Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 4451

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2024, n. 4451
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 4451
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 1089/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1089/2018 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni” trattenuto in decisione all'udienza del 6.11.2024;

TRA
ER SO (C.F.: [...]) rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Marcello Marsillo
(C.F.: [...]) ed elettivamente domiciliato in Napoli, in via
G. Porzio, 4 Isola E/2 presso lo studio dell'avv. Antonio Civai;

Ricorrente
E
REGIONE AM (C.F.: 80011990639) in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di Procura generale ad lites, dall'avv. Guido Maria Talarico (C.F.:
[...]) dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81
Resistente
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla Regione Campania in data 20.2.2018 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9.10.2018, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito perché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione del 29.10.2015 del torrente
Solofrana, venga condannato a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di euro 24.003,73, oltre interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario.
In punto di fatto ha esposto che:
--è proprietario di un immobile sito in Castel San IO (SA) alla via
Vincenzo Cirri Rescigno n.41, riportato in catasto al foglio 12, particelle
438/8 e 1803, costituito da deposito, piano rialzato, primo piano e secondo piano, con annesso giardino;

--in data 29 ottobre 2015, a seguito di forti precipitazioni meteorologiche, si
è verificato lo straripamento del torrente Solofrana, che ha determinato
l'allagamento del giardino e piano seminterrato della detta abitazione per un'altezza di circa 1,50 metri;

--in conseguenza dell'esondazione l'immobile di sua proprietà ha subito subito ingenti danni con la conseguente distruzione di elettrodomestici ed attrezzi, come individuati e quantificati nella perizia giurata redatta dall'ing.
Nobile Crimaldi;

--la predetta esondazione, a detta di parte attrice, è ascrivibile alla “omessa manutenzione degli argini, mai rinforzati o sostituiti nonostante crolli a ripetizione avvenuti negli anni precedenti e sollecitazioni varie, rimaste inascoltate anche recenti prima del crollo del 29/10/2015”, da parte della
Regione Campania (così il ricorso, pagina 2).
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti, con relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
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1.2. Alla prima udienza del 3.7.2018, stante la mancata comparizione della
Regione Campania, il giudice designato ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza del 5.3.2019.
1.3. Alla predetta udienza, rilevata la mancata comparizione della Regione
Campania, il giudice designato ne ha dichiarato la contumacia e ha assegnato
i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando all'udienza del 2.7.2019.
1.4. Ammessa ed acquisita la prova testimoniale delegata ex art. 203 c.p.c., all'udienza del 2.07.2019 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'1.12.2020.
1.5 In data 31.1.2020 si è costituita la Regione Campania, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale delle Acque per essere competente il giudice ordinario, sostenendo che l'illecito oggetto del giudizio sia l'asserito comportamento omissivo dell'ente e non un atto o una scelta amministrativa;
ha, poi, dedotto il difetto di demanialità delle acque esondate per essere le stesse costituite da acque reflue, le quali non costituiscono acque pubbliche.
Sempre in limite litis, l'ente convenuto ha rilevato l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita nonché il mancato rispetto da parte del ricorrente del divieto assoluto di costruire o piantare lungo i corsi d'acqua e lungo i canali di bonifica, osservando una distanza minima che va dai 4 ai 10 metri dall'asta fluviale, come disposto rispettivamente dall'art. 133, lett. a), del R.D. n.368/1904 nonché dall'art.96, lett. f), del R.D. 523/1904.
La resistente ha, infine, evidenziato la propria carenza di legittimazione passiva in favore dei Comuni a monte di Castel S. IO - sulla base di quanto indicato nella delibera n. 243/2015 – nonché in favore del Consorzio di Bonifica Comprensorio del Sarno, invocando i compiti di vigilanza e manutenzione sull'asta fluviale ad esso spettanti.
In particolare, la Regione ha illustrato che il Solofrana rientra tra i colatori di pianura e dunque tra i canali di bonifica artificiali ai sensi del R.D. 215/1933 sui quali, ai sensi del Piano di Classifica del Consorzio, il Consorzio stesso
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ha compiti di gestione nonché di manutenzione, di guisa che può esigere il pagamento dei canoni da tutti i proprietari di terreni posti sulle sponde dei fiumi;
ha specificato che per i corsi d'acqua artificiali l'art. 9 del RD 523/1904 ha previsto la competenza dei Consorzi di Bonifica, l'art. 54 del citato RD
215/1933 indica i compiti dei Consorzi nella gestione e manutenzione delle opere artificiali di bonifica e la legge regionale 4/2003 dispone che i Consorzi abbiano direttamente la gestione dei canali artificiali di bonifica.
Nel merito, la Regione Campania ha eccepito l'eccezionalità dell'evento esondativo sulla base della già citata delibera n. 243/2015 - con cui il Comune di Castel S. IO ha dichiarato lo stato di emergenza - e dell'attestazione dell'Autorità di Bacino Campania circa l'intensità delle precipitazioni, risultata sempre superiore al valore di soglia stimato.
Infine, la Regione ha rilevato che la domanda risarcitoria è generica ed infondata, atteso che le allegazioni sono carenti e mancano idonei elementi probatori comprovanti, per un verso, i danni subiti, per altro verso, l'esistenza del nesso causale tra l'esondazione e i danni stessi. Ha, inoltre, conseguentemente, eccepito l'inammissibilità della prova testi, argomentando che le circostanze di cui ai capi A, B e C afferiscono a valutazioni tecnico-idrauliche e che il perito costituisce un soggetto inadeguato a prestare dichiarazioni testimoniali stante il legame professionale remuneratorio che lo lega all'attore.
Ha concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di dichiarare
l'incompetenza del Tribunale delle Acque, in via subordinata, la sua carenza di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare la domanda perché inammissibile, infondata e, comunque, non provata;
con vittoria di spese ed onorari.
1.6. All'udienza dell'1.12.2020, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza collegiale del 3.11.2021.
1.7. Mutato il giudice relatore, la causa è stata rinviata all'udienza del
13.09.2022, cui sono seguiti una serie di rinvii d'ufficio, da ultimo un rinvio all'8.01.2025.
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1.8. Mutato nuovamente il giudice relatore, la causa è stata anticipata all'udienza del 6.11.2024.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 2.10.2024, acquisite le note di trattazione scritta delle parti, tempestivamente depositate, il Tribunale all'udienza del 6.11.2024, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE


2. Questioni preliminari, anche di merito

2.1 In primo luogo, si palesa priva di pregio l'eccezione, sollevata dalla
Regione, di incompetenza del Tribunale delle Acque per essere competente il giudice ordinario, alla stregua di pacifico orientamento interpretativo di questo ufficio ma anche del giudice di legittimità, secondo il quale la competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche ricorre anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che le condotte della P.A., commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque (cf. Cass. 11/1/12 n.
172).
In tal senso è orientata anche la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di quest'ultimo le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo
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