Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 12/07/2024, n. 79

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 12/07/2024, n. 79
Giurisdizione : Corte d'Appello Trento
Numero : 79
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente Oggetto:
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore opposizione al decreto dott. Claudia Montagnoli Consigliere ingiuntivo n. 2254/2019 del ha pronunciato seguente Tribunale di Bolzano SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 197/2022 R.G.
promossa
da
TE ER, c.f. [...], nato a
Bressanone (BZ) il 08.12.1960 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Gangemi del Foro di Bolzano, giusta procura in calce al ricorso
per decreto ingiuntivo n. 4597/2019 RG TB Bolzano e con
domicilio eletto presso lo studio dello stesso in 39100 Bolzano
(BZ), Via G. Manci 25
- appellante -
contro
Société Générale Securities Services S.P.A., c.f.
1
03126570013, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi 9/A
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 460/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 10.05.2022 /
11.05.2022 – opposizione al decreto ingiuntivo n.
2254/2019 del Tribunale di Bolzano -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2024 con
assegnazione del termine perentorio del 20.05.2024 per il
deposito di comparse conclusionali e quello del 10.06.2024 per
il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,

2. NEL MERITO
In riforma dell'impugnata sentenza, accertata la cessazione
della materia del contendere, riformarsi la sentenza di primo
grado in punto di spese di lite primo grado, ponendo le stesse a
carico di parte appellata o compensare integralmente fra le
parti.

3. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenza del presente giudizio
d'appello
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Gli assegni vitalizi per i consiglieri della Regione
2
autonoma Trentino-Alto Adige sono stati regolati, a far tempo
dalla XI Legislatura (dicembre 1993-dicembre 1998), dalla l.r. n.
2/1995.
Nella sua versione originaria, l'art. 4, c. 1, della l.r. cit.
prevedeva che ai consiglieri spettasse un assegno vitalizio in
base ai requisiti previsti per i membri della Camera dei
deputati.
La normativa è stata in seguito più volte modificata.
In particolare, l'art. 10, c. 1, della l.r. n. 6/2012 ha
introdotto, per i consiglieri in carica nella XIV Legislatura e
ancora in attesa di maturare i requisiti per il vitalizio, una
riduzione dell'importo mensile loro spettante a tale titolo al
30,40% dell'indennità parlamentare lorda. Per la parte
eccedente il 30,40% che il consigliere avesse comunque
maturato, avrebbe operato un meccanismo di attualizzazione.
All'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'art. 10
cit. ha devoluto il compito di individuare: a) i criteri per il
calcolo dell'attualizzazione, poi definiti con deliberazioni n. 324
e 334 del 2013;
b) lo strumento finanziario al quale destinare
obbligatoriamente in tutto o in parte gli importi a credito dei
consiglieri per effetto del meccanismo di attualizzazione.
Per dare attuazione alla previsione relativa allo strumento
finanziario atto a coprire il debito generato dal ridetto
meccanismo di attualizzazione, con la menzionata deliberazione
3
Fondo Family che è stato affidato in gestione a Euregio Plus SG
s.p.a. (già PensPlan Invest SG s.p.a.) e depositato presso la
banca Société Générele Securities Services s.p.a..
Il regolamento di gestione della SG struttura il Fondo
Family come fondo comune di investimento di tipo chiuso
riservato a investitori qualificati, vale a dire il Consiglio
Regionale della Regione Trentino-Alto Adige e i consiglieri
regionali nonché i loro successori mortis causa.
In deroga alla caratteristica tipica dei fondi chiusi che,
cioè, non prevedono la distribuzione di proventi in costanza di
partecipazione ma soltanto in fase di liquidazione, il menzionato
regolamento ha, invece, previsto la possibilità di procedere al
parziale rimborso anticipato delle quote sottoscritte.
In favore di TE ER, già membro del Consiglio
Regionale in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione
dell'assegno vitalizio, con decreto n. 728 d.d. 21.11.2013 il
Presidente del Consiglio regionale ha, nondimeno, disposto di
anticipare il pagamento del credito di attualizzazione di cui
all'art. 10, c. 1, della l.r. n. 6/2012 mediante il versamento in
contanti di un importo di € 382.805,68 nonché mediante
l'attribuzione di quote del Fondo Family per il residuo importo
di € 935.000,00 (tanto si desume dalla narrativa dell'atto di
citazione in primo grado d.d. 05.02.2020 dall'odierna appellata
contumace).
Con scrittura d.d. 23.12.2013 il sig. TE ha accettato
4
la proposta di cessione di 17,00 quote del fondo.
La successiva l.r. n. 4/2014 ha adottato
un'interpretazione autentica di quanto previsto dall'art. 10 della
l.r. n. 6/2012, introducendo differenti – e più restrittivi – criteri
per il calcolo dell'attualizzazione e contestualmente disponendo
la nullità di quanto dai consiglieri percepito in applicazione
delle citate delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.
Sulla legittimità di questa normativa si è pronunciata la
Consulta con la sent. n. 108/2019 che ha stabilito quanto
segue: “E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 1°, 2°, 3° e 5° comma, 2, 3, 1°, 2°, 3° e 4° comma, 4, 1°,
2°, 3° e 5° comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014 n. 4,
nella parte in cui prevedono l'applicazione con efficacia
retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al
vitalizio della nozione di «valore attuale medio», stabilendo
l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del «fondo family» già
percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base
della l. reg. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012 n. 6, in
riferimento all'art. 3 Cost.”.
Dal giudizio di costituzionalità non è stato, invece, attinto
il c. 4 dell'art. 4 della stessa l.r. n. 4/2014 il quale prevede: “Gli
atti di cessione delle quote del Fondo Family ai Consiglieri che
sono in attesa di maturare i requisiti per la corresponsione
dell'assegno vitalizio, il cui valore attuale medio viene
5 rideterminato nel momento di maturazione dei medesimi e
corrisposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono nulli e le
relative quote rientrano nella disponibilità del Consiglio regionale
per gli effetti delle norme previste dalla presente legge. Il
Consiglio regionale informa il gestore dello strumento finanziario
della titolarità delle quote stesse”.
2. Approvato il rendiconto di gestione, in data
26.02.2019, la società gestrice del Fondo Family ha deliberato
l'anticipato rimborso parziale delle quote per un importo di €
13.750,00 ciascuna;
ha, conseguentemente, liquidato il
controvalore della partecipazione da rimborsare al sig. TE
nell'ammontare complessivo di € 233.75,00, somma che ha
versato su un c/c acceso presso la banca depositaria.
Il sig. TE ha chiesto ed ottenuto nei confronti sia
della SG, sia della depositaria del Fondo Family il decreto
ingiuntivo n. 2254 d.d. 23.12.2019 per il pagamento della
somma in giacenza sul ridetto c/c.
A sostegno della domanda monitoria ha dedotto che fosse
sotto diversi profili illegittima l'automatica, dall'art. 4, c. 4 della
l.r. n. 4/2014 prevista retrocessione al Consiglio Regionale delle
quote del Fondo Family già assegnategli.
Ha altresì dedotto di non aver assentito alla retrocessione
volontaria delle ridette quote prospettatagli dal Consiglio
Regionale. Delle stesse egli seguitava, perciò, ad essere
intestatario nominativamente iscritto nel registro dei
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partecipanti e per l'effetto abilitato all'esercizio dei relativi
diritti.
Su questa premessa ha assunto di essere legittimo
portatore di un titolo di credito che documentava il suo
cartolare diritto ad ottenere incondizionatamente l'anticipato
rimborso parziale delle quote del fondo già a lui assegnate.
Il ricorrente ha giustificato la titolarità passiva del
prospettato rapporto cartolare sul rilievo, da un lato, che la SG
aveva emesso il titolo di credito da lui ora fatto valere e,
dall'altro, che la banca depositaria custodiva le giacenze liquide
del fondo comprendenti, dunque, la somma a lui spettante in
quanto ricavata dalla parziale liquidazione delle sue quote.
3. Ha opposto il decreto ingiuntivo Société Générele
Securities Services s.p.a. deducendo quanto segue.
Ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Bolzano, adito in via monitoria, in favore di quello di Trento e
ciò per un duplice ordine di ragioni.
Anzitutto ha invocato la clausola sulla competenza
territoriale del foro di Trento contenuta nell'art. 24.1 del
regolamento del Fondo Family.
In secondo luogo, ha eccepito la competenza di quel
giudice per ragioni di continenza sulla base dei seguenti rilievi.
A Trento, infatti, dal 2014 era pendente un'altra causa
dall'odierno opposto intentata nei confronti del Consiglio
Regionale della Regione Trentino-Alto Adige, della SG nonché
7
della banca depositaria del Fondo Family.
In quel giudizio, da un lato, egli aveva chiesto il
pagamento dell'intero credito di attualizzazione ai sensi dell'art.
10, c. 1, della l. reg. n. 6/2012. Dall'altro, si era difeso dalla
domanda riconvenzionale avversariamente promossa ai sensi
dell'art. 4, c. 4, della l.r. n. 4/2014.
Con tale domanda il Consiglio Regionale mirava, infatti,
ad invalidare, con efficacia retroattiva, gli atti con i quali aveva
ceduto le quote del Fondo Family ai consiglieri regionali che,
come l'opposto, erano in attesa di percepire l'assegno vitalizio, il
cui valore attuale era stato, per l'appunto, determinato in
eccesso ai sensi dell'ormai, nella sostanza, abrogato art. 10, c.
1, della l. reg. n. 6/2012.
Da quel giudizio, peraltro, tanto la SG quanto la banca
depositaria del Fondo Family erano state estromesse dopo che
l'opposto aveva abbandonato
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