistrati:
- dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti Presidente rel.
- dott. Ludovico Delle Vergini Consigliere
- dott. Luigi Nannipieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
- Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.), rappresentata
e difesa dall' avv. Alberto Fabbri
- appellante - contro
- Maia-Tex s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco
Gaviraghi, Alice Pucci e Sara Castellani
- appellata/appellante incidentale -
avverso la sentenza n. 18 pubblicata il 5 gennaio 2021 dal Tribunale di Firenze;
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) accogliere l'appello proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. e riformare pagina 1 di 11

integralmente la sentenza n. 18/2021 del Tribunale di Firenze dichiarando che le domande tutte proposte da Maia-Tex s.r.l. in liquidazione sono inammissibili e sfornite di prova documentale;

b) respingere l'appello incidentale proposto da Maia-Tex s.r.l. in liqui-dazione perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”;

- per l'appellata/appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza respinta e disattesa:
- respingere l'appello avanzato da BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto e per l'effetto
In via incidentale:
1) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali su conti correnti e c/anticipi e comunque su tuti i conti di cui è giudizio, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sui conti correnti per cui è causa;

2) accertare che sui conti correnti per cui è causa si sono rinvenuti interessi non dovuti per tutti i titoli dedotti in narrativa;

3) verificare in ogni caso come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della l.
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;

4) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, anche in via incidentale occorrendo ed ai fini del presente procedimento, che la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A., già CR FIRENZE, ha indebitamente incamerato dalla attrice, in linea accertativa, somme per le quali si deve procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente n. 17777/00 alla data del 31/12/2014 rispetto a quello indicato negli estratti conto, che si ricorda è pari ad Euro 40.104,78= a credito per la Banca,
pagina 2 di 11 - in Euro 62.470,98= a credito per la società attrice, nell'ipotesi di conteggio che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutto il periodo oggetto di esame;

- in Euro 84.177,18= a credito per la società attrice, nell'ipotesi di conteggio che non prevede alcuna capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo oggetto di esame.
e/o in quei diversi maggiori e/o minori importi accertati e secondo equità occorrendo.
5) rideterminare conseguentemente il saldo dei conti correnti per cui è causa.
6) accertare e dichiarare che in forza dei titoli di cui in premessa la Maia-tex
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, alla data del 31.12.2014, risultava comunque creditrice delle seguenti somme:
USURA OGGETTIVA per complessivi € 38.098,59=
USURA SOGGETTIVA per complessivi € 61.156,79=
ANATOCISMO per complessivi € 55,36
TOTALE € 99.410,74=
Ovvero delle diverse somme determinate a seguito della perizia svolta.
Compensare le somme di cui risultasse creditrice la convenuta appellata/comparente, in forza di quanto premesso, nei confronti della Banca appellante con le somme di cui risulterà se del caso debitrice e rideterminare i rispettivi rapporti dare avere.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere di non accogliere l'appello incidentale proposto dalla odierna esponente, confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 18/2021 emessa e pubblicata il 05.01.2021 nel procedimento iscritto al n. 1208/2016 R.G., per tutte le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, e compensi di causa ex DM 55/14 oltre 15 % per spese generali, sia del presente giudizio che, in via incidentale, anche del giudizio di primo grado”.
pagina 3 di 11 FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 21.1.2016, Maia-Tex s.r.l. (ora in liquidazione) conveniva la banca Intesa Sanpaolo s.p.a. dinanzi al Tribunale di Firenze, al fine di sentirla condannare alla restituzione delle competenze economiche illegittimamente applicate dalla convenuta nell'ambito di diversi rapporti bancari pendenti. In particolare, a fondamento della domanda parte attrice poneva: 1) la violazione dei requisiti di forma previsti dall'art.117 TUB;
2) l'illegittima applicazione di interessi usurari per complessivi € 38.098,59;
3) l'usura soggettiva per complessivi € 61.156,79;
4) la risarcibilità del danno patito a causa della condotta contrattuale della controparte;
5) l'illegittima applicazione di interessi per complessivi € 155,36;
6) l'indebita applicazione, in mancanza di una specifica pattuizione contrattuale, della commissione di massimo scoperto/commissione di messa a disposizione fondi. Maia-Tex proponeva, inoltre, istanza di esibizione dei contratti e degli estratti conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione già esperito.
La banca si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle domande avverse e in particolare eccependo: 1) la prescrizione della pretesa avversaria;
2)
l'inadempimento dell'onere della prova gravante sulla società attrice ex art. 2697